Senato della Repubblica Disegno di legge n. 725 del 30/6/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PALERMI, SILVESTRI e  TIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2006

———–

Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita

———–

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende riproporre all’attenzione del Senato il contenuto dei quesiti referendari in materia di fecondazione assistita per i quali non è stato raggiunto il quorum previsto dall’articolo 75 della Costituzione nel giugno 2005. Su ciascuno di essi si è registrata tuttavia una significativa prevalenza dei «sì» tra quanti si sono recati alle urne. Il che, peraltro, consente al parlamento di ridiscutere la materia sin da questa legislatura. La legge 19 febbraio 2004 n. 40 obbliga il medico a trattamenti potenzialmente pericolosi per la salute della donna. La legge 40, inoltre, vieta la diagnosi pre-impianto e l’accesso alle tecniche di procreazione assistita alle coppie portatrici di malattie genetiche, ma non sterili. La legge stabilisce l’equivalenza tra embrione e persona. Con le modifiche apportate alla legge dall’articolo 1 si elimina il divieto di congelamento degli embrioni e l’obbligo di impiantare tutti gli embrioni nell’utero della donna. Il divieto di congelare gli embrioni (crioconservazione) diminuisce notevolmente le probabilità di successo della fecondazione assistita, costringendo le donne a ripetuti trattamenti che aumentano il rischio di danni alla salute. L’obbligo di impiantare tutti gli embrioni aumenta le probabilità di gravidanze trigemellari, pericolosissime sia per la donna sia per i feti. In Italia, considerando le diverse malattie genetiche, il divieto della diagnosi preimpianto è un problema che riguarda centinaia di migliaia di coppie. Con l’articolo 1, tra le altre cose, si consente da un lato l’accesso alla fecondazione assistita per tutte le coppie, dall’altro la possibilità di utilizzare la diagnosi pre-impianto, con il fine di evitare di impiantare nell’utero della donna embrioni portatori di malattie genetiche. Impedire la diagnosi preimpianto significa spingere molte coppie a non mettere al mondo un bambino, per evitare il rischio di trasmettergli una malattia ereditaria, oppure costringere la donna all’aborto terapeutico in uno stadio avanzato della gravidanza (la legge 22 maggio 1978, n. 194 consente infatti l’aborto terapeutico nel caso in cui con l’amniocentesi la donna scopra che l’embrione soffre di una malattia genetica). Si elimina, inoltre quella parte della legge che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico il principio di equivalenza tra un ovulo fecondato ed un individuo umano titolare di diritti. Quest’equivalenza è in palese contraddizione anche con la legge sull’aborto e rappresenta il primo tentativo indiretto di aprire un varco in quella legge, approvata dai cittadini con il referendum nel 1981. In virtù della riformulazione della legge contenuta nell’articolo 1 del presente disegno di legge, potranno sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita anche le coppie affette da infertilità non documentabile, per esempio quella di tipo psicologico, e le coppie che hanno superato il tempo per sperimentare validamente altri tipi di cure. Potranno accedere alla fecondazione le coppie che, essendo portatrici di malattie genetiche, è sconsigliabile che abbiano figli naturalmente. Altro punto chiave è quello relativo alla salute della donna: in base al presente disegno di legge potranno essere fecondati più di 3 ovociti, e non dovranno essere impiantati tutti contemporaneamente In caso di fallimento della terapia, potranno essere impiantati gli altri ovociti fecondati, evitando di ricorrere a nuove stimolazioni ormonali Nel caso in cui si formino embrioni portatori di malattie genetiche, la donna avrà la facoltà di rifiutare l’impianto e di evitare un eventuale successivo aborto terapeutico. La legge 40 del 2004 vieta inoltre la ricerca sulle cellule staminali embrionali. L’articolo 2 del presente disegno di legge, nel modificarla, consente di utilizzare i circa 30.000 embrioni soprannumerari conservati nei centri per la fecondazione assistita e destinati ad essere eliminati.

Potrebbero anche ricorrere alla clonazione terapeutica, che non ha nulla a che fare con la clonazione riproduttiva di esseri umani identici. Si porrebbe fine anche all’ipocrisia per la quale i ricercatori italiani possono utilizzare cellule staminali embrionali importate dall’estero, mentre finiscono in galera se le producono in patria. Gli embrioni che non possono essere impiantati potranno essere congelati e resi disponibili, oltre che per successivi impianti, per la ricerca scientifica. Continuerà ad essere vietato produrre embrioni al solo fine di utilizzarli nella ricerca scientifica nonché il ricorso a pratiche eugenetiche. L’articolo 3 tocca il delicato tema della fecondazione eterologa. La legge 40 del 2004 impedisce di avere un figlio quando entrambi, o uno dei due membri della coppia, siano completamente sterili. L’articolo 3, nel modificare la legge, elimina il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa (la donazione dello sperma o degli ovociti), sulla base del presupposto che non esiste alcuna prova scientifica che la fecondazione eterologa provochi disturbi, anche psicologici, ai figli o alla coppia. Vietarla seccamente, come fa la legge vigente, significa discriminare sulla base di un problema di salute migliaia di persone, ed impedirgli di mettere al mondo dei figli, oppure obbligare le coppie (quelle che possono permetterselo economicamente) ad andare all’estero per realizzare quello che è vietato in Italia. Le coppie di maggiorenni, senza discriminazione di genere, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, potranno accedere alla fecondazione eterologa. Il disegno di legge, in conclusione, non si propone una riscrittura totale della legge 40 del 2004, ma intende riprendere puntualmente, attraverso correzioni incisive e ben delimitate, il contenuto dei quesiti referendari per contribuire al dibattito sulle modifiche da apportare alla legislazione vigente in materia di fecondazione assistita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ampliamento della sfera dei diritti
all’accesso alla fecondazione assistita e tutela della salute della donna)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. - (Finalità). - 1. È consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.»;
b) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è soppresso;

2) al comma 2, lettera a) sono soppresse le parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;

c) all’articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: «Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1;

d) all’articolo 6, comma 3, sono soppresse le parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo»;
e) all’articolo 13, comma 3, lettera b) sono soppresse le parole: «, di cui al comma 2 del presente articolo»;
f) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque non superiore a tre» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi».

Art. 2.

(Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni per la cura di nuove malattie)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 7, le parole: «discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente», sono soppresse;

b) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative», sono soppresse;

2) al comma 3, lettera c), le parole: «di donazione mediante trasferimento di nucleo o», sono soppresse;

c) all’articolo 14, comma 1, le parole: «la crioconservazione e », sono soppresse.

Art. 3.

(Fecondazione eterologa)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 3 è soppresso;

b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3,» sono soppresse;

2) al comma 3 le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3», sono soppresse;

c) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 8, le parole: «nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5», sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui ai commi 2, 4 e 5.».