Camera dei Deputati Proposta di legge n. 3047 del 19/9/2007

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FRATTA PASINI

Agevolazioni fiscali per la pratica funeraria della cremazione

Presentata il 19 settembre 2007

Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell’urbanizzazione ha spinto le autorità, soprattutto nelle grandi città, a incoraggiare la cremazione dei defunti piuttosto che l’inumazione, facendo leva sul fatto che non c’è più posto per la costruzione di grandi cimiteri monumentali oltre a quelli ormai tradizionali già esistenti.
Nel 2001 è stata approvata dal Parlamento la nuova legge sulla cremazione (legge 30 marzo 2001, n. 130), che prevede il passaggio della gestione di questa pratica dalle «società per la cremazione» direttamente ai comuni: con la nuova legge decade anche l’obbligo di conservare le ceneri nei cinerari comunali; infatti le urne vengono affidate ai familiari che possono decidere se conservarle o disperderle.
Nel rispetto della nuova normativa molti comuni hanno provveduto alla costruzione degli impianti di cremazione, ma numerosi altri ne sono rimasti sprovvisti anche a causa dei tagli di bilancio operati nel corso degli ultimi anni per rispettare i rigidi parametri imposti dal patto di stabilità interno.
Laddove, dunque, non sono disponibili impianti pubblici di cremazione, il servizio viene garantito da società e da associazioni private le quali operano su richiesta degli associati o di altri privati cittadini, con tariffe ridotte ma ingiustamente gravate da un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 20 per cento.
Dal momento che le prestazioni funerarie con sepoltura sono completamente esenti da IVA e sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi, il trattamento fiscale operato nei confronti dei servizi per la cremazione risulta fortemente penalizzante nei confronti dei familiari che, nel rispetto delle volontà del defunto, vi ricorrono.
La presente proposta di legge è finalizzata, pertanto, a eliminare questa palese disparità di trattamento nei confronti dei familiari dei defunti, in una materia dove entrano in gioco aspetti delicatissimi dell’esistenza e della sensibilità umane.
L’articolo 1, in questa ottica, prevede l’estensione della detraibilità prevista ora per le sole spese funerarie anche per le spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di familiari, di affidati o affiliati, per una cifra non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse.
L’articolo 2 riduce al 4 per cento l’aliquota IVA per le prestazioni per la cremazione effettuate da società e da associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute.
L’articolo 3 dispone che ai consumi di gas metano e di gas di petrolio liquefatti, destinati a società e ad associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute, che li impiegano per le attività di cremazione, si applica l’aliquota IVA del 10 per cento.
L’articolo 4, infine, prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dall’attuazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese di cremazione).

1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) gli oneri per le spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse;».

Art. 2.

(Modifica alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento sulle prestazioni di cremazione).

1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) prestazioni per la pratica funeraria della cremazione rese da società e associazioni private di cremazione legalmente riconosciute».

Art. 3.

(Modifica alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento sui consumi di gas per le attività di cremazione).

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-bis) è inserito il seguente:

«127-bis.1) gas metano e gas di petrolio liquefatti destinati a società e ad associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute, che li impiegano per la pratica funeraria della cremazione».

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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