Senato della Repubblica Disegno di legge n. 238 del 4 maggio 2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici MAGNOLFI e FRANCO Vittoria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

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Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio
e della comunione tra i coniugi

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Onorevoli Senatori. – La disciplina del divorzio (legge 1º dicembre 1970, n. 898) prevede il termine di tre anni dall’inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio; il presente disegno di legge si propone di ridurre tale temine ad un anno e di semplificare lo scioglimento della comunione dei beni, nell’intento di venire incontro ad un grave problema sociale.

La norma vigente trae origine dall’esigenza di far trascorrere un periodo di tempo adeguato entro il quale i coniugi possano riflettere seriamente sulla reale volontà di chiudere in maniera definitiva il rapporto matrimoniale.
Tuttavia, l’esperienza dell’applicazione della legge denuncia una realtà ben diversa da quella prevista dalla norma.
Le statistiche rilevano che il termine di tre anni non serve in alcun modo come opportunità per rivedere la scelta dello scioglimento del matrimonio e, di converso, impedisce la formalizzazione di ulteriori scelte di vita che nel frattempo siano maturate. Inoltre – ed è l’aspetto più grave – il cattivo funzionamento della giustizia civile determina un enorme allungamento dei tempi reali che intercorrono fra la separazione e il divorzio, ben oltre il termine previsto dalla legge, con gravi sofferenze per tutti i soggetti interessati, a cominciare dai figli minori. Secondo l’Istat, la procedura di separazione con rito giudiziale non si esaurisce mediamente prima di 1.119 giorni, a cui vanno sommati i tempi che intercorrono per arrivare alla prima udienza, che variano molto da un tribunale all’altro e possono arrivare fino a sette mesi. A ciò si aggiunga che in Italia la sentenza di divorzio non è automatica, come avviene in altri paesi europei, ma interviene a seguito di un procedimento che, nel rito contenzioso, richiede in media 617 giorni. Si tratta, dunque, di un «lungo addio» che produce sulla vita delle persone una sorta di limbo dal punto di vista dello stato civile e dei rapporti di solidarietà economica fra ex coniugi.
Infatti, a causa della abnorme durata delle cause di separazione, anche la comunione dei beni può protrarsi per diversi anni, ben al di là della volontà dei coniugi di porre fine al rapporto matrimoniale e questo inasprisce ulteriormente i conflitti, che spesso sfociano in un grave contenzioso di tipo economico.
Tale situazione va tutta a svantaggio del coniuge economicamente più debole, che deve attendere molto tempo prima di entrare in possesso della metà dei beni spettantigli e aggrava le tensioni, che spesso si ripercuotono sui figli.
Questa è la realtà dei fatti, che il legislatore ha il dovere di considerare; una realtà che viene denunciata periodicamente dagli operatori (avvocati, magistrati, mediatori familiari) e soprattutto dai moltissimi cittadini che ne sono vittime.
Per questi motivi, nella precedente legislatura i democratici di sinistra (prima firmataria l’onorevole Elena Montecchi) hanno presentato una proposta di legge (atto Camera n. 2444) che ha aperto un importante dibattito parlamentare, ma che purtroppo non è stata approvata dalla Camera dei deputati.
A quella proposta si ispira il presente testo, che muove dall’esigenza di adeguare la norma alla realtà sociale, introducendo, per così dire, il principio della «ragionevole durata» nel percorso di scioglimento del matrimonio. È un principio di civiltà e di giustizia, tanto più necessario trattandosi di una materia così delicata che ha riflessi giuridici ed economici ma anche esistenziali su moltissime persone.
L’articolo 1 riduce da tre anni a un anno il tempo della separazione necessario per proporre la successiva domanda di divorzio.

L’articolo 2 intende ovviare al fatto che attualmente la comunione tra i coniugi non si scioglie fino al momento in cui la sentenza di separazione passa in giudicato, con la conseguenza che il legame economico perdura anche dopo la fine del legame affettivo e questo può inasprire il conflitto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 2.

1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

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