Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1174 del 16/11/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VANO, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, COSSUTTA e TECCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2006

Modifica alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di abbreviazione dei tempi di concessione dello scioglimento del matrimonio

Onorevoli Senatori.

Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di adeguare maggiormente la disciplina del divorzio alle caratteristiche ed alla dinamica attuale del rapporto tra separazione e divorzio, conformemente alle istanze sociali e alle esigenze manifestate dalla realtà delle relazioni di coppia.

Nel nostro ordinamento, i coniugi che intendono divorziare devono attualmente celebrare due cause, una di separazione ed una di divorzio, ciascuna suscettibile di articolarsi in tre gradi di giudizio, secondo un iter che può prolungarsi per anni ed a volte per una buona parte della vita. Si determina così l’esito paradossale per cui anche il giudizio civile – al pari del processo penale – in materie peraltro così delicate, rischia di risolversi in un’inammissibile «sanzione» per le parti. Avviene così che molte persone, dopo avere affrontato le spese e la tensione proprie del primo grado di giudizio, non regolarizzino la propria posizione, permanendo in uno stadio intermedio, caratterizzato dalla confusione di situazioni giuridiche soggettive, facoltà, doveri e diritti. E ciò non per una scelta propria dei coniugi, ma soltanto per mera inerzia e stanchezza.
La duplicazione dei procedimenti non incontra del resto legittimazione né motivazione alcuna e, oltre a penalizzare i cittadini, neutralizza la stessa idea di diversità tra separazione e divorzio, privando le persone che intendono divorziare della libertà di scegliere, in materia più coerente, di accedere immediatamente e direttamente a questo tipo di giudizio, senza peraltro consentire di riservare il procedimento di separazione esclusivamente a coloro che non vogliano (o almeno, non vogliano ancora) divorziare e desiderino pertanto ottenere una regolamentazione soltanto temporanea dei propri rapporti, suscettibile di modificazioni in relazione all’evolversi delle proprie decisioni e degli stessi rapporti interpersonali. Del resto, il procedimento di divorzio contiene già in sé i necessari tempi di riflessione e di pausa, senza che si debba artificiosamente ricorrere ad una duplicazione di giudizi, tale da imporre alla coppia ulteriori fasi di attesa, in una prospettiva paternalistica che contrasta decisamente con il principio del rispetto e della tutela dell’autodeterminazione individuale.
Inoltre, il panorama della legislazione europea dimostra l’efficacia e l’opportunità della sostituzione, nei procedimenti in materia di diritto di famiglia, della disciplina improntata all’intervento autoritativo, eteronomo e paternalista dello Stato, ad una regolamentazione ispirata ai canoni della soft law e della mediazione, intesa quale procedura tesa a favorire la ricerca di soluzioni ad opera delle stesse parti.
Per realizzare tali obiettivi, il presente disegno di legge intende modificare l’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, inserendo una lettera b-bis) in base alla quale è concessa ai coniugi la possibilità di presentare domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche nei casi in cui essi abbiano svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 322 del codice di procedura civile, ed in tale sede il giudice di pace abbia accertato l’esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Si prevede quindi che tale accertamento, che costituisce condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell’opera di un ausiliare scelto nell’ambito di professionisti (psicologi, medici, avvocati) specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

1. All’articolo 3, primo comma, numero 2), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) i coniugi hanno svolto, con esito negativo, un tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 322 del codice di procedura civile, ed in tale sede il giudice di pace ha accertato l’esistenza di una crisi coniugale grave, che non è stato possibile risolvere con tecniche conciliative. Tale accertamento, che costituisce condizione di ammissibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere compiuto dal giudice di pace nell’ambito del procedimento di cui al citato articolo 322 del codice di procedura civile, su istanza di almeno uno dei coniugi, valendosi dell’opera di un ausiliare scelto nell’ambito di professionisti fra psicologi, medici, avvocati, specializzati in problematiche familiari e di mediazione familiare;».

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