Camera dei Deputati Proposta di legge n. 309 del 29/4/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

GRILLINI, BIMBI, CAPPATO, CENTO, CIALENTE, LA MALFA, MANCINI, MARAN, RUGGHIA, VISCO

Ripristino della festa nazionale del 20 settembre

Presentata il 29 aprile 2006

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge intende ripristinare la festa nazionale del 20 settembre.
Sino all’avvento del fascismo il 20 settembre era festeggiato come giornata dell’unità nazionale. Con la presa di Roma, il 20 settembre 1870, la Chiesa romana perdeva il suo potere temporale e l’Italia diventava una Nazione. La breccia di Porta Pia fu opera dei bersaglieri, che fecero sparare la prima cannonata da un tenente ebreo per evitare la scomunica comminata da Pio IX a chi avesse sparato per primo. Lo Stato unitario nasce quindi su basi laiche e liberali, travolte poi dalla dittatura fascista, che non a caso abolì questa festività in ossequio e come corollario dei Patti lateranensi del 1929. Con una legge del 1930, poi, non solo il regime fascista abolì la festività del 20 settembre, ma introdusse gli anniversari della marcia su Roma e della fondazione dei fasci di combattimento come feste nazionali e l’anniversario dei Patti lateranensi tra le solennità civili.
Attualmente si ripresentano rischi verificabili di integralismo religioso e di intrusione nella sfera di autonomia dello Stato.
Riproporre la festività del 20 settembre significa recuperare alla memoria collettiva una data fondante per la nostra Nazione (non a caso celebrata con la presenza pressoché in ogni città italiana di vie e piazze ad essa dedicata in zone centrali) e al contempo respingere ogni forma di integralismo. Significa, insomma, riaffermare la laicità dello Stato che, in quanto tale, deve essere di tutti e riaffermare che la libertà religiosa è prima di tutto un diritto individuale che la Costituzione garantisce ad ogni persona di qualsiasi credo.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

1. A decorrere dal 2006 la celebrazione del Risorgimento italiano ha nuovamente luogo il 20 settembre di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo.

Articolo 2

1. Le vie, le piazze e ogni altro luogo intitolato alla ricorrenza del 20 settembre sono sottoposte a vincolo di tutela culturale e storica.

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