Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1224 del 19/12/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2006

Disciplina del patto di solidarietà

Onorevoli Senatori.

Il presente disegno di legge introduce una organica riforma della disciplina del contratto di famiglia, offrendo alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio uno strumento regolativo pattizio alternativo.

Non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliono rifuggire da ogni vincolo giuridico, piuttosto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidera usufruirne.

L’ordinamento giuridico italiano, che riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, omette di riconoscere diritti fondamentali – pur meritevoli di tutela – che accomunano un numero sempre maggiore di cittadini, così ponendosi in palese contrasto con il principio sancito dall’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che espressamente riconosce il diritto al matrimonio ed il diritto a formare una famiglia come diritti distinti.

D’altra parte, il principio della pluralità della famiglia, cui il presente disegno di legge è ispirato, attuato mediante l’introduzione di un istituto alternativo che riconosce le coppie formate da persone dello stesso o diverso sesso, è ampiamente diffuso nei Paesi occidentali: basti pensare al patto civile di solidarietà in Francia, all’unione di fatto in Portogallo, ed ancora alla regolamentazione giuridica della convivenza di fatto o all’unione civile adottata nei Paesi scandinavi, in Ungheria, in numerose regioni della Spagna.

Il diritto italiano, di fronte ad un fenomeno – quello della convivenza di fatto – che ha oramai acquistato dimensioni imponenti, testimoniate dalla esistenza di una giurisprudenza sempre più cospicua in tema di famiglia di fatto (dove c’è giurisprudenza, dove ci sono giudici chiamati ad intervenire, evidentemente, c’è domanda di diritto), non può – se non al prezzo di inutili e gravi costi sociali – imporre alla famiglia non tradizionale una drastica scelta tra due sole opzioni: da una parte il matrimonio tradizionale, dall’altra l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e tutela.

L’unione disciplinata dal presente disegno di legge è quella di due persone maggiorenni che, indipendentemente dal sesso, convivono stabilmente ed intendono intraprendere un percorso comune di vita spirituale e materiale, avendo come obiettivi quello di disciplinare principalmente gli aspetti di natura patrimoniale, anche mediante accordi tra le parti conviventi, nonché di riconoscere loro alcuni diritti già riconosciuti alla famiglia tradizionale.

Non deve più accadere, a parere del proponente, che a chi ha convissuto con una persona per diversi anni possa essere negato il diritto di subentrare nel contratto di locazione di cui sia titolare il partner, come il diritto di assisterlo, che la famiglia di origine possa addirittura impedire al partner l’accesso al luogo di cura o escluderlo da ogni decisione riguardante eventuali malattie ed incapacità; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva in favore dei legittimari, sia vietato al testatore lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l’esistenza, o attribuire al convivente, in presenza di ben precisi presupposti, il diritto alla reversibilità in caso di decesso del partner, assicurato o pensionato.

Non deve più accadere che trattamenti punitivi di tal genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che non ritengono adatta alla propria unione la normativa matrimoniale attualmente vigente.

Infine, a fronte di campagne demagogiche da tempo in atto e su tale aspetto fondate, appare doveroso evidenziare che la presente proposta di legge non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti contraenti, equiparandosi la posizione degli stessi a quella dei figli naturali, e – sotto il profilo della successione testamentaria – ai figli legittimi.

L’introduzione del nuovo istituto del «patto di solidarietà», quale forma di famiglia diversa da quella fondata sul matrimonio, non intende ignorare né porsi in contrasto con il principio costituzionale sancito dall’articolo 29: l’istituto del matrimonio non viene in alcun modo intaccato o indebolito, e la posizione giuridica dei coniugi non viene alterata in relazione alla posizione giuridica delle parti contraenti il patto.

Al contrario, esso risponde alla esigenza di garantire il principio personalista e quello del pluralismo sociale sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, laddove si stabilisce che la Repubblica garantisce i diritti dell’individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e di dare sostanziale attuazione al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, sia nell’affermare la pari dignità e l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali, sia nei termini in cui riconosce un obbligo in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono il pieno sviluppo della personalità dell’individuo.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPÎ GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Articolo 2

(Definizione)

1. Il patto di solidarietà è l’accordo tra due persone, protese ad intraprendere una comunione di vita spirituale e materiale, volto a regolare i loro rapporti personali e patrimoniali.

Capo II

CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 3

(Requisiti soggettivi)

1. Per la stipula di un patto di solidarietà, i contraenti devono essere in possesso, al momento della sua stipula, dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) inesistenza di un vincolo di matrimonio non sciolto o del quale non siano cessati gli effetti civili, in virtù di sentenza passata in giudicato;
c) inesistenza di altro patto di solidarietà vigente;
d) inesistenza di situazioni di interdizione per infermità di mente, dichiarata con sentenza passata in giudicato;
e) inesistenza, tra gli stipulanti, dei rapporti previsti dai numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 dell’Articolo 87 del codice civile;

2. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo determina la nullità del patto; la nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Articolo 4

(Costituzione del patto di solidarietà)

1. Il patto di solidarietà deve essere sottoscritto personalmente dai due stipulanti, davanti al giudice di pace del luogo di residenza di almeno uno dei contraenti.

2. Il giudice di pace, accertata l’identità delle parti, raccoglie la loro volontà di stipulare il patto, curando che le condizioni di esso siano fedelmente trascritte, e ne conserva una copia.
3. L’originale dell’atto deve essere inviato, a cura dell’ufficio del giudice di pace, all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di entrambi gli stipulanti, ai fini della iscrizione nel registro comunale delle unioni civili.
4. Le parti devono documentare, mediante autocertificazione ed assunzione di responsabilità civile e penale, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge.
5. Non può procedersi alla stipula del patto di solidarietà ove l’autocertificazione non sia prodotta; il giudice di pace, qualora lo ritenga necessario, può richiedere documentazione integrativa.

Articolo 5

(Contenuto del patto di solidarietà)

1. Con il patto di solidarietà le parti assumono reciproci obblighi di assistenza materiale e spirituale, nel rispetto, a pena di nullità dello stesso, dei princìpi costituzionali e dei limiti del buon costume e dell’ordine pubblico.

2. Il patto di solidarietà, a pena di nullità, non può essere sottoposto a termini o condizioni.
3. Sono ammissibili disposizioni di carattere economico o assistenziale per l’eventuale futuro scioglimento del patto di solidarietà.

Articolo 6

(Regime patrimoniaIe)

1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.

2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto di solidarietà, le stesse sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi per i debiti contratti per soddisfare le esigenze della vita di coppia.
3. Le parti possono stipulare convenzioni di carattere patrimoniale analoghe a quelle indicate nel capo VI del codice civile.
4. Le convenzioni non sono opponibili a terzi, a meno che non siano espressamente indicate negli atti stipulati con gli stessi e da cui derivi il diritto azionato.

Articolo 7

(Modifica delle convenzioni di carattere patrimoniale)

1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto di solidarietà sono modificati, a pena di nullità, nelle stesse forme di cui all’articolo 4 e, nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’articolo 6, sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.

Articolo 8

(Vizi del consenso)

1. Il patto di solidarietà può essere annullato, su iniziativa degli stipulanti, qualora ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell’articolo 122 del codice civile.

Articolo 9

(Malattia e decisioni successive alla morte)

1. In presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, ed in mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria, tutte le decisioni relative allo stato di salute ed in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente del patto di solidarietà, sentiti gli ascendenti ed i discendenti del soggetto interessato. In ogni caso, sono fatte salve le norme di cui al libro primo, titolo XII, capo primo, del codice civile in materia di misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.

2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto, sono adottate dall’altro contraente del patto, sentiti gli ascendenti ed i discendenti del soggetto interessato.

Articolo 10

(Diritti successori)

1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi al contraente legato al defunto da un patto di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno sette anni.

Articolo 11

(Diritto di successione nel contratto di locazione)

1. Qualora uno dei due contraenti il patto di solidarietà sia titolare di un contratto di locazione per l’alloggio comune, in caso di morte di quest’ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione, purché il patto sussista da non meno di tre anni.

Articolo 12

(Diritto al lavoro)

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche ai contraenti un patto di solidarietà costituito da almeno tre anni.

2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza per lo svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni, la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti un patto di solidarietà costituito almeno da tre anni.

Articolo 13

(Militari e forze dell’ordine)

1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell’ordine connessi alla appartenenza ad un nucleo familiare sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto di solidarietà costituito da almeno tre anni.

Articolo 14

(Disciplina fiscale)

1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle vigenti norme statali, regionali e comunali, che derivano dalla appartenenza di un soggetto ad un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni.

2. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno tre anni, tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva e dai contratti individuali o atipici.

Articolo 15

(Diritto alla reversibilità)

1. In caso di morte di uno dei contraenti il patto, pensionato o assicurato, sempre che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui all’articolo 9, primo comma numero 2, lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939 n. 1272 e successive modificazioni, e qualora manchino l’ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età, se riconosciuti inabili al lavoro, e i genitori superstiti di età superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all’altro firmatario del patto di solidarietà, purché questo sia stato costituito da almeno sette anni.

Articolo 16

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Le parti di un patto di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.

Articolo 17

(Patto di solidarietà stipulato dal cittadino italiano all’estero)

1. Il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nella presente legge anche qualora sottoscriva un patto civile di solidarietà in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Articolo 18

(Scioglimento del patto di solidarietà)

1. Il patto di solidarietà si scioglie automaticamente nel caso in cui uno degli stipulanti contragga matrimonio, con efficacia dal giorno in cui i nubendi richiedono le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 93 del codice civile, nonché nel caso di morte di uno degli stipulanti.

2. Il patto di solidarietà si scioglie, altresì, per volontà di entrambi o di uno solo dei contraenti. Nel caso di scioglimento per volontà di entrambi, i contraenti devono inviare richiesta congiunta, con firme autenticate, all’ufficiale dello stato civile del comune o dei comuni di residenza, chiedendo la cancellazione dal registro.
3. Nel caso di scioglimento per volontà di uno solo dei contraenti, la parte agente deve notificare l’atto di recesso all’altro contraente e comunicare lo scioglimento all’ufficiale o agli ufficiali di stato civile responsabili della tenuta del registro, presentandosi personalmente o a mezzo di procuratore speciale e documentando l’avvenuta notificazione.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima della annotazione dell’avvenuto scioglimento.

Articolo 19

(Controversie in caso di scioglimento e provvedimenti a tutela della parte
economicamente più debole)

1. Coloro i quali hanno stipulato un patto di solidarietà, al momento dello scioglimento dello stesso non hanno nessun obbligo, salvo che esistano specifiche pattuizioni stipulate ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della presente legge.

2. In relazione a tali pattuizioni di carattere economico o assistenziale, eventuali controversie rientrano nella competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria; in relazione alle controversie aventi ad oggetto gli obblighi nei confronti dei figli della coppia, la competenza è del Tribunale dei minori.
3. Al momento della cessazione del patto di solidarietà, ed entro un anno dalla stessa, le parti possono ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per chiedere la determinazione di un importo a titolo di mantenimento a favore della parte economicamente più debole. L’autorità giudiziaria adita, qualora ritenga di determinare l’importo predetto, dovrà tener conto della durata dell’unione, del tenore di vita della coppia e della situazione economica, patrimoniale ed abitativa di ciascuna delle parti.

Articolo 20

(Dei figli della coppia e dei relativi provvedimenti in caso di scioglimento del patto di solidarietà)

1. I figli nati almeno 180 giorni dopo l’iscrizione del patto di solidarietà nel registro dello stato civile hanno lo stato di figli naturali riconosciuti dalla coppia, senza necessità di esplicito atto di riconoscimento; si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 213 e 232, primo comma, del codice civile.

2. I figli della coppia acquisiscono – ai fini della successione legittima di cui agli articoli 565 e 572 del codice civile – e della rappresentazione di cui all’articolo 468 del codice civile, i medesimi diritti previsti per i figli legittimi.
3. In caso di scioglimento del patto di solidarietà, l’affidamento ed i provvedimenti riguardanti i figli minori della coppia, in caso di disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.

Capo III

NORME FINALI

Articolo 21

(Delle modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 230-bis, terzo comma, le parole «il coniuge», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto di solidarietà»;

b) nel libro I, titolo XII, all’articolo 404 è premesso il seguente:

«Articolo 403-bis. - (Delle persone unite da patto di solidarietà). – Ai fini delle misure di protezione delle persone prive – in tutto o in parte – di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata da patto di solidarietà è equiparata al coniuge»;
c) all’articolo 2941, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) tra le persone legate da patto di solidarietà».

Articolo 22

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell’articolo 307 è sostituito dal seguente: «Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un patto di solidarietà, ovvero della persona da cui è legato da un’unione di fatto da almeno tre anni»;

b) il primo comma dell’articolo 384 è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto. per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo congiunto, l’altra parte di un patto di solidarietà o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto, da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

Articolo 23

(Modifica all’articolo 199 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 199 del codice di procedura penale, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti, l’altra parte di un patto di solidarietà e la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre».

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