Camera dei Deputati Proposta di legge n. 1563

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DE SIMONE, MIGLIORE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, MASCIA

Disciplina delle unioni civili

Presentata il 2 agosto 2006



Onorevoli Colleghi! - L’ordinamento italiano, che riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, non soltanto omette di riconoscere diritti fondamentali, di offrire soluzioni giuridiche a situazioni ed esigenze, pur meritevoli di tutela, che riguardano un numero sempre maggiore di cittadini, ma si pone in evidente contrasto con quella che è la tendenza dei Paesi europei. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 9, espressamente riconosce il diritto al matrimonio e il diritto a formare una famiglia come diritti distinti. Il nostro ordinamento si pone in palese contrasto con tale principio, non riconoscendo alcun diritto in capo alla famiglia non fondata sul matrimonio, fatti salvi alcuni specifici interventi di natura giurisprudenziale.
Già il Parlamento europeo, nella risoluzione A3-0028/94 dell’8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali, aveva posto l’attenzione sulla necessità che le persone omosessuali dovessero avere accesso al matrimonio o ad un diritto equivalente. È da porre in evidenza, dunque, che qualsiasi soluzione di minore portata non corrisponde alla piena e sostanziale parità fra le coppie formate da persone di sesso diverso e le coppie formate da persone dello stesso sesso, che deriva invece dal principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana. D’altra parte, la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale non è soltanto quella che attiene ai diritti dell’individuo in quanto tale, con riferimento alla sua identità e alla sua libertà di espressione, ma è soprattutto quella che attiene alle relazioni affettive, ove si svolge la personalità dell’individuo. Su questo tema rilevante nel campo dei diritti civili occorre intervenire con una riforma del diritto di famiglia che auspichiamo, e a cui si richiama la proposta di legge n. 1562, contestualmente presentata.
La scelta di offrire una regolamentazione giuridica a forme di famiglia diverse da quelle fondate sul matrimonio, che qui si intende affrontare, fa riferimento al principio della pluralità dei rapporti affettivi. L’importanza dell’istituto dell’unione civile che si propone, il quale viene introdotto al libro I del codice civile, sta nel fatto di riconoscere diritti e doveri in capo alle coppie che non vogliono o non possono sposarsi, prevedendo un legame di natura diversa, e sicuramente più «leggero» rispetto al legame matrimoniale. Il principio della pluralità attuato mediante l’introduzione di istituti tra loro diversi che riconoscono con maggiore o minore forza le coppie formate da persone dello stesso sesso o di sesso diverso, è ormai ampiamente diffuso nei Paesi europei: basti pensare al patto civile di solidarietà in Francia, all’unione di fatto in Portogallo e, ancora, alla regolamentazione giuridica della convivenza di fatto o dell’unione civile adottata nei Paesi scandinavi, nei Paesi Bassi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna. L’introduzione di nuovi istituti volti al riconoscimento giuridico di unioni affettive e forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio non intende ignorare, né porsi in contrasto, con il principio costituzionale sancito dall’articolo 29 della Costituzione: l’istituto del matrimonio non viene in alcun modo intaccato ma, anzi, è espressamente sancita l’inapplicabilità delle norme che trovano fondamento nel principio del favor matrimonii, e la posizione giuridica dei coniugi non viene alterata neppure in relazione alla posizione giuridica delle parti dell’unione civile. Al contrario, la presente proposta di legge risponde all’esigenza di garantire, mediante il riconoscimento della pluralità delle unioni affettive e delle forme di convivenza, i princìpi sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, laddove è stabilito che la Repubblica garantisce i diritti dell’individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1.

(Modifica al libro I del codice civile in materia di unione civile).

1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile è aggiunto il seguente:

«Titolo XIV-bis:

DELL’UNIONE CIVILE

Articolo 455-bis. - (Unione civile). - Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell’unione civile», che intendono legarsi o sono legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un’unione civile per organizzare la loro vita comune.

Articolo 455-ter. - (Istituzione del registro delle unioni civili). - Presso l’ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo.

Articolo 455-quater. - (Procedura). - Due persone che intendono contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l’ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell’unione civile fissano la propria residenza comune.
L’unione civile è certificata dall’ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell’assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-bis e 455-ter, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
L’ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l’unione civile nell’apposito registro di cui all’articolo 455-ter.
L’ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.
A richiesta dell’interessato, l’ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Articolo 455-quinquies. - (Certificazione dello stato di unione civile). - L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Tale documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell’unione civile, l’indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all’unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.

Articolo 455-sexies. - (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). - Lo stato di parte di un’unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.

Articolo 455-septies. - (Cessazione dell’unione civile). - Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell’unione civile in matrimonio o in unione registrata ai sensi degli articoli 93 e seguenti.
Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all’ufficiale dello stato civile.
L’unione civile può, infine, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all’ufficiale dello stato civile e notificata all’altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell’unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.

Nel caso di separazione, le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune. Nel caso in cui l’accordo non sia possibile il giudice, indipendentemente dalla titolarità o dal possesso dei beni, tenuto conto della consistenza del patrimonio costituito dalle parti con apporti di lavoro professionale e casalingo ai sensi degli articoli 177, 178 e 179, decide sulle conseguenze patrimoniali procedendo alla divisione del patrimonio ai sensi dell’articolo 194. È fatta salva la possibilità per le parti di agire per il risarcimento del danno eventualmente subìto.
Nell’anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell’unione civile, le parti sono tenute agli obblighi di cui al titolo XIII del presente libro.
Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi del presente articolo è dato atto dall’ufficiale dello stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili.

Articolo 455-octies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all’unione civile). - All’unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l’esistenza di figli.

Articolo 455-nonies. - (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un’unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.

Articolo 455-decies. - (Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento). - I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell’articolo 232, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
Le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti a parità di condizione con le coppie di coniugi.
In caso di separazione delle parti dell’unione civile si applicano con riguardo ai figli le disposizioni di cui all’articolo 155.

Articolo 455-undecies. - (Regime patrimoniale dell’unione civile). - Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell’unione civile devono scegliere all’atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell’unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l’atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».

Articolo 2.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria).

1. Alle parti dell’unione civile, disciplinata dal titolo XIV-bis del libro I del codice civile, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Articolo 3.

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione).

1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte le seguenti parole: «e della parte di un’unione civile».
2. Ciascuna delle parti dell’unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell’altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 4.

(Incapacità o decesso della parte di un’unione civile).

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un’unione civile, nell’ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l’eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall’altra parte dell’unione civile.

Articolo 5.

(Partecipazione lavorativa all’impresa della parte dell’unione civile).

1. All’articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un’unione civile che ha prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui è titolare l’altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».

Articolo 6.

(Diritti di successione fra le parti dell’unione civile).

1. La condizione di parte dell’unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un’unione civile o alle parti di un’unione civile.
3. Nell’eventualità che una delle parti dell’unione civile succeda all’altra per causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.

Articolo 7.

(Conseguenze fiscali dell’unione civile).

1. Le conseguenze fiscali che derivano dall’appartenenza a un nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile, per quanto riguarda sia le agevolazioni che gli oneri.

Articolo 8.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell’unione civile).

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione di pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell’altra parte dell’unione civile, che derivano dall’appartenenza a un nucleo familiare sono estese alle parti dell’unione civile, per quanto riguarda sia le agevolazioni che gli oneri.
2. In caso di morte di una parte dell’unione civile nel corso dell’anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell’unione civile, la parte superstite ha diritto all’erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.

Articolo 9.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell’unione civile).

1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Articolo 10.

(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la successione nel contratto di locazione).

1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:

«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.
Nell’eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio, un’unione registrata o un’unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all’instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Articolo 11.

(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare).

1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo possono godere anche le parti dell’unione civile.

Articolo 12.

(Inserimento nelle graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati).

1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell’unione civile.

Articolo 13.

(Diritti derivanti dalla condizione lavorativa).

1. Le parti dell’unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefìci previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni legislative vigenti di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.

Articolo 14.

(Norme penali).

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell’unione civile».

2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell’unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

Articolo 15.

(Norme di procedura penale).

1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un’unione civile dell’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle parti dell’unione civile».

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