Referendum parzialmente abrogativi legge 40/2004 sulla fecondazione assistita

  1. «Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori»

    Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa, dal “Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge sulla procreazione assistita”, composto e sostenuto da un vasto schieramento trasversale di donne e uomini delle istituzioni, della politica, della scienza, della medicina, del diritto, dell’università, dei media, dei movimenti e delle associazioni. Vuole che anche nel nostro paese si possano sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.

  2. «Per la tutela della salute della donna»

    Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita. Far nascere i bambini, garantire la libertà di scelta e la salute delle madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione alla trasmissione di malattie ereditarie.

  3. «Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna»

    Promosso dal “Comitato referendum per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” composto e sostenuto da un fronte largo e plurale di donne, uomini e di personalità che si battono per le libertà e responsabilità femminili e per i diritti civili e di cittadinanza. Il quesito è identico al precedente ma con in più l’abrogazione totale dell’articolo 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà acquisite dalle donne vengano rimesse in discussione.

  4. «Per la fecondazione eterologa»

    Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.

Quesito 1. «Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori»

Promosso, come il quesito successivo e quello sulla fecondazione eterologa, dal “Comitato promotore referendum parzialmente abrogativi della legge sulla procreazione assistita”, composto e sostenuto da un vasto schieramento trasversale di donne e uomini delle istituzioni, della politica, della scienza, della medicina, del diritto, dell’università, dei media, dei movimenti e delle associazioni. Vuole che anche nel nostro Paese si possano sviluppare cure innovative per moltissime malattie gravi, oggi incurabili.

    • Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente»;
    • Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
    • Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;
    • Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»?
  • Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

Quesito 2. «Per la tutela della salute della donna»

Vuole aumentare le probabilità di successo della riproduzione assistita. Far nascere i bambini, garantire la libertà di scelta e la salute delle madri, diminuire i disagi personali e i costi e consentire una possibile soluzione alla trasmissione di malattie ereditarie.

    • Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
    • Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
    • Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
    • Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
    • Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
    • Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,»;
    • Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
    • Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui al comma 2 del presente articolo»;
    • Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
    • Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
  • Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

Quesito 3. «Per l’autoderminazione e la tutela della salute della donna»

Promosso dal “Comitato referendum per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna” composto e sostenuto da un fronte largo e plurale di donne, uomini e di personalità che si battono per la libertà e responsabilità femminile e per i diritti civili e di cittadinanza. Il quesito è identico al precedente ma con in più l’abrogazione totale dell’art. 1 della legge 40/2004. Vuole affermare che i diritti delle persone già nate non possono essere considerati equivalenti a quelli dell’embrione e mettere al riparo dal rischio che libertà aquisite dalle donne vengano rimesse in discussione.

    • Articolo 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
    • Articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
    • Articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
    • Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
    • Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
    • Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
    • Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;
    • Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
    • Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»; nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile».
  • Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti:

Quesito 4. «Per la Fecondazione eterologa»

Vuole consentire la donazione di gameti per rimediare ai casi di sterilità più gravi e per prevenire la trasmissione di malattie ereditarie quando uno o entrambi i potenziali genitori ne sono portatori.

    • Articolo 4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»;
    • Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
    • Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
    • Articolo 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro»;
    • Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1,»?
  • Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: