Camera dei Deputati Proposta di legge n. 1244 del 29/6/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

CAPEZZONE, BELTRANDI, D’ELIA, MELLANO, PORETTI, TURCO

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di diritto a contrarre matrimonio e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

Presentata il 29 giugno 2006

Onorevoli Colleghi!

Con la presente proposta di legge si intende finalmente dare attuazione a una innovazione del nostro codice civile tale da renderlo, in virtù delle trasformazioni semantiche e di politica del diritto approntate, strumento regolativo più vicino alla realtà sociale e compendio satisfattivo di quelle esigenze di uguaglianza e di tutela dei diritti di libertà oggi nel nostro Paese particolarmente avvertite. La proposta di legge recepisce nel suo dettato quelle istanze sociali, in particolare provenienti dalle coppie di fatto di uguale o diverso sesso, che da tempo si sostanziano in richieste di regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali dei loro rapporti, in richieste di un riconoscimento formale e sostanziale del diritto a contrarre matrimonio e nell’esigenza che sul piano fattuale e giuridico venga stabilita tra i coniugi un’effettiva uguaglianza giuridica. È una proposta che fa proprie le sollecitazioni provenute in tutti questi anni dal tessuto sociale, e conseguentemente anche da istituzioni quali il Parlamento europeo e la Corte costituzionale, che hanno richiesto una naturale estensione del favor familiae a tutte le realtà in cui si estrinsecano affetto, personalità, relazioni sociali e, naturalmente, situazioni di convivenza. Con l’estensione del diritto di matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso si rende possibile l’affermazione del principio costituzionale di uguaglianza e si scongiurano i rischi di forme di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, discriminazioni che sono proibite alla stessa stregua di quelle legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

NUOVE NORME IN MATERIA DI MATRIMONIO

Art. 1.

(Sesso degli sposi).

1. Dopo l’articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 90-bis. (Sesso degli sposi). - Il matrimonio è soggetto alle stesse condizioni e produce gli stessi effetti indipendentemente dal fatto che gli sposi siano di diverso o dello stesso sesso».

Art. 2.

(Celebrazione e atto del matrimonio, diritti e doveri dei coniugi, adozioni).

1. All’articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che esse vogliono contrarre matrimonio».
2. All’articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione degli sposi di contrarre matrimonio».
3. All’articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi».
4. All’articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi»,
5. All’articolo 64, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le parole: «la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione degli sposi di voler contrarre matrimonio».

 

Art. 3.

(Procreazione medicalmente assistita).

1. All’articolo 5, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «di sesso diverso» sono soppresse.

Art. 4.

(Cittadinanza del coniuge).

1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1. - (Cittadinanza del coniuge). - Il coniuge conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte dell’altro coniuge assume una cittadinanza straniera».

Capo II

NUOVE NORME IN MATERIA DI COGNOME DEI CONIUGI E DEL FIGLIO

Art. 5.

(Cognomi dei coniugi).

1. L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis. - (Cognomi dei coniugi). - I coniugi mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all’atto di contrarre il matrimonio, uno o entrambi i coniugi non scelgano di aggiungere al proprio cognome quello dell’altro coniuge, conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che il coniuge superstite passi a nuove nozze».

Art. 6.

(Cognome del coniuge in caso di separazione giudiziale).

1. L’articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-bis. - (Cognome del coniuge). - Il giudice può vietare al coniuge l’uso del cognome dell’altro coniuge quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare il coniuge a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivargli grave pregiudizio».

Art. 7.

(Cognome del coniuge in caso di scioglimento del matrimonio).

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio».

2. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell’altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».

Art. 8.

(Cognome del figlio).

1. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio legittimo assume, per volontà comune dei genitori, il cognome di entrambi, nell’ordine da essi indicato, o il cognome di uno dei genitori.
La scelta e l’ordine dei cognomi iscritti nell’atto di nascita del primo figlio sono mantenuti per i fratelli e le sorelle germani.
Nel caso in cui i genitori scelgano di trasmettere al figlio entrambi i cognomi, il figlio assume il primo dei cognomi di ciascun genitore.
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il figlio naturale può assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto successivamente se il genitore che per primo lo ha riconosciuto vi consente.
In mancanza di accordo tra i genitori, l’ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico».

 

Art. 9.

(Cognome dell’adottato).

1. Il terzo comma dell’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se l’adozione è compiuta da coniugi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 262».

2. Il quarto comma dell’articolo 299 del codice civile è abrogato.

 

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