Disegno di legge n. 3947 del 3 luglio 1997

«Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3947-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 28 febbraio 2001
(Relatore: MASELLI)

sul
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

di concerto con il ministro dell’interno
(NAPOLITANO)

con il ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
(BERLINGUER)

con il ministro delle finanze
(VISCO)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)

e con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi

Presentato il 3 luglio 1997

RELAZIONE - N. 3947-A

Onorevoli Colleghi!

Tra le libertà previste dalla nostra Costituzione, quella di coscienza e di religione assume un valore particolare, perché attiene alla sfera più personale e intima, riguardante il proprio rapporto con il trascendente o comunque la convinzione personale sul senso della vita.

Questa libertà è una conquista irrinunciabile dell’era moderna e se ne trovano i primi segni nei dibattiti di Putney durante la sanguinosa rivoluzione inglese di Cromwell ed è divenuta una conquista già matura negli scritti di Locke. Il Codice leopoldino in Toscana nel ’700 introduceva una certa tolleranza religiosa, distante però dalla libertà. Il Regno d’Italia, pur avendo secondo lo Statuto di Carlo Alberto una religione di Stato, di fatto, dopo l’ordine del giorno alla Camera di Pasquale Stanislao Mancini del 1872 conobbe una autentica libertà di coscienza e di culto. Il concordato del 1929 tra l’Italia e la Santa Sede sembrò garantire il mantenimento di una autentica libertà religiosa con il passaggio dei culti acattolici da “tollerati”, come erano secondo l’articolo 1 dello Statuto, ad ammessi.

In realtà la legislazione sui culti ammessi segnava un pesante arretramento giuridico, prevedendo molti controlli statali ed escludendo dalla stessa tolleranza religiosa le confessioni che non avessero riconoscimento giuridico. Ne fecero le spese particolarmente i testimoni di Geova e i Pentecostali ma non mancarono difficoltà anche per gli enti di culto giuridicamente riconosciuti.

Esiste ora sull’argomento una notevole bibliografia, ma basterà citare il volume di Giorgio Rochat, Regime fascista e Chiese Evangeliche, per avere un’idea abbastanza precisa della situazione. Una tragedia a parte è quella riguardante le comunità ebraiche sottoposte prima alle leggi razziali del ’38, e poi alla deportazione in campi di sterminio.

L’Assemblea Costituente proclamò nell’articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e avendo accettato nell’articolo 7 i Patti Lateranensi, per il regolamento dei rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, non sottopose i culti acattolici a una legislazione erga omnes e nel terzo comma dell’articolo 8 previde di regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche mediante intese bilaterali. Il comma 3 dell’articolo 8 rimase però lettera morta per oltre trenta anni, e solo dopo il nuovo concordato con la Chiesa Cattolica dell’84, venne stipulata la prima intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

Nel frattempo restarono in vigore le leggi 24 giugno 1929, n. 1159 e il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

La Corte costituzionale provvide nel corso degli anni ad abrogare via via le disposizioni della legislazione sui culti ammessi non conciliabili con la Costituzione per cui si ebbe in realtà una serie di leggi a macchia di leopardo. Buona parte della dottrina costituzionale italiana ha ritenuto e ritiene che sia indispensabile una abrogazione pura e semplice delle leggi in oggetto che dovrebbero essere sostituite dall’unica via prevista dalla Costituzione per regolare i rapporti con i culti acattolici.

Il disegno di legge governativo n. 3947 che si presenta ora al vostro giudizio ha come primo compito l’abrogazione delle leggi precedenti, abrogazione che si trova all’articolo 41. Si è però considerato che il tempo passato dalla Costituzione, la lentezza con cui si sono approvate le intese - finora solo sei - e anche la moltiplicazione di presenze religiose diverse nel paese dovute alla mutata situazione ed ora anche a una notevole immigrazione rendano necessaria una legge quadro che non si sostituisca alle intese, che recepisca alcuni diritti pur contenuti nella legislazione abroganda e che eviti una discriminazione tra i culti per cui esiste il regime pattizio e quelli ancora in attesa.

Il disegno di legge n. 3947 è stato presentato dal Governo Prodi il 3 luglio 1997 e approda ora all’Aula dopo un lungo ma attivo iter in Commissione. Dopo una discussione generale abbastanza ampia si è formato un Comitato ristretto che ha svolto audizioni a raggiera invitando tutti gli enti di culto giuridicamente riconosciuti in Italia e alcuni esperti di indubbia fama. La Commissione ha poi esaminato i molti emendamenti presentati giungendo al testo che ora è al vostro giudizio. È necessario anche far notare che il tempo passato durante questo esame ha eroso le coperture finanziarie elaborate al momento dell’approvazione dal Consiglio dei ministri rendendo ora necessarie alcune rinunce come quella prevista nell’originario articolo 22 che consentiva una detrazione delle erogazioni liberali in denaro fino all’importo di lire 2.000.000. Ci si augura che durante la discussione in Aula il Governo possa presentare emendamenti che ripristinino tali disposizioni indicandone la relativa copertura.

Il disegno di legge si compone di 4 capi: il primo - formato da 14 articoli - riguarda la libertà di coscienza e di religione riaffermando in tale campo e specificando i principî costituzionali a tale riguardo: l’articolo 1 infatti garantisce la libertà di ciascuno e di religione in conformità alla Costituzione, alle Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo e ai principî del diritto internazionale generalmente riconosciuti.

L’articolo 2 spiega in dettaglio in che cosa consistono tali diritti, e prevede anche quali ne siano i limiti costituzionali.

L’articolo 3 impedisce discriminazioni o costrizioni e anche l’obbligo a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

L’articolo 4 si occupa dell’istruzione ed educazione dei figli.

L’articolo 5 estende alle finalità di religione e di culto i diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione.

L’articolo 6 garantisce il diritto di aderire liberamente a una associazione religiosa e di recedere da essa e l’articolo 7 sancisce il diritto di agire secondo i dettami della propria coscienza nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.

L’articolo 8 prevede i diritti connessi all’appartenenza alle forze armate, o enti assimilati, la permanenza negli istituti di prevenzione e di pena e l’assistenza religiosa relativa.

L’articolo 9 prevede la non possibilità di discriminazioni sul lavoro per l’appartenenza a una determinata confessione o associazione religiosa.

L’articolo 10 dispone misure per il riconoscimento dei Ministri di culto, l’articolo 11 riguarda i matrimoni religiosi validi agli effetti civili.

L’articolo 12 si occupa dei diritti religiosi degli studenti.

Gli articoli 13 e 14 riguardano i diritti per affissioni e distribuzioni di stampati relativi alla vita religiosa e per gli edifici aperti al culto pubblico.

Il secondo capo, che riguarda gli articoli da 15 a 26, si occupa delle confessioni e associazioni religiose e del loro eventuale riconoscimento giuridico, mentre il terzo capo, dall’articolo 27 all’articolo 36, riguarda la stipulazione di intese, e il quarto le disposizioni finali e transitorie.

MASELLI, Relatore.

RELAZIONE - N. 3947-A

TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Capo I
LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE
Capo I
LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE
Art. 1. Art. 1.
1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell’uomo e ai princìpi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia. Identico.
Art. 2. Art. 2.
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione. 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 19 e 20 della Costituzione.
Art. 3. Art. 3.
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale. Identico.
Art. 4. Art. 4.
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi. 1. Identico.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa. 2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell’interesse primario del minore.
Art. 5. Art. 5.
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto. 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto.
Art. 6. Art. 6.
1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipazione, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita e all’organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole. Identico.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che abbiano esercitato tali diritti.
Art. 7. Art. 7.
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione. Identico.
2. Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8. Art. 8.
1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all’astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dagli statuti delle confessioni e associazioni religiose di cui al capo II della presente legge, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni interessate.

2. I Ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1, che appartengono a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza

1. L’adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l’esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.
3. La macellazione rituale in conformità a prescrizioni religiose è regolata dalla vigente normativa in materia.
Art. 9. Art. 10.
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. Identico.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l’ufficio competente per l’atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
Art. 10. Art. 11.
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’articolo 9. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica che ne abbia fatto esplicita richiesta al Ministro competente devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. Nella richiesta al Ministro competente la confessione religiosa specifica altresì se preferisca che gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio siano letti durante il rito o al momento delle pubblicazioni. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato o in caso di impedimento di questi davanti ad un ministro di culto allo scopo delegato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’articolo 10. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi qualora la confessione abbia optato per la lettura al momento delle pubblicazioni. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 3. Identico.
4. Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All’articolo 83 del codice civile le parole: «culti ammessi nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «confessioni religiose aventi personalità giuridica». 5. Identico.
6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad intese o accordi stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. 6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 11. Art. 12.
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione.
1. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola 2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono
di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento. organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento senza oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni interessate.
Art. 12. Art. 13.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all’interno e all’ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente. Identico.
Art. 14.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni

religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.

Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
Art. 13. Art. 15.
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali. Identico.
Art. 14. Art. 16.
1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 15 e 16. 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 17 e 18.
Art. 15. Art. 17.
1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all’articolo 16. 1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all’articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l’ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Art. 16. Art. 18.
1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l’ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell’uomo. Identico.
Art. 17 Art. 19.
1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle Identico.
persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni previste dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi i termini previsti dall’articolo 27 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, approvata con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la confessione o l’ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
Art. 18. Art. 20.
1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell’ente esponenziale che abbiano ottenuto la personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro dell’interno. Identico.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all’ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 19. Art. 21.
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche. Identico.
Art. 20. Art. 22.
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto, possono essere applicate 1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del
alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
2. Fermo il disposto dell’articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L’atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli. 3. Identico.
Art. 21. Art. 23.
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività di religione o di culto. Identico.
Art. 22. Soppresso.
1. A decorrere dal
periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data
di entrata in vigore della
presente legge, le persone
fisiche possono dedurre dal
proprio reddito, agli effetti
della imposta sul reddito
delle persone fisiche, le
erogazioni liberali in denaro
fino all’importo di lire due
milioni a favore delle
confessioni religiose aventi
personalità giuridica o del
loro ente esponenziale,
iscritti in apposito elenco
istituito presso il Ministero
dell’interno.
2. Con appositi regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta rispettivamente del Ministro dell’interno e del Ministro delle finanze sono disciplinate:
a) le condizioni e le modalità per l’iscrizione nell’elenco, anche con riferimento alla destinazione delle erogazioni;

b)

le modalità della deduzione, delle erogazioni e dei relativi controlli, con particolare riguardo all’effettiva acquisizione delle entrate da parte dei beneficiari ed all’utilizzazione delle somme ricevute.

Art. 23. Art. 24.
1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime. Identico.
Art. 24. Art. 25.
1. Agli effetti civili, si considerano comunque: Identico.
a) attività di religione, credenza o culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;

b) attività diverse da quelle di religione, credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Art. 25. Art. 26.
1. I ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, aventi cittadinanza italiana e che siano residenti in Italia, possono iscriversi al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa. 1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, che siano residenti in Italia, si applica l’articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE
Art. 26. Art. 27.
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all’articolo 16, al Presidente del Consiglio dei ministri. 1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all’articolo 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 27. Art. 28.
1. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell’interno perché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 16. 1. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell’interno perché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 18.
Art. 28. Art. 29.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta. Identico.
Art. 29. Art. 30.
1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato, segretario dei Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’articolo 30. 1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale delega un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’articolo 31.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa. 2. Identico.
Art. 30. Art. 31.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell’intesa. 1. Identico.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell’interno e da funzionari delle amministrazioni interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione è scelto tra le categorie indicate dall’articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Identico.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 31. Art. 32.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera l), Identico.
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto stesso.
Art. 32. Art. 33.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa. 1. Identico.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 31. 2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 32.
Art. 33. Art. 34.
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell’intesa, il Presidente del Consiglio dei ministri firma l’intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa. Identico.
Art. 34. Art. 35.
1. Il disegno di legge di approvazione dell’intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato è presentato al Parlamento con allegato il testo dell’intesa stessa. Identico.
Art. 35. Art. 36.
1. Per l’applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta. Identico.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36. Art. 37.
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 17, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37. Art. 38.
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi. Identico.
Art. 38. Art. 39.
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presene legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II. Identico.
Art. 39. Art. 40.
1. Le norme della presente legge non modificano nè pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese Identico.
stipulati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, e dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 40. Art. 41.
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Identico.
Art. 41. Soppresso.
1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 22, valutate in lire 800 milioni per l’anno 1998, in lire 5.200 milioni per l’anno 1999 ed in lire 3.400 milioni a decorrere dall’anno 2000, si provvede per gli anni 1988 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE - N. 3947-A

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

 

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3947, recante «Norme sulla libertà religiosa», per le parti di competenza;

 

rilevato in particolare che all’articolo 8, comma 2 non sembra chiarire le modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari ai fini ivi indicati;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

 

il comma 2 sia sostituito dal seguente:

 

2. I ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

 

all’articolo 8, le parole: «senza oneri a carico dello Stato» siano sostituite dalle seguenti: «purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni interessate»;

 

all’articolo 11, comma 1, le parole da: «Gli alunni» sino a: «svolgere» siano sostituite dalle seguenti: «Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare» e le parole: «dello Stato» siano sostituite dalle seguenti: «delle pubbliche amministrazioni interessate»;

 

l’articolo 25 sia soppresso ovvero sia prevista l’estensione ai soggetti ivi considerati del disposto dell’articolo 42, comma 6, della legge n. 488 del 1999;

 

all’articolo 30, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «Dal funzionamento della Commissione di cui al comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

 

siano soppressi gli articoli 22 e 41, in quanto agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 22 non appresta idonea e sufficiente copertura il disposto del comma 1 dell’articolo 41;

 

e con la seguente osservazione:

 

all’articolo 12, valuti la Commissione l’opportunità di prevedere che alle affissioni ed alla distribuzione del materiale ivi disciplinato possa procedersi solo previo assenso della competente autorità religiosa.

 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione,

 

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3947;

 

sottolineata l’opportunità di introdurre un regime di agevolazioni fiscali per le organizzazioni religiose, nonché delle erogazioni liberali in favore delle stesse, il quale deve peraltro essere collocato organicamente all’interno del quadro di disposizioni che regolano i rapporti economici tra lo Stato e le confessioni religiose, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

 

1) sia soppresso l’articolo 20, in quanto interviene in modo episodico in una materia già disciplinata nell’ordinamento vigente e sulla quale sono anche all’esame della Camera importanti provvedimenti di riforma;

 

2) sia riformulato l’articolo 22, nel senso di introdurre la disciplina relativa alla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali nell’ambito dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi il quale già prevede un regime di deducibilità per le erogazioni liberali in favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana nonché dei cosiddetti culti ammessi; tale disposizione andrebbe inoltre opportunamente coordinata con il regime suddetto;

 

3) sia soppresso l’articolo 23, in quanto interviene su una materia già disciplinata in via generale dalla legislazione sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sulle associazioni di promozione sociale.

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

 

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3947, recante «Norme sulla libertà religiosa»;

 

tenuto conto che:

 

la formulazione, in parte generica, del comma 1 dell’articolo 20 è suscettibile di creare incertezze interpretative in merito alle modalità di applicazione alle confessioni religiose delle normative ivi richiamate, relative, tra l’altro, alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi, all’utilizzo dei fondi per opere di urbanizzazione secondaria, agli interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto;

 

occorre invece evitare limitazioni nell’applicazione degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle predette discipline;

 

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

 

appare necessario sopprimere l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 20 ovvero formulare in modo più puntuale tale disposizione al fine di introdurre garanzie di effettiva ed omogenea applicazione delle normative richiamate nel primo periodo del predetto comma 1;

 

e con la seguente osservazione:

 

sempre con riguardo al comma 1 dell’articolo 20, valuti la Commissione di merito l’opportunità di precisare il riferimento alle confessioni religiose «che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune», al fine di evitare che esso possa configurare una indebita limitazione dell’applicabilità delle discipline richiamate al medesimo comma 1.

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE