Senato della Repubblica Disegno di legge n. 472 del 19/5/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

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Disposizioni in materia di unioni civili

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Onorevoli Senatori. – Le forme concrete di organizzazione dei nuclei familiari hanno subíto profonde metamorfosi sia all’interno di una medesima cultura nel corso dei secoli, sia nell’ambito di culture differenti.

Nella seconda metà del nostro secolo, i comportamenti sessuali e interpersonali hanno subíto una significativa mutazione, ad opera tra l’altro delle profonde variazioni delle condizioni economiche e di organizzazione sociale dei Paesi dell’area occidentale. Anche nel nostro Paese si è verificata una rilevante trasformazione, fin dagli anni sessanta dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali e le forme di convivenza fra gli individui. In conseguenza di questo in Italia l’idea di famiglia risulta caratterizzata, oggi, da modalità assai differenti rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.
La legislazione in materia di ordinamento civile ha registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Da qui l’opportunità di contribuire a un riconoscimento, anche istituzionale, di queste evoluzioni nei modi di sentire e di agire degli individui e nell’ambito dei rapporti di organizzazione familiare e di convivenza.
E infatti, nell’ultimo ventennio, anche in Italia, si è fortemente diffusa una convivenza non formalizzata tra persone di sesso diverso, o del medesimo sesso, e tali forme di convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tutt’ora fortemente penalizzate sul piano dell’ordinamento civile dello Stato italiano.
Questo rimanda a quella crisi della concezione «metafisica» della famiglia, di cui molto si è detto e si è scritto negli ultimi due decenni. Tale concezione risultava strettamente dipendente dalla vitalità e dall’egemonia di una morale di maggioranza che, nel nostro paese, si identificava con il senso comune – prima ancora che con la dottrina – del cattolicesimo (inteso, qui, come precettistica e come sistema di obblighi e di divieti). Una volta entrata in crisi quella morale di maggioranza, si sono venute formando – faticosamente e, talvolta, drammaticamente – molte morali parziali. Ognuna di esse ha il suo fondamento proprio nel rinunciare a ogni pretesa di totalità e di unicità, nel sapersi imperfetta e, tuttavia, nel volersi identificabile. Parallelamente, le grandi trasformazioni sociali e culturali conosciute dall’Italia in questi decenni hanno prodotto altrettanti mutamenti nell’idea e nella pratica di relazione familiare. E se la concezione «metafisica» della famiglia non è più incontrastata e, forse, neppure più maggioritaria, essa non può risultare più la sola fondata moralmente. Chi propone un’altra idea e un’altra pratica di famiglia (una pluralità di famiglie) non si limita, dunque, a contestare l’unicità del modello e la sua presunta superiorità: intende affermare la moralità di altri modelli. Non rivendica, dunque, il diritto alla trasgressione: bensì il diritto alla fondazione morale di altre morali, di altre idee della sessualità e della coniugalità. Consiste in questo l’importanza, anche etica, di quella rivendicazione, che resta, in primo luogo, civile: nello scenario che evoca.
Si può dire, dunque, che l’unione civile tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso allarga e arricchisce il concetto di «famiglia come società naturale» di cui all’articolo 29 della Costituzione, per consentire ai cittadini una più libera scelta della organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni familiari.
Il presente disegno di legge è volto a tutelare nei suoi aspetti più generali le nuove modalità di convivenza sopra descritte, inserendole negli ordinamenti civili, affinché venga regolarizzata la loro situazione normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti giuridici tra persone
unite civilmente)

1. I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti di un’unione civile», legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico, anche ove detta comunione abbia avuto luogo mentre una o ambedue le parti erano nell’ultimo anno della minore età, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere certificata, attraverso una dichiarazione di atto notorio rilasciata dalle parti, la sussistenza di una convivenza che si protrae da uno o più anni, precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Riconoscimento delle unioni civili
e divieto di discriminazione)

1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.

2. Lo stato di parte di un’unione civile non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
3. La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere di libera scelta dell’unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
4. Le certificazioni anagrafiche devono garantire il rispetto della dignità degli appartenenti all’unione civile e non possono costituire elemento di discriminazione a carico degli stessi.

Art. 3.

(Istituzione del registro delle unioni civili)

1. Presso l’ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni civili nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 4.

(Equiparazione allo stato
di membro di una famiglia)

1. Lo stato di parte di una unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Art. 5.

(Certificazione dello stato di unione civile)

1. L’unione civile è certificata dal documento di «stato di unione civile»: esso contiene i dati anagrafici dei partecipanti all’unione civile e l’indicazione del regime patrimoniale legale della stessa, di cui all’articolo 14, il domicilio dove attualmente si svolge l’unione, nonché i dati anagrafici dei figli minori, appartenenti all’unione civile.

Art. 6.

(Condizioni e procedure per la
certificazione dello stato di unione civile)

1. L’unione civile è certificata dall’ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo mero controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all’articolo 1, dell’assenza di cause impeditive di cui all’articolo 7 e del rispetto delle norme riguardanti i cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 13.

2. L’ufficiale di stato civile provvede, altresì, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 3, a registrare l’unione civile nell’apposito registro di cui all’articolo 3.
3. L’ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.
4. A richiesta dell’interessato l’ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili.

Art. 7.

(Cause impeditive della certificazione
dello stato di unione civile)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l’ipotesi in cui i coniugi siano separati;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un’altra unione civile, in corso o i cui effetti siano cessati da meno di un anno.

Art. 8.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall’applicazione della presente legge sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 9.

(Cessazione della unione civile per volontà consensuale o unilaterale)

1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti attraverso una dichiarazione consensuale di separazione che i partecipanti rendono all’ufficiale di stato civile.

2. L’unione civile può, altresì, cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all’ufficiale di stato civile. In tale ultima ipotesi tutti gli effetti dell’unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di detto anno la richiesta unilaterale di separazione può essere ritirata e la situazione di unione civile ripristinata è automaticamente.
3. Nell’ipotesi prevista dal comma 2, l’ufficiale dello stato civile, cui viene presentata la richiesta di separazione da una sola delle parti, ne dà immediatamente notizia all’altra parte presso la residenza di costei tramite messo notificatore.

Art. 10.

(Norme a tutela della parte
economicamente più debole)

1. Al momento della cessazione dell’unione civile, ed entro sei mesi dalla stessa, le parti possono ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione di un importo a titolo di mantenimento a favore della parte economicamente più debole. La autorità giudiziaria adita, qualora ritenga di determinare l’importo predetto, dovrà tenere conto della durata dell’unione civile, del tenore di vita della coppia, e della situazione economica, patrimoniale ed abitativa di ciascuna delle parti.

2. Le parti dell’unione civile potranno ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al comma 2 ove risultassero modificate le condizioni.
3. Il diritto all’importo di cui al comma 1 cessa in ogni caso se la parte beneficiaria costituisce una nuova unione civile, contrarrà matrimonio, torna a convivere col coniuge dal quale aveva divorziato o ritirerà la richiesta unilaterale di separazione, ripristinando l’unione civile ai sensi del comma 2 dell’articolo 9.
4. In relazione ai profili economici della cessazione dell’unione civile, di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, si applicano, in quanto possibile, gli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile. É ammesso il ricorso congiunto ai sensi dell’articolo 711 del medesimo codice.

Art. 11.

(Cessazione dell’unione civile
per causa di morte)

1. L’unione civile cessa con la morte di una delle parti.

Art. 12.

(Certificazione della cessata unione civile)

1. Della cessazione dello stato di unione civile, ai sensi degli articoli 9 e 11, è dato atto dall’ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni civili di cui all’articolo 3.

Art. 13.

(Norme relative ai cittadini stranieri)

1. Possono essere parte di un’unione civile con cittadini italiani o con cittadini stranieri residenti da almeno due anni in Italia, i cittadini stranieri residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno.

2. Il cittadino straniero non residente e parte di un’unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia.

Art. 14.

(Regime patrimoniale della unione civile)

1. Mediante convenzione stipulata per atto pubblico, o con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell’unione civile nel registro, le parti medesime devono scegliere all’atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso della unione civile con atto della medesima forma.

2. Qualora si ometta, per qualunque motivo, di stipulare l’atto pubblico di cui comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.

Art. 15.

(Criteri di estensione dei diritti
del nucleo familiare alla unione civile)

1. All’unione civile vengono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare; tale estensione è modellata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l’esistenza di figli.

Art. 16.

(Diritti dei figli)

1. I figli delle parti di un’unione civile, nati in costanza dell’unione civile, o da presumersi concepiti in costanza di essa, secondo i criteri dettati dall’articolo 232 del codice civile, hanno tutti i diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

Art. 17.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti di un’unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri del coniuge relativi all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 18.

(Forma della domanda dell’interdizione
e dell’inabilitazione)

1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della parte di un’unione civile».

2. Ciascuna delle parti di un’unione civile può, ove previsto dalla normativa vigente, assumere la tutela o la curatela dell’altra parte dichiarata inabilitata o incapace ai sensi delle norme vigenti.

Art. 19.

(Incapacità o decesso della parte
di un’unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto da una delle parti di un’unione civile, nell’ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e riguardanti le celebrazioni funerarie, sono prese dall’altra parte dell’unione civile.

Art. 20.

(Partecipazione lavorativa all’impresa
del
partner dell’unione civile)

1. All’articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un’unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa. Il giudice si pronunzierà ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 21.

(Conseguenze fiscali della unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall’appartenenza ad un determinato nucleo familiare sono estese agli appartenenti all’unione civile, sia nelle agevolazioni sia negli oneri.

Art. 22.

(Eredità fra le parti dell’unione civile)

1. La condizione di parte dell’unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.

2. Nel libro secondo del codice civile, ovunque ricorrano, dopo le parole: «il coniuge» ovvero «i coniugi», sono inserite, rispettivamente, le seguenti: «o la parte dell’unione civile» e «o le parti dell’unione civile».

Art. 23.

(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui è derivata la morte del partner di un’unione civile)

1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Art. 24.

(Esoneri, dispense e agevolazioni connesse
al servizio militare)

1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relative al servizio militare connesse con l’appartenenza ad un nucleo familiare sono estese senza limite alcuno alle parti dell’unione civile.

Art. 25.

(Modifiche della legge 27 luglio 1978, n.  392, in ordine alla successione nel contratto di locazione)

1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

«In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, la parte dell’unione civile, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi».

Art. 26.

(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare sia fonte di titolo di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, di tale causa di preferenza o titolo può usufruire la parte appartenente all’unione civile.

Art. 27.

(Inserimento in graduatorie occupazionali
o categorie privilegiate di disoccupati)

1. Qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo o causa di preferenza nell’inserimento in graduatorie occupazionali o nell’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi anche alle parti di un’unione civile.

Art. 28.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Sono estesi alle persone unite civilmente tutti i diritti, le facoltà, i benefici previdenziali e assistenziali derivanti o comunque connessi a rapporti di lavoro subordinato, autonomo, privato e pubblico, previsti a favore dei coniugi e del lavoratore coniugato dalla normativa vigente, anche relativa alla contrattazione collettiva.

2. La parte di un’unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.

Art. 29.

(Norme penali)

1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte di un’unione civile».
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi preveduti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto o la parte di un’unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà».

Art. 30.

(Norme di procedura penale)

1. Il primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«I prossimi congiunti o la parte di un’unione civile dell’imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre».

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