Senato della Repubblica Disegno di legge n. 1159 del 14/11/2006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALFONZI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, RUSSO SPENA e TURIGLIATTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2006

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri

Onorevoli Senatori.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire al fine di rendere effettivamente applicabile la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, (approvata al termine della XIII legislatura), ciò al fine di garantire il trattamento unitario su tutto il territorio nazionale dei defunti e delle loro ceneri.

L’articolo 411 del codice penale - (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) – disponeva che chiunque distruggesse, sopprimesse o sottraesse un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne disperdesse le ceneri, fosse punito con la reclusione da due a sette anni e che la pena fosse aumentata se il fatto fosse stato commesso in cimiteri o altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. La citata legge 30 marzo 2001, n.  130, ha modificato l’articolo 411 ed aggiunto due nuovi commi conseguentemente ai quali non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto mentre la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

Le modalità procedurali per l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell’ufficiale di stato civile sono subordinate alla modificazione del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285. L’articolo 3 della legge n. 130 del 2001 disponeva, infatti, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il regolamento di polizia mortuaria doveva essere modificato «su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentar» per consentire la dispersione delle ceneri nel rispetto della volontà del defunto in area appositamente destinata all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

Ma a tutt’oggi, il citato articolo 3 non ha ancora trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione, delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

Inoltre, la modifica del Titolo V della Costituzione ha sottratto al Ministero della salute la potestà regolamentare attribuendola alla Conferenza Stato-Regioni. Tuttavia, in assenza di una legge-quadro nazionale capace di definire i princìpi e gli indirizzi generali, otto regioni, tra cui il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna, l’Umbria e la Toscana, hanno legiferato in materia dando così vita ad una struttura normativa complessivamente disomogenea, mentre si è determinata una situazione di diritto negato nel resto del territorio italiano.

L’articolo 8 della legge n. 130 del 2001 disponeva inoltre che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge sarebbero state definite, con decreto, le norme tecniche per la realizzazione dei nuovi forni crematori, per l’ammodernamento di quelli esistenti e per la tecnologia e i materiali da utilizzare nella costruzione delle bare destinate alla cremazione, ma che tale decreto non è stato ad ora emanato.

Nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 4144), approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2005 e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2005 (atto Senato n. 3310). Il disegno di legge, assegnato alla Commissione Igiene e sanità in sede referente il 23 febbraio 2005, è approdato all’Assemblea del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2006, dopo aver superato positivamente l’esame di tutte le Commissioni interessate. In seguito tale atto non è più stato calendarizzato, in quanto la legislatura volgeva alla sua fine naturale, ed è quindi decaduto.

Oggi presentiamo il presente disegno di legge, che ripropone l’articolo 9 del testo approvato dalla Camera e dalla competente Commissione del Senato. In tale modo, riteniamo di dare ai cittadini e alla cittadine la risposta da loro attesa da oltre cinque anni in merito, particolarmente, al diritto alla dispersione delle ceneri (commi da 1 a 7 dell’articolo 1).

Offriamo quindi alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l’intero territorio nazionale.

I commi da 8 a 13 regolamentano le operazioni di conservazione delle ceneri, l’affidamento personale, la loro identificazione certa, le cellette cinerarie e meglio definiscono l’applicazione dell’articolo 411 del codice penale.

Il comma 14 consente l’immediata applicabilità dell’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130. I rimanenti commi abrogano la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 e gli articoli 4, 6 e 8 della legge n.  130 del 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge.

2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n.  130.

3. La dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.

4. La dispersione delle ceneri in natura, all’aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

c. nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

d. nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. Per la dispersione delle ceneri all’interno di aree private aperte è necessario il consenso dei proprietari.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n.  130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall’avente diritto.

8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell’urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento personale. L’urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9. In caso di affidamento personale, l’ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all’affidamento dell’urna contenente le ceneri, esse sono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all’ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.

10. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.

11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l’intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

13. All’articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto» sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».

14. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l’alinea è sostituito dal seguente:     «Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:».

15. All’articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.

16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.

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