Proposta di legge n. 2983 dell’8 luglio 2002

«Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l’ottenimento del divorzio»

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2983

d’iniziativa dei deputati

GRILLINI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BERTOLINI, BOLOGNESI, BOVA, CALDAROLA, CARLI, CENTO, CESARO, CHIAROMONTE, CRAXI, DI LUCA, FALANGA, GIACCO, GIACHETTI, GRIGNAFFINI, LAINATI, LANDI DI CHIAVENNA, SANTINO ADAMO LODDO, LOLLI, MACERATINI, MANCINI, MAZZUCA, PANATTONI, PISAPIA, POLLASTRINI, REALACCI, ROCCHI, ROTUNDO, RUGGERI, SASSO, SEDIOLI, SERENI, SINISCALCHI, SPINI, STRAMACCIONI, TAORMINA, TOLOTTI, TRUPIA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l’ottenimento del divorzio

Presentata l’8 luglio 2002

Onorevoli Colleghi!

Con la presente proposta di legge in tema di divorzio, attraverso alcune modifiche apportate agli articoli 3 e 4 della legge n. 898 del 1970 ci proponiamo di abbreviare i termini per ottenere lo scioglimento del matrimonio nei casi in cui i coniugi, o anche uno solo di essi, ritengano definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza il vincolo matrimoniale ed intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Come noto, attualmente in situazioni del genere è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata pronunciata la separazione personale (o l’omologazione del tribunale in caso di separazione consensuale) e tre anni di tempo a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale, prima di poter utilmente proporre domanda per ottenere definitivamente lo scioglimento del matrimonio con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in termini di possibilità di contrarre nuove nozze ma anche, ad esempio, di diritti successorî per il caso in cui medio tempore si verifichi il decesso di uno dei coniugi.

I tempi della intera procedura sono destinati a rimanere estremamente lunghi anche nel caso di accordo di entrambi i coniugi, non solo rispetto alle condizioni del divorzio, ma anche circa la definitività del fallimento matrimoniale. L’attuale sistema mostra per tal verso una pressoché assoluta impermeabilità alla volontà e alla responsabilità degli individui.

Nell’intenzione di porre rimedio a questa situazione, valorizzando la volontà e la responsabilità dei singoli, miriamo, attraverso le cennate modifiche, ad abbreviare i tempi per ottenere il divorzio anche in caso di disaccordo di uno dei coniugi e a snellire ulteriormente la procedura - «bypassando» del tutto la procedura della separazione personale - in caso di accordo dei coniugi su tutte le condizioni che li riguardano. La snellezza della procedura avrebbe effetti positivi anche in termini di carico di lavoro gravante sulla giustizia civile.

Il sistema eventualmente risultante a seguito delle modifiche permetterebbe:

  1. in caso di domanda avanzata da uno solo dei coniugi di proporre la richiesta decorsi due mesi dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale;
  2. in caso di richiesta congiunta dei coniugi, il ricorso per ottenere lo scioglimento del matrimonio potrebbe essere direttamente proposto anche in assenza di una previa richiesta di (una del tutto inutile) separazione personale.

La proposta di legge, fa parte del gruppo di 25 proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dal Movimento «Radicali italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel merito - dopo 28 giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei «Radicali italiani».

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

  1. La lettera b) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
  2. «b) sono decorsi due mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Articolo 2

  1. Dopo l’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  2. «Art. 3-bis. 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale».

Articolo 3

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  2. «1-bis. La domanda per far dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da uno dei coniugi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), in seguito alla richiesta di separazione personale ovvero la domanda congiunta di entrambi i coniugi avanzata ai sensi dell’articolo 3-bis, determina l’estinzione del giudizio di separazione eventualmente ancora pendente».