Interrogazione n. 4-00897

Camera dei Deputati, interrogazione a risposta scritta 4/00897, presentata dall’on. Bulgarelli (Verdi) l’8 ottobre 2001

Al Ministro della Pubblica Istruzione

Per sapere, premesso che,

  • L’art. 9 della Legge 121/85 afferma il diritto, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, di scegliere se avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica di cui è pertanto ribadito il carattere facoltativo; codesto diritto deve poi, secondo la legge, essere esercitato senza dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
  • La religione cattolica, come materia scolastica, vede nella legislazione seguente il nuovo concordato accresciuta la propria importanza, anche quantitativa, in tutti i cicli scolastici. Essa non contribuisce alla formazione della votazione media scolastica, tuttavia concorre, al pari delle materie alternative, alla formazione del credito scolastico, ovverosia al punteggio d’ammissione all’esame di stato che conclude il ciclo d’istruzione superiore.
  • I previsti insegnamenti alternativi non sono, in concreto, quasi mai operativi, risultano così vanificati i principi di non discriminazione a danno degli studenti, con pregiudizio degli insegnati di queste materie «virtuali»; molti genitori accettano a malincuore, nell’impossibilità di optare per discipline diverse, che i propri figli ricevano l’insegnamento della religione cattolica, mentre i figli di quanti decidono di esercitare in ogni caso i propri diritti, sono spesso vittime di una situazione di fatto «ghettizzante».
  • Spesso i consigli d’istituto non attivano le discipline alternative adducendo motivazioni economiche che, pur comprensibili, non possono legittimare la negazione del diritto di scelta.
  • I disagî derivati dalla mancata attivazione dell’art. 9 della legge n° 121/85 interessano numerosissime famiglie come risulta dalle non isolate segnalazioni pervenute all’interrogante.

Se sia a conoscenza della suddetta realtà e non ritenga doverosa ed urgente rendere effettivamente fruibile la frequentazione degli insegnamenti alternativi alla religione cattolica, quale sia il numero iniziale dei richiedenti in rapporto agli aventi diritto, nel rispetto della laicità della nostra Repubblica e delle differenti forme religiose presenti nel territorio nazionale.

 

Risposta. - Si risponde alla interrogazione in esame con la quale l’interrogante lamenta che nelle istituzioni scolastiche non vengono concretamente attuati gli insegnamenti alternativi alla religione cattolica, previsti dalla legge n. 121 del 25.3.1985 recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.1984, che apporta modificazioni al concordato Lateranense dell’11.2.1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, per gli studenti che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Al riguardo occorre far presente che la generica formulazione dell’atto di sindacato ispettivo in parola non consente a questo ministero di fornire puntuali chiarimenti al riguardo.
Occorre, al riguardo far presente che in passato più volte la Corte costituzionale nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 9 comma 2 della legge 25.3.1985 n. 121 e del punto 5 lettera b del relativo protocollo addizionale ha affermato il principio del non obbligo delle attività didattiche alternative per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento di religione, precisando che tale stato di non obbligo può comprendere fra le altre opportunità anche quella di allontanarsi o assentarsi dalla scuola (si ricordano le sentenze n. 13
del 14.1.1991 e la n. 290 del 4.6.1992) tant’è che con circolare del 19.1.1991 sono state a suo tempo dettate istruzioni applicative.
Si ricorda anche che l’ordinanza ministeriale n. 90 del 21.5.2001, recante norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l’anno scolastico 2000/2001 precisa che nell’attribuire il punteggio per il credito scolastico, il Consiglio di classe tiene conto, oltre che degli elementi di cui all’articolo 11 comma 2 del Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 23.7.1998 N. 323) anche del giudizio formulato dal docente di religione o di quello delle discipline alternative ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale attestato dalla scuola, nonché, nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola, dell’arricchimento conseguito attraverso la partecipazione ad iniziative formative in ambito extrascolastico, purché rese note alla scuola stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, per l’università e per la ricerca: Valentina Aprea.

 

Fonte: sito della Camera dei Deputati