Senato della Repubblica Disegno di legge n. 945 del 12/9/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2006

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Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi

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Onorevoli Senatori.

La riforma della legislazione ecclesiastica avviata nel 1984 e articolatasi nella revisione concordataria, nell’approvazione delle norme sugli enti cattolici e il sostentamento del clero, nonché nella applicazione del procedimento di cui al terzo comma dell’articolo 8 della Costituzione per la regolamentazione, sulla base di «intese», dei rapporti tra lo Stato ed alcune confessioni religiose – che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto processo di rinnovamento tutt’oggi in corso – si integra con il presente disegno di legge che intende compiutamente attuare i princìpi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o di credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1930 sull’esercizio di quei culti diversi da cattolico che, con riferimento al concetto di religione dello Stato, venivano allora definiti «ammessi». La normativa del 1929-1930 si fonda non solo su princìpi diversi da quelli della Costituzione democratica, ma si palesa, in molte disposizioni, in netto contrasto con essa.

D’altra parte, la regola della bilateralità sancita dagli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Carta costituzionale, non esaurisce il sistema di pluralismo confessionale disegnato dal costituente, sia con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili anche all’interno delle formazioni sociali «confessionali», sia in relazione ai diritti previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della Costituzione ed alla libertà delle associazioni e istituzioni con finalità di religione o di culto, di cui all’articolo 20 della Costituzione, anche operanti, per loro natura o volontà, nel quadro del diritto comune. Non sarebbe possibile, inoltre, riservare alla negoziazione legislativa con le confessioni religiose – di per sé necessariamente settoriale – la regolamentazione di interessi riguardanti la generalità dei cittadini e di materie che non toccano o non si esauriscono nel rapporto Stato – confessioni, e tanto meno l’abrogazione di leggi, come quelle del 1929-1930, valide per tutti i culti liberamente esercitati nello Stato e diversi dal cattolico.
Il presente disegno di legge propone pertanto la abrogazione integrale della legge 24 giugno 1929, n.  1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289, tenendo conto di esigenze che concernono la libertà religiosa, ma anche esplicitando princìpi contenuti nelle numerose convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo ratificate, rafforzandone, in tal modo, l’operatività.
Si propone, altresì, di contribuire all’attuazione della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi, con riferimento all’autonoma organizzazione dei medesimi – su base statutaria e associativa (articolo 8, secondo comma, e articolo 20 della Costituzione) –, senza ovviamente modificare o pregiudicare, in alcun modo, il sistema di regolazione bilaterale dei rapporti Stato – confessioni religiose (articolo 8, terzo comma, della Costituzione), ma agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di religione o di culto nella loro libera e peculiare espressione.
Si propone, poi, di attuare compiutamente l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, tenendo conto della legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 1988, n.  400) ed anche delle linee già sperimentate per alcune confessioni religiose a decorrere dal 1984, definendo e regolando le procedure per la stipulazione di intese tra Governo e rappresentanze delle confessioni religiose interessate.
Il disegno di legge sulla libertà religiosa era stato già presentato dal Governo Prodi nel corso della XIII legislatura (atto Camera n.  3947). La Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, dopo un approfondito esame delle disposizioni e numerose audizioni di rappresentanti di confessioni religiose, aveva approvato, in sede referente, un testo contenente anche alcuni emendamenti presentati dal relatore, onorevole Maselli, da componenti della Commissione appartenenti a diversi gruppi parlamentari, nonché dallo stesso Governo.
Fu poi il primo Governo della XIV legislatura, il secondo Governo Berlusconi, a ripresentare il disegno di legge – atto Camera n.  2531 – nel quale venivano accolti tali emendamenti ed effettuati alcuni aggiornamenti.
Il disegno di legge fu approvato nella Commissione affari istituzionali della stessa Camera dei deputati con alcune ulteriori modifiche del relatore onorevole Biondi e di altri, ma l’Aula non andò oltre i lavori iniziali.
Il presente disegno di legge contiene dunque le modifiche via via apportate per iniziare nuovamente l’iter parlamentare.
Il disegno di legge si compone di quattro capi: il primo riguarda la libertà di coscienza e di religione, il secondo si occupa delle confessioni e associazioni religiose e del loro eventuale riconoscimento giuridico, il terzo è dedicato alla procedura per la stipulazione delle intese, mentre il quarto contiene disposizioni finali e transitorie.
Il capo I del disegno di legge (articoli 1-14) intende concretare, per una compiuta attuazione, le garanzie costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le disposizioni in materia contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.  848; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C364 del 18 dicembre 2000; Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ratificati ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.  811; Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, adottata a New York il 7 marzo 1977, ratificata ai sensi della legge 13 ottobre 1975, n.  654) firmate e ratificate dal nostro Paese, ma non sempre tenute nel dovuto conto nella legislazione.
L’articolo 1 del disegno di legge è volto a rendere operativo tale raccordo in conformità all’articolo 10 della Costituzione, lasciando ovviamente «aperto» il riferimento ad eventuali future convenzioni ed anche, più in generale, alle norme del diritto internazionale «generalmente riconosciute».
L’articolo 2, che si richiama alle prescrizioni contenute nelle ricordate convenzioni internazionali, anche alla luce di atti come la Dichiarazione dell’ONU sulla libertà religiosa del 1981 (Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sulle convenzioni religiose, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre 1981 (A/Res/36/55) e l’Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975), intende specificare, in coerenza con tali prescrizioni, i contenuti principali della libertà di religione e di coscienza, chiarendo che, proprio in conformità al diritto internazionale, le «credenze non religiose» o ateistiche vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza che il disegno di legge si propone di garantire concretamente.
Viene, inoltre, specificato che tale libertà include il diritto di mutare religione, mentre vengono opportunamente richiamati i limiti all’esercizio dei diritti in questione previsti dalla Costituzione (articoli 18, 19 e 20).
L’articolo 3, che si rifà al princìpio costituzionale di uguaglianza, garantisce da qualsiasi obbligo di dichiarazioni riguardanti specificamente l’appartenenza confessionale, non vietando, ovviamente, la possibilità di rispondere liberamente e volontariamente a richieste dirette a fini statistici o di ricerca scientifica.
L’articolo 4, che si rifà invece alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, alla Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 25 novembre 1981; al Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Parigi il 20 maggio 1952 e ratificato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.  848, nel garantire il diritto dei genitori, precisa che l’istruzione e l’educazione della prole in conformità alle proprie credenze, religiose o non religiose, devono essere impartite nel rispetto della personalità e senza pregiudicare la salute dei figli.
Stabilisce, inoltre, risolvendo un problema che ha trovato soluzioni diverse sul piano normativo e giurisprudenziale, al quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di compiere scelte inerenti alla libertà di religione, senza ovviamente interferire con l’esercizio della potestà dei genitori regolata dal codice civile.
L’articolo 5 è una utile specificazione della libertà di riunione e di associazione garantita dalla Costituzione e qui riferita ai fini di religione e di culto anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.  59 del 1958. Con l’articolo 6 si intende garantire la piena libertà di adesione e di recesso da qualsiasi organismo confessionale, unitamente al diritto di partecipare alla vita interna di esso, salvaguardando l’esercizio di tali libertà e diritti da ogni atto che possa discriminare o molestare chi li eserciti.
La non ingerenza da parte dello Stato riguarda esclusivamente la partecipazione alla vita e all’organizzazione delle confessioni religiose, mentre rimangono integralmente applicabili le disposizioni che garantiscono i diritti inviolabili, la personalità e l’integrità psichica e fisica degli aderenti.
L’articolo 7 specifica alcune libertà indicate all’articolo 2, precisando che il diritto di agire secondo coscienza, in relazione alle proprie convinzioni religiose o non religiose, non può comportare la violazione di diritti e doveri costituzionali, e rinviando alle norme riguardanti specifiche materie nelle quali possa avere rilievo l’obiezione di coscienza per quanto riguarda le modalità relative al concreto esercizio di tale diritto. L’articolo 8, invece, riproduce negli stessi termini l’articolo 11, comma 1, del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n.  121, analogamente alle leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose sinora firmate, riaffermando per tutti una garanzia di libertà che, se limitata ai soli aderenti ad alcune confessioni, sarebbe non adeguata al princìpio costituzionale disuguaglianza.
Trattasi comunque, come nel caso dell’articolo 7, di una norma di princìpio che esige ulteriore attuazione, per i differenti settori considerati, alla luce delle singole e particolari esigenze di ciascuno di essi.
Riprendendo un emendamento approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura, si è voluto assicurare alle persone appartenenti alle Forze armate, o ricoverate o detenute, in caso di decesso, la celebrazione delle esequie secondo la religione di appartenenza.
Con l’articolo 9 (introdotto dalla I Commissione della Camera dei deputati nella XIII legislatura nel corso dell’esame in sede referente) vengono richiamate le vigenti disposizioni volte ad impedire discriminazioni nei luoghi di lavoro a causa dell’appartenenza ad una determinata confessione o associazione religiosa. I contratti di lavoro, sia collettivi sia individuali, devono tener infatti conto dell’esercizio della libertà religiosa. L’articolo 10 che concreta, con riferimento ai «ministri di culto», il princìpio della libertà di organizzazione confessionale, stabilisce che solo quando compiano atti destinati ad avere rilevanza giuridica nello Stato, i ministri di culto debbano depositare certificazione attestante la qualifica rivestita all’ufficio competente. Tale ufficio dovrà essere individuato in relazione all’atto da compiere e all’autorità competente nella specifica materia.
La disposizione, diversamente dalla legge n.  1159 del 1929, che prevedeva l’approvazione governativa delle nomine per tutti i ministri dei culti diversi da quello cattolico (articolo 3), mantiene solo in via residuale l’istituto dell’approvazione della nomina, limitandolo ai ministri di culto di confessioni religiose che non abbiano il riconoscimento giuridico esponenziale. Tale previsione ha la finalità di non privare della facoltà di avere ministri di culto abilitati a compiere atti rilevanti anche per l’ordinamento giuridico statale (come il matrimonio) quelle realtà religiose che non intendano o non possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
All’articolo 11 si disciplina l’importante argomento del matrimonio. La normativa, che si ricollega alla previgente legislazione, si ispira ai princìpi di libertà e di volontarietà della nuova legislazione ecclesiastica, e si basa su due presupposti: che sia il cittadino a voler celebrare il matrimonio con effetti civili in forma religiosa; che il ministro di culto presso cui si celebra il matrimonio appartenga ad una confessione avente personalità giuridica, o la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell’interno.
La ragione di questo secondo presupposto è semplice: trattandosi di questione che attiene allo stato delle persone, è necessario che il ministro di culto – cui sono demandate importanti funzioni, anche di rilevanza pubblica – appartenga ad una organizzazione fornita dei requisiti minimi di stabilità e di certezza, propri, appunto, delle persone giuridiche, o che sia stato appositamente autorizzato. L’articolo 11 delinea anche gli adempimenti di cui devono farsi carico i cittadini interessati, il ministro di culto e l’ufficiale dello stato civile. In particolare, è previsto che, dopo la richiesta delle pubblicazioni da parte dei nubendi, l’ufficiale dello stato civile rilasci loro un nulla osta in duplice originale dal quale risulti che non esistono impedimenti al matrimonio e che agli stessi nubendi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
Il ministro di culto, dopo avere celebrato il matrimonio, compila l’atto certificativo in duplice originale e ne trasmette uno, con allegato il nulla osta, all’ufficiale dello stato civile entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Entro ventiquattro ore dal ricevimento della documentazione, deve farsi luogo alla trascrizione del matrimonio.
L’articolo 12 si raccorda alla normativa in vigore in materia di autonomia scolastica in relazione all’utilizzo di edifici ed attrezzature scolastici per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle istituzioni scolastiche.
Con l’articolo 13, si è estesa, in conformità ai princìpi costituzionali (articoli 3 e 20), una disposizione – limitata alle affissioni e distribuzioni di stampati che avvengano all’interno o all’ingresso di luoghi o edifici di culto – già vigente per quanto riguarda i fedeli cattolici e gli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. È prevista la disposizione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
L’articolo 14, che contiene una disposizione approvata in Commissione, estende agli edifici di culto delle confessioni aventi personalità giuridica la tutela già prevista per gli edifici di culto cattolici e per quelli delle confessioni i cui rapporti sono regolati con legge su base di intese. Ovviamente la tutela è assicurata ai soli edifici aperti al culto pubblico, in quanto è tale destinazione che è considerata meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.
È utile chiarire, all’inizio del capo II del presente disegno di legge, il rapporto tra l’articolo 15 e l’articolo 16, ovvero tra la libertà e i diritti che competono a qualsiasi confessione religiosa e la condizione giuridica delle confessioni che chiedono e ottengono la personalità giuridica agli effetti civili.
Con l’articolo 15 si enuncia in modo espresso e dettagliato quanto già previsto riassuntivamente dall’articolo 8, primo comma, della Costituzione, laddove si afferma che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge». La garanzia della eguale libertà è riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni senza richiedere per ciascuna di esse alcun requisito, né formale né sostanziale; quindi, per il solo fatto di esistere nell’habitat sociale, ogni confessione religiosa fruisce di un eguale patrimonio di libertà che non può essere limitato, o messo in discussione, dal legislatore ordinario o dai poteri pubblici.
Quindi, per rendere più esplicito il contenuto della citata disposizione costituzionale, l’articolo 15 prevede che tra i diritti che competono a tutte le confessioni religiose siano da ricomprendere i diritti di celebrare i propri riti, aprire edifici di culto, diffondere la propria fede, formare e nominare liberamente i ministri di culto, emanare liberamente atti, in materia spirituale, assistere spiritualmente i propri appartenenti, comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni, e promuovere la valorizzazione delle proprie esperienze culturali (commi 2 e 3).
Diverso è il valore degli articoli 16 e seguenti, che si sono fatti carico di un problema sempre più sentito negli ordinamenti contemporanei: quello di fornire alle confessioni religiose che lo desiderano gli strumenti giuridici necessari, a cominciare dalla personalità giuridica, per potere agire nei diversi settori della vita associativa e dei rapporti patrimoniali.
Il disegno di legge prevede, quindi, l’iter procedurale per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e si attiene ad un criterio di snellezza che mantenga gli accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti costituzionali.
In base all’articolo 16, il riconoscimento della personalità giuridica della confessione o dell’ente esponenziale di essa, ed eventualmente di entrambi, ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato lo statuto della confessione di cui è fatta menzione nell’articolo 8, secondo comma, della Costituzione; può inoltre essere allegata ogni altra documentazione che si riterrà utile ai fini del riconoscimento stesso (articolo 17, comma 1). È stato, in ogni caso, chiarito che l’attribuzione della personalità giuridica è possibile solo per quelle confessioni che hanno sede in Italia e che sono rappresentate, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia (articolo 17, comma 2); infatti, l’articolo 40 del disegno di legge prevede che le confessioni religiose che sono persone giuridiche straniere restano regolate dall’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale; ove, però, abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute nell’ordinamento italiano potranno seguire l’iter previsto dalle norme del presente disegno di legge.
Come si è accennato, le confessioni religiose che intendono ottenere la personalità giuridica devono presentare lo statuto e le indicazioni necessarie alla propria identificazione normativa e strutturale, ma il parere del Consiglio di Stato verte essenzialmente sul carattere confessionale dell’organizzazione richiedente e implica l’accertamento che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo (articolo 18). A tali parametri è dunque ancorata la valutazione ai fini del riconoscimento, come disposto dall’articolo 8 della Costituzione.
Gli articoli 19, 20 e 21 prevedono adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica.
L’articolo 19 prescrive che la confessione riconosciuta si iscriva nel registro delle persone giuridiche.
L’articolo 20 prevede che eventuali modificazioni dello statuto e dell’organizzazione acquistino efficacia con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il riconoscimento può essere revocato con la medesima procedura, qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso è stato concesso. Infine, l’articolo 21 richiama, per gli acquisti, le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche. Si tratta di disposizioni che rispondono a princìpi generali e che già esistono per tutte le confessioni che abbiano già stipulato accordi intese con lo Stato.
In relazione agli articoli citati (da 15 a 21) è necessaria una precisazione. Come si è accennato, il riconoscimento della personalità giuridica è previsto per la confessione religiosa o per l’ente esponenziale che la rappresenta. Ciò è dovuto al fatto che alcune confessioni religiose non intendono – per motivi teologici, dottrinali, o di altra natura – chiedere il riconoscimento in quanto tali, mentre preferiscono che acquisti la personalità giuridica un proprio ente esponenziale che assume la rappresentanza in ambito civile.

L’ordinamento giuridico, di conseguenza, recepisce un’esigenza confessionale e prevede che sia la confessione stessa a scegliere se chiedere direttamente il riconoscimento della personalità giuridica o se farlo richiedere al proprio ente esponenziale. È evidente che, qualunque sia la scelta, le conseguenze sono le stesse: è sempre la confessione religiosa che, o direttamente o per il tramite del proprio ente esponenziale, può agire nell’ordinamento civile fruendo della condizione giuridica prefigurata dalla legge.

Di tali norme, infatti, non possono usufruire, secondo le disposizioni vigenti, se non le confessioni che regolino bilateralmente i rapporti con lo Stato, con conseguente limitazione del princìpio dell’uguale libertà delle confessioni (articolo 8 della Costituzione).
L’articolo 22 stabilisce l’applicabilità a tutte le confessioni religiose aventi personalità giuridica delle norme statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni dello Stato ad enti ecclesiastici e per la disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
Si garantisce inoltre sotto questo profilo la libertà religiosa ed il diritto di tutti i cittadini a servizi religiosi in conformità alla loro credenza ed appartenenza, commisurando interventi e servizi alle situazioni che rendono necessario l’intervento sulla base di esigenze oggettive, vale a dire in funzione di una presenza organizzata nel territorio, tenendo, quindi, conto delle esigenze religiose della popolazione.
Anche nella applicazione di queste norme statali viene ad estendersi il riferimento al principio di bilateralità, prefigurando intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Si stabilisce comunque una salvaguardia, riferita alla destinazione del bene, per gli edifici di culto costruiti con contributi regionali e comunali.
Con la disposizione di cui all’articolo 23, anch’essa approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede referente nel corso della XIII legislatura, si prevede, analogamente a quanto stabilito nelle intese stipulate con confessioni religiose, che la sepoltura dei defunti sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni religiose delle confessioni di appartenenza, purché non siano incompatibili con il regolamento di polizia mortuaria. L’articolo 24, stabilendo che associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità e i requisiti previsti dal codice civile, costituisce una specifica applicazione dell’articolo 20 della Costituzione.
La disposizione attribuisce concretezza, anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della capacità, al divieto di trattamenti discriminatori (rispetto ad ogni altra) per le associazioni ed istituzioni di carattere ecclesiastico o con finalità di religione o di culto. La stessa norma, inoltre, affianca al rinvio al diritto comune la garanzia della loro specificità per quanto attiene alle attività di religione o di culto. Gli articoli 25 e 26, distinguendo le attività di religione o di culto dalle altre attività e specificando quali si considerano comunque appartenenti all’una o all’altra categoria, ribadiscono princìpi che hanno già trovato incontroversa espressione nella legislazione ecclesiastica.
L’articolo 27 stabilisce, in conformità ad indirizzi legislativi vigenti, le modalità di iscrizione dei ministri di culto all’apposito Fondo previdenziale, estesa anche, dalla legge n.  488 del 1999, ai ministri di culto stranieri.
Il capo III del disegno di legge definisce il procedimento per la stipulazione delle intese tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica previste dall’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, un procedimento che, nella prima fase di attuazione di tale norma e prima dell’emanazione della legge che disciplina l’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 1988, n.  400), era stato avviato in via sperimentale onde verificare nella pratica i modi idonei a realizzare, dopo un lungo periodo di stasi, la previsione della Costituzione.
Grazie all’esperienza delle intese sinora concluse ed alla luce della citata legge n.  400 del 1988 si è, pertanto, definito, nelle sue diverse fasi, il sistema di predisposizione delle intese stesse, riservando, ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera l), e 5, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri la rappresentanza del Governo e la stipulazione, e delegando al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, la conduzione delle trattative con il rappresentante della confessione religiosa interessata, onde garantire la bilateralità della negoziazione.
Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a tale negoziazione, è prevista l’istituzione di una commissione di studio costituita pariteticamente da dirigenti di prima fascia o equiparati delle amministrazioni statali interessate in relazione ai temi da trattare e, per ogni singola intesa, da altrettanti esperti designati dalla confessione religiosa. Il presidente di tale commissione è scelto tra le categorie indicate dalla citata legge n.  400 del 1988 (articoli 32). Fin dal 1985 la Commissione è stata istituita dai diversi Presidenti del Consiglio dei ministri che si sono succeduti, ed ha portato a conclusione tutte le intese firmate. Dal 1997 la Commissione per le intese si avvale della consulenza della Commissione consultiva per la libertà religiosa, anch’essa istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da esperti in materia.
Il disegno di legge prevede che l’istanza diretta alla stipulazione di un’intesa possa essere presentata sia da confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica, sia da confessioni che non l’abbiano acquisita. In tale caso il Ministero dell’interno, acquisendo il relativo parere del Consiglio di Stato, verificherà che lo statuto della confessione non contrasti con l’ordinamento giuridico, come previsto dall’articolo 8, secondo comma, della Costituzione (articoli 28 e 29), restando al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni acquisite, le procedure negoziali, invitando la confessione a designare il proprio rappresentante (articolo 30).
Gli articoli 33 e 34 regolano le fasi successive alla conclusione della trattativa di cui all’articolo 31: deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Anche a tale fine si prevede (articolo 34) che in caso di osservazioni, rilievi e indirizzi che emergano dal Consiglio dei ministri o dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri rimetta il testo al sottosegretario di Stato perché riprenda la trattativa con la confessione interessata onde apportare le eventuali opportune modifiche al testo. Gli articoli 35 e 36 dispongono in ordine alla firma dell’intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione e alla presentazione al Parlamento della legge che, sulla base dell’intesa, regolerà i rapporti della confessione stessa con lo Stato.
L’articolo 37, infine, rifacendosi alle esperienze normative già affermatesi in alcuni settori, prevede che leggi relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti tra Stato e confessioni religiose aventi personalità giuridica possano contemplare la possibilità di applicazione di disposizioni in esse contenute con decreti del Presidente della Repubblica, sulla base di previa concertazione (intesa) con la Camera dei deputati – confessione religiosa interessata che lo richieda. Un procedimento, giova sottolinearlo, già contemplato dalla legge istitutiva del Fondo di previdenza per i ministri di culto.
Le disposizioni finali e transitorie (articoli 38-42) sono dirette, da un lato, a confermare la personalità giuridica delle confessioni e degli istituti riconosciuti in base alle disposizioni del 1929-1930 sull’esercizio dei «culti ammessi nello Stato», nonché in base ad altre disposizioni, salvaguardando altresì il regime giuridico e previdenziale riservato ai ministri di culto che hanno ottenuto la prevista «approvazione governativa»; dall’altro a specificare che le confessioni religiose che sono persone giuridiche straniere continuano ad essere regolate, come già ricordato, dall’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, pur potendo richiedere, ove abbiano in Italia una presenza sociale organizzata, di essere riconosciute alle condizioni indicate dal presente disegno di legge.
Gli articoli 41 e 42, infine, nel disporre l’abrogazione della legge 24 giugno 1929, n.  1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289, delimitano l’applicazione della normativa contenuta nel disegno di legge, facendo in ogni caso integralmente salve le disposizioni di origine negoziale emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di derivazione internazionale quale, ad esempio, la legge n.  654 del 1975, sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, come modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205.
Se la riforma della legislazione ecclesiastica avviatasi negli anni Ottanta ha avuto al suo centro l’attuazione del princìpio costituzionale della libertà religiosa, il presente disegno di legge intende contribuire alla ricomposizione unitaria della disciplina degli interessi religiosi e di coscienza nei loro fondamentali profili: individuale, associativo e istituzionale. A tale fine le disposizioni in esso contenute muovono dai princìpi costituzionali relativi alle confessioni religiose, tengono conto delle regole bilateralmente concordate con alcune confessioni e completano l’abrogazione della legislazione del 1929-1930.
Non si tratta dunque di introdurre privilegi, ma di garantire la libertà a tutti i cittadini e a tutte le confessioni religiose e a tutti gli orientamenti in materia religiosa, delineando poche ma chiare regole che vanno rispettate da e nei confronti di tutti.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

Articolo 1.

(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione)

1. Le disposizioni della presente legge garantiscono la libertà di coscienza e di religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione, all’ordinamento giuridico italiano, alle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia sui diritti inviolabili dell’uomo ed ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.

Articolo 2.

(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione)

1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o di non averne alcuna.

2. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18, 19 e 20 della Costituzione.

Articolo 3.

(Divieto di discriminazioni)

1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Articolo 4.

(Figli minori)

1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli secondo le proprie convinzioni e la propria religione, devono rispettare la loro personalità e non devono recare pregiudizio alla loro salute.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell’interesse primario del minore.

Articolo 5.

(Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto)

1. I diritti di riunione e di associazione, come previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione, sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.

Articolo 6.

(Partecipazione a confessioni o associazioni religiose)

1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare alla vita ed all’organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.

2. È vietato discriminare o recare molestia a coloro che esercitano i diritti di cui al comma  1.

Articolo 7.

(Libertà di coscienza)

1. I cittadini hanno diritto di agire secondo coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi.

Articolo 8.

(Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni)

1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa agli appartenenti alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non ne derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.

2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, definiscono le modalità di attuazione del comma l che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma l, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate secondo la confessione di appartenenza.

Articolo 9.

(Libertà religiosa nei luoghi di lavoro)

1. L’adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.

2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l’esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 10.

(Ministri di culto)

1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.

2. I ministri di culto di una confessione religiosa che non abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in possesso della cittadinanza italiana possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell’interno. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative.

Articolo 11.

(Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili dei matrimoni celebrati secondo le disposizioni del presente articolo, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, devono specificare tale intendimento all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nullaosta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, davanti al ministro di culto indicato dai medesimi e che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all’approvazione della nomina di cui all’articolo 10, comma 2. Il nulla osta attesta altresì che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
3. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di un interprete. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nullaosta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile.
4. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 2. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
5. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche qualora l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
6. La rubrica del capo II del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico o di culti diversi».
7. L’articolo 83 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Articolo 83 - (Matrimonio celebrato davanti a ministri di culti diversi dal cattolico). – Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti diversi dal cattolico, la cui nomina è stata approvata dal Ministro dell’interno, è regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio».
8. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 12.

(Insegnamento nelle scuole)

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.

2. Gli alunni o i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento.

Articolo 13.

(Pubblicazioni)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa, purché il loro contenuto non contrasti con le disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.  881, e le collette effettuate all’interno e all’ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.

Articolo 14.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.

Capo II

CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

Articolo 15.

(Libertà delle confessioni religiose)

1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria religione; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose.

2. È fatto divieto di svolgere propaganda politica consistente nell’incitamento all’odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni previste dall’articolo 18, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.  881.

Articolo 16.

(Riconoscimento della personalità giuridica)

1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Articolo 17.

(Domanda di riconoscimento)

1. La domanda di riconoscimento di cui all’articolo 16 è presentata al Ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all’articolo 18.

2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l’ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

Articolo 18.

(Requisiti per il riconoscimento)

1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l’ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell’organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto e l’attività della confessione religiosa non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che il medesimo statuto non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Articolo 19.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all’articolo l6, la confessione o l’ente esponenziale può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 20.

(Mutamenti della confessione religiosa)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell’ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all’ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. I decreti di cui ai commi l e 2 sono trasmessi dal Ministro dell’interno per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 21.

(Acquisti delle confessioni religiose)

1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 22.

(Edilizia di culto)

1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del relativo comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.

2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L’atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 23.

(Sepoltura dei defunti)

1. Fermo il disposto dell’articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l0 settembre 1990, n.  285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, se non in contrasto con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.

Articolo 24.

(Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto)

1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Ministro dell’interno, previo accertamento del fine di religione o di culto. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto.

Articolo 25.

(Regime tributario delle confessioni religiose)

1. La legge dispone i casi nei quali, agli effetti tributari, le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 26.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti civili, sono considerate:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, a rispondere alle esigenze spirituali della persona, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria religione ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 27.

(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)

1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono iscritti, se retribuiti, al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n.  903, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa e successive modificazioni, come modificata dall’articolo 42 della legge 23 dicembre 1999, n.  488 e successive modificazioni.

Capo III

STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELLARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE

Articolo 28.

(Istanza per l’intesa)

1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all’articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 29.

(Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica)

1. Se l’istanza, corredata della documentazione e dagli elementi di cui all’articolo 18, è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell’interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. A tale fine il Ministro dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 16.

Articolo 30.

(Rappresentanza delle confessioni religiose)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le valutazioni necessarie per decidere se avviare le trattative, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tale fine, la rappresenta.

Articolo 31.

(Rappresentanza del Governo)

1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’articolo 32.

2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.
3. Il testo dell’intesa di cui al comma 2 non può comunque contenere disposizioni contrarie all’ordinamento giuridico italiano, ovvero lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Articolo 32.

(Commissione di studio)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n.  400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell’intesa.

2. La commissione di cui al comma l è composta dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima fascia o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall’articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma l non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33.

(Deliberazione del Consiglio dei ministri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n.  400.

2. Il progetto di intesa, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere affinché su di esso sia acquisito, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 34.

(Eventuali modifiche)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi nell’ambito del Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le opportune modifiche al progetto di intesa. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto agli articoli 30 e 32.

Articolo 35.

(Firma dell’intesa)

1. Concluse le procedure per la stipulazione dell’intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri firma l’intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.

Articolo 36.

(Disegno di legge di approvazione dell’intesa)

1. Il disegno di legge di approvazione dell’intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato, firmata ai sensi dell’articolo 35, è presentato al Parlamento e riporta in allegato il testo dell’intesa stessa.

Articolo 37.

(Applicazioni di leggi su specifiche materie)

1. Per l’applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie concernenti rapporti fra lo Stato e le singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto alla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 38.

(Confessioni religiose già riconosciute)

1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n.  1159, o riconosciuti quali enti di culto in base ad altre disposizioni, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi richiedano l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 39.

(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929)

1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n.  1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289, e da ogni altra disposizione in materia.

Articolo 40.

(Persone giuridiche straniere)

1. Le confessioni religiose che sono persone giuridiche straniere sono disciplinate dall’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.

Articolo 41.

(Accordi e intese già stipulati)

1. Le disposizioni della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205.

Articolo 42.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.  1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289.

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