Camera dei Deputati Proposta di legge n. 241 del 29/4/2008

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei deputati

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Modifica degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, per il rafforzamento della laicità della Repubblica

Presentata il 29 aprile 2008


Onorevoli Colleghi! - Logica e civiltà democratica richiedono che si cancelli finalmente dall’ordinamento italiano il regime concordatario, introdotto con i Patti fra la Chiesa cattolica e il regime fascista nel 1929 e inserito poi nella Costituzione repubblicana con il voto concorde di democristiani e comunisti.
Il principio stesso del concordato è inconciliabile con un sistema democratico liberale: comporta un accordo fra lo Stato e la Chiesa in base al quale i cittadini appartenenti alla Chiesa - le gerarchie ecclesiastiche, i fedeli - hanno diritti, privilegi e obblighi particolari, diversi da quelli comuni agli altri cittadini, in violazione del principio di uguaglianza. È un sistema che ha senso e si giustifica in presenza di regimi autoritari o totalitari, nei confronti dei quali le Chiese, con i concordati, da un lato assicurano solo a se stesse, dunque come privilegi, spazi di libertà, dall’altro realizzano intese di potere spesso a detrimento delle libertà, anche di quelle dei propri stessi fedeli. L’autentica libertà religiosa, invece, si realizza quando lo Stato democratico liberale la riconosce piena e uguale a ogni cittadino e a ogni confessione, in quanto per propria natura è impegnato a garantire le libertà fondamentali e l’uguaglianza di ognuno di fronte alla legge. È questa la più sicura garanzia offerta non solo alle minoranze religiose, ma anche ai cittadini che professano la religione maggioritaria, come è in Italia quella cattolica.
Per realizzare questa riforma, si devono modificare gli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, che fondano sul principio concordatario e sull’ineguaglianza giuridica le relazioni fra lo Stato e le Chiese.
È questo l’obiettivo della presente proposta di legge costituzionale, che intende:

a) modificare l’articolo 7 della Costituzione. Quello vigente proclama, con formula ambigua giuridicamente e comunque discriminatoria, che lo Stato e la Chiesa cattolica (solo essa!) «sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», e dichiara che «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi». Proponiamo di sostituire questo articolo con il riconoscimento della libertà religiosa come diritto fondamentale della persona, così fondando su tale riconoscimento ogni regolamentazione delle relazioni religiose;

b) modificare l’articolo 8 della Costituzione. Quello vigente, pur affermando che «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», deve tuttavia prendere atto del disposto dell’articolo 7, in base al quale la religione cattolica è più eguale delle altre, stabilendo un sistema concordatario di minore dignità (le intese) per le religioni considerate appunto minori, e lasciando in condizioni di ancor minore tutela le confessioni che non raggiungano intese con lo Stato. Proponiamo di trasformarlo nella dichiarazione di uguale libertà e di uguale diritto di organizzarsi per tutte le confessioni, con l’unico vincolo del rispetto dei princìpi fondamentali della Costituzione e dei diritti inviolabili della persona;

c) modificare l’articolo 19 della Costituzione. Proponiamo una parziale modifica anche di questo articolo, relativo al diritto dei cittadini di professare la propria fede religiosa, ove si pone come unico limite che i riti non siano «contrari al buon costume». Riteniamo che, anche qui, si debba piuttosto porre come condizione che i riti non siano contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L’articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - La Repubblica riconosce la libertà religiosa quale diritto fondamentale della persona».

Art. 2.

1. L’articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e con i diritti inviolabili della persona».

Art. 3.

1. L’articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al rispetto dei diritti inviolabili della persona».

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