Legge 24 giugno 1929, n. 1159

Art. 1
Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Art. 2
Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l’autorizzazione governativa per gli acquisti e per l’alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3
Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell’Interno per l’approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa.

Art. 4
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5
La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Art. 6 Abrogato
(I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.)

Art. 7
Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8
Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all’ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a’ termini dell’art. 3.

Art. 9
Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l’uno dopo l’altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell’art. 95 del codice civile. L’atto di matrimonio dev’essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell’art. 10 della presente legge. L’atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10
L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l’ordinamento dello stato civile.

Art. 11
Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile.

Art. 12
Agli effetti dell’art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell’autorizzazione prevista nell’art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell’art. 124 del codice civile l’ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell’atto di matrimonio, entro il termine indicato nell’art. 10 della presente legge.

Art. 13
Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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