Legge 20/5/1970, n. 300

Legge 20 maggio 1970, n. 300

(Statuto dei lavoratori)

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori,
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento

TITOLO I

DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

Articolo 1

Libertà di opinione

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.

(…omissis…)

Articolo 8

Divieto di indagini sulle opinioni

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro.

TITOLO II

DELLA LIBERTÀ SINDACALE

Articolo 15

Atti discriminatorî

È nullo qualsiasi patto o atto diretto a:

  1. subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
  2. licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione a uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.