Modello di lettera di diffida

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Al Dirigente scolastico

e p.c. al Consiglio di Istituto

del ______________________ di _______________________

data _______________________

 

 

Oggetto: atti di culto in orario scolastico

 

Egregio Dirigente,

siamo stati informati che in occasione dell’inizio dell’anno scolastico [del Natale, della Pasqua, della conclusione dell’anno scolastico…] nella scuola da Lei diretta è stato posticipato l’inizio [anticipata la fine delle lezioni] per consentire la partecipazione degli allievi a un rito cattolico.

Sicuramente Lei, nella sua qualità di Dirigente, è a conoscenza che la normativa in vigore non consente che nelle scuole pubbliche statali il normale svolgimento delle lezioni venga modificato per celebrazioni di carattere confessionale; la programmazione di atti di culto è infatti consentita solo al di fuori dell’orario delle lezioni, come è chiaramente verificabile nelle leggi e nelle sentenze di seguito citate:

  • d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all’art. 311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;
  • la legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
  • la legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;
  • la sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che avevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;
  • la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, che
    - dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico
    - ha annullato la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto … possa deliberare … di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74»;
  • come da sentenza TAR per l’Emilia Romagna, n. 166 del 2016 e così ribadito nella sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 2017, affinché sia legittima l’espletazione di un atto di culto è necessario che questo sia a partecipazione facoltativa e si collochi tassativamente al di fuori  dell’orario scolastico.

Siamo spiacenti di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa e per opporci a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti delle minoranze; ci auguriamo che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far presente al Consiglio di Istituto l’illegittimità di delibere in contrasto con le norme di legge in vigore.

La informiamo che, nel caso vengano programmate altre iniziative di carattere confessionale che prevedono la modifica dell’orario delle lezioni, procederemo giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale.

Distinti saluti.