Camera dei Deputati Proposta di legge n. 530 dell’8 maggio 2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

BUEMI, BOSELLI, VILLETTI, DI GIOIA, MANCINI, SCHIETROMA, TURCI

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF di competenza statale alla ricerca scientifica

Presentata l’8 maggio 2006

Onorevoli Colleghi! - Con il Concordato del 1929 lo Stato italiano si impegnò a pagare direttamente lo stipendio al clero cattolico, con il meccanismo della cosiddetta «congrua». Considerato datato, nel 1984, nell’ambito delle trattative per il «nuovo» Concordato, venne deciso di istituire un nuovo meccanismo di finanziamento alla Chiesa cattolica, il cosiddetto «8 per mille». Con questo meccanismo - apparentemente più democratico e trasparente in quanto veniva esteso e allargato alle altre confessioni religiose riconosciute dal nostro ordinamento (valdesi, comunità ebraiche, luterani, avventisti del settimo giorno, assemblee di Dio in Italia) - lo Stato decideva di devolvere, in base alle opzioni espresse dai contribuenti sulla dichiarazione dei redditi, una parte - appunto l’8 per mille - dell’intero gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) anche ad altri soggetti diversificati: la Chiesa cattolica (per scopi religiosi o caritativi) o le altre confessioni riconosciute oppure, infine, lo Stato stesso (vincolato esclusivamente ad un utilizzo destinato a scopi sociali o assistenziali). Pertanto, con questo meccanismo il contribuente può scegliere come ripartire l’8 per mille del gettito IRPEF complessivo tra opzioni alternative. Va detto, peraltro, che l’esprimere o meno la scelta per il contribuente singolo non incide sull’ammontare che resta predeterminato (ovvero, l’8 per mille del gettito IRPEF, pari a circa 900 milioni di euro) quanto piuttosto incide sulla ripartizione delle risorse.

In ragione di ciò, obiettivo della presente proposta di legge è di far sì che, oltre a quanto già stabilito in base a quello delineato, con la propria scelta, dal contribuente, il rimanente gettito IRPEF sia destinato altresì ad un fondo per finanziare le varie branche della ricerca scientifica.
In Italia lo stato della ricerca scientifica e la cronica difficoltà nel reperire i fondi per effettuare la stessa sono risaputi e in questo senso è necessario, per non dire oltremodo doveroso, potenziare in maniera decisiva i finanziamenti pubblici. L’asimmetria crescente tra le potenzialità dell’offerta scientifica e i limiti dei loro bilanci (oltre che del finanziamento pubblico) determina paradossalmente il fatto che proprio ora che la scienza sembra offrirci e dischiudere sempre più e meglio nuove possibilità di crescita, le sue risorse economiche diminuiscono anno dopo anno.
È dunque necessario intensificare gli sforzi per finanziare la ricerca scientifica, bene «costituzionale» e insieme bene strategico per la crescita. Ciò va fatto non soltanto incentivando la ricerca privata, che comunque deve essere potenziata, ma anche andando oltre i tradizionali meccanismi di finanziamento pubblico.
Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un’approvazione in tempi rapidi del presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall’anno finanziario 2006 una quota pari all’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale, di carattere umanitario e di ricerca scientifica a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica».

2. Il terzo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Le destinazioni di cui al secondo comma vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la relativa quota dell’8 per mille è destinata alla ricerca scientifica».

3. L’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - 1. Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, ricerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».

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