Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1549 del 9/5/2007

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FILIPPI, MAZZARELLO, VILLECCO CALIPARI, CASSON, PISA, BENVENUTO, ROSSA, PEGORER, MASSA, PIGLIONICA, ADDUCE, FONTANA, LIVI BACCI, MONGIELLO, D’AMICO, FERRANTE e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2007

Disposizioni fiscali in materia di prestazioni per la cremazione

Onorevoli Senatori. – La legge 30 marzo 2001, n. 130, ha disciplinato, dopo lunghi anni di attesa, la pratica funeraria della cremazione dei defunti, nonché, nel rispetto della loro volontà, della dispersione delle ceneri.

Tale legge, oltre a prevedere nuove procedure, responsabilità e modalità per la cremazione e la dispersione delle ceneri, esortava i comuni, anche in associazione tra loro e sulla base di appositi piani regionali, a munirsi di propri impianti di cremazione, mediante i quali offrire un servizio pubblico, per lo più gratuito, ai defunti che, in vita, abbiano manifestato la volontà di farvi ricorso.
Nel rispetto di tali disposizioni, diversi comuni hanno provveduto alla costruzione dei suddetti impianti di cremazione – tanto che da 29.559 cremazioni del 2000 si è passati a 48.196 cremazioni nel 2005 – ma numerosi altri ne risultano ancora privi, anche a causa dei pesanti tagli di bilancio operati nel corso degli ultimi anni nel rispetto dei rigidi parametri del patto di stabilità interno.
Tra questi ultimi si segnalano importanti città, quali Torino, Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Livorno e Pistoia.
Tuttavia, anche laddove non è possibile fare ricorso agli impianti pubblici di cremazione, il servizio di cremazione dei defunti risulta garantito da società ed associazioni private, nella maggior parte dei casi storiche ed elevate al rango di ente morale.
Tali società operano su richiesta degli associati, o di altri cittadini richiedenti, con tariffe ridotte ma gravate ingiustamente da un’imposta sul valore aggiunto pari al 20 per cento. Tale trattamento fiscale, infatti, risulta unico in ambito funerario e penalizzante per i familiari che, nel rispetto delle volontà del defunto, vi fanno ricorso. Si tenga presente che le prestazioni funerarie con sepoltura sono completamente esenti da IVA e detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi.
Il presente disegno di legge interviene, pertanto, allo scopo di equiparare il trattamento fiscale delle diverse prestazioni funerarie e per rimuovere le disparità di trattamento tra i familiari dei defunti.
Nel merito, con l’articolo 1, si prevede l’estensione della detraibilità prevista ora per le sole spese funerarie anche alle spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di familiari, di affidati o affiliati, per un importo di ammontare non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse.
Con l’articolo 2, si estende l’esenzione (oppure si riduce al 4 per cento) IVA, prevista attualmente per le sole prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri, anche alle prestazioni per la cremazione effettuate da società ed associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute.
Con l’articolo 3, viene previsto che ai consumi di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a società ed associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute che li impiegano per le attività di cremazione, si applica l’aliquota IVA del 10 per cento.
L’articolo 4, infine, prevede la copertura degli oneri recati dal presente disegno di legge.
Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un’approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Detraibilità delle spese di cremazione)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) le spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per un importo non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse».

Art. 2.

(Riduzione dell’aliquota IVA per le prestazioni di cremazione)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, all’Allegato parte II, tabella A/lI, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

«41-quinquies) prestazioni per la cremazione effettuate da società ed associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute».

Art. 3.

(Aliquota IVA sui consumi di gas per prestazioni di cremazione)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, all’allegato parte III, dopo il numero 103), è inserito il seguente:

«103-bis) gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a società ed associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute che li impiegano per le attività di cremazione».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del 2 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta di consumo di alcole destinati alla vendita al pubblico.

Seguine l’iter online