Proposta di legge n. 218 del 9 maggio 1996

«Norme sull’informazione e sull’educazione sessuale nelle scuole»

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DE SIMONE, BIRICOTTI, CAMOIRANO, CAPITELLI, CHIAVACCI, CORDONI, DEDONI, LABATE, MARIANI, MONTECCHI, SIGNORINO, STANISCI, VIGNALI, DAMERI, MANZINI, IOTTI, LORENZETTI

Norme in materia di informazione

e di educazione sessuale nelle scuole

Presentata il 9 maggio 1996

PROGETTO DI LEGGE - N. 218

Onorevoli Colleghi!

L’esigenza di una specifica normativa per l’introduzione nella scuola dei temi della sessualità è oggetto di discussione in sede parlamentare ormai da 20 anni!

Nella XI legislatura la VII Commissione aveva elaborato un testo unificato, giunto fino alla sede legislativa, ma non all’approvazione finale. Rimangono così presenti, attuali e ancor più urgenti i molteplici problemi e le numerose ragioni di ordine sociale, culturale, psicologico, formativo che rendono opportuno l’inserimento nella scuola dell’informazione e dell’educazione sessuale.

Riteniamo, altresì, che riproporre il testo approvato dalla VII Commissione nella XI legislatura e ripresentato anche nella XII, frutto di una buona sintesi delle posizioni molto diverse fra le forze politiche, possa costituire un’efficace base per la riapertura del confronto parlamentare con l’obiettivo che possa in tempi non lunghi essere approvata una buona legge.

L’articolo 1 prevede che le scuole di ogni ordine e grado concorrano, in collaborazione con i genitori, all’informazione e all’educazione ad una cultura della sessualità responsabile.

L’articolo 2 sancisce che le tematiche inerenti la sessualità non costituiscano materia curriculare a sé stante e che la loro introduzione nell’attività didattica si realizzi in forme interdisciplinari.

L’articolo 3 prevede che il Ministro della pubblica istruzione aggiorni con decreti gli orientamenti educativi della scuola materna ed integri i programmi delle scuole d’ogni ordine e grado.

L’articolo 4 contiene norme per l’aggiornamento dei docenti.

 

L’articolo 5 prevede la programmazione di iniziative extracurriculari da parte degli organi collegiali competenti anche su proposta dei genitori e, nella scuola secondaria superiore, degli studenti. Tali iniziative sono affidate agli insegnanti della scuola e anche ad esperti esterni.

 

Gli articoli 6 e 7 prevedono che per la formazione dei docenti, nel predisporre i corsi di laurea, si tenga conto delle finalità della legge proposta e che il Ministero della pubblica istruzione curi la raccolta e la valutazione delle attività svolte.

 

L’articolo 8 infine fissa la copertura finanziaria.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

  1. La scuola di ogni ordine e grado, nel quadro delle proprie finalità e nell’adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei valori stabiliti dalla Costituzione, nonché dei propri ordinamenti, concorre allo sviluppo integrale della personalità degli alunni, in collaborazione con i genitori. A tal fine contribuisce:
    1. a fare acquisire la conoscenza e la consapevolezza degli aspetti e dei significati della sessualità, anche attraverso una corretta informazione;
    2. a fornire ai giovani gli strumenti culturali e i criteri di giudizio per assumere comportamenti responsabili e rispettosi di sé e degli altri; per riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile; per educare ad una cultura della sessualità responsabile verso la procreazione e attenta ai valori della vita, della famiglia, della socialità e delle relazioni interpersonali, sempre nel pieno rispetto della dignità personale e della coscienza morale e civile dei giovani, delle loro scelte individuali, nonché della libertà di insegnamento dei docenti.

Articolo 2

  1. Le tematiche inerenti alla sessualità non costituiscono materia curriculare a sé stante, ma sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
  2. Ferma restando la responsabilità dei docenti di classe, l’introduzione delle tematiche di cui al comma 1 nell’attività didattica si realizza in forme prevalentemente interdisciplinari, anche con il contributo di esperti esterni alla scuola, sulla base di specifici progetti; è cura del docente avvalersi di metodologie flessibili che favoriscano anche la partecipazione e la discussione di gruppo.
  3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 devono essere adeguati all’età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psicofisica e devono tener conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.
  4. I contenuti di cui al comma 3 attengono all’informazione scientifica, anche con riferimento all’educazione alla salute ed agli aspetti psicologici, affettivi, etici, sociali, antropologici, storici, culturali e giuridici della sessualità.

Articolo 3

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, aggiorna con propri decreti gli orientamenti educativi della scuola materna ed integra i programmi di insegnamento per le scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 4

  1. Nell’ambito delle finalità della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.
  2. In ogni unità scolastica le attività di aggiornamento di cui al comma 1 si effettuano a partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Per le attività di cui al comma 1, la scuola fa riferimento all’università, agli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento educativi, agli enti di ricerca, ai servizi territoriali socio-sanitari e agli enti e associazioni professionali; specifiche iniziative per l’aggiornamento dei docenti sono previste nell’ambito del programma annuale formulato in attuazione della convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
  4. A partire dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe ed interclasse della scuola materna, elementare, media inferiore e secondaria superiore, sentito il parere dell’assemblea di classe dei genitori e per la secondaria superiore anche il parere dell’assemblea di classe degli studenti, predispone l’inserimento delle tematiche relative alla sessualità nella programmazione didattica annuale.

Articolo 5

  1. Ai fini dell’approfondimento delle tematiche inerenti alla sessualità, iniziative extracurriculari sono programmate dagli organi collegiali competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; in tale ambito possono essere formulate proposte anche dai genitori e, nelle scuole secondarie superiori, dagli studenti.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite dal consiglio di classe nel quadro dei criteri fissati dal collegio dei docenti e sono affidate ad insegnanti della scuola o anche ad esperti esterni.
  3. Iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla sessualità possono essere rivolte specificamente ai genitori.

Articolo 6

  1. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare e le scuole di specializzazione per i docenti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.

Articolo 7

  1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la raccolta della documentazione sulle attività svolte dalle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’educazione sessuale e ne cura l’elaborazione, la valutazione e la diffusione. A tal fine si avvale anche di istituti e centri specializzati, tra i quali la biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, istituita con l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni.

Articolo 8

  1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi nell’anno 1996 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1996, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
  2. Per gli anni successivi al 1998 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.