Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1795 del 17/9/2007

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALPIANA, ALFONZI, BULGARELLI, CAPELLI, COSSUTTA, GAGGIO GIULIANI, GIANNINI, LIOTTA, BRISCA MENAPACE, SILVESTRI, TECCE, TIBALDI, VANO e BELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2007

Ripristino della festa nazionale del 20 settembre

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende ripristinare la festa nazionale del 20 settembre. Sino all’avvento del fascismo il 20 settembre era festeggiata la Giornata dell’unità nazionale. Con la presa di Roma, il 20 settembre 1870, la Chiesa romana perdeva il suo potere temporale e l’Italia diventava una Nazione. La breccia di Porta Pia fu opera dei bersaglieri, che fecero sparare la prima cannonata da un tenente ebreo per evitare la scomunica comminata da Pio IX a chi avesse sparato per primo. Lo Stato unitario nasce quindi su basi laiche e liberali, travolte poi dalla dittatura fascista, che non a caso abolì questa festività in ossequio e come corollario dei Patti lateranensi del 1929. Con una legge del 1930, poi, non solo il regime fascista abolì la festività del 20 settembre, ma introdusse gli anniversari della marcia su Roma e della fondazione dei fasci di combattimento come feste nazionali e l’anniversario dei Patti lateranensi tra le solennità civili.

In un periodo in cui si ripresentano rischi verificabili di integralismo religioso, di intrusione nella sfera di autonomie e sovranità dello Stato e di messa in discussione dell’unità nazionale, riproporre la festività del 20 settembre significa recuperare alla memoria collettiva una data fondante per la nostra Nazione (non a caso celebrata con la presenza pressoché in ogni città italiana di vie e piazze ad essa dedicata in zone centrali) e al contempo respingere ogni forma di integralismo. Significa, insomma, riaffermare la laicità dello Stato che, in quanto tale, deve essere di tutti e riaffermare che la libertà religiosa è prima di tutto un diritto individuale che la Costituzione garantisce ad ogni persona di qualsiasi credo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

1. A decorrere dal 2008, la celebrazione della Giornata dell’unità nazionale ha nuovamente luogo il 20 settembre di ciascun anno, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.

Articolo 2

1. Le vie, le piazze e ogni altro luogo intitolato alla ricorrenza del 20 settembre sono sottoposte a vincolo di tutela culturale e storica.

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