Disegno di legge n. 2008 del 21 novembre 2001

«Disposizioni per la realizzazione di locali
per la celebrazione delle esequie civili
o di confessioni religiose minoritarie»

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2008

d’iniziativa dei deputati

BUFFO, ZANOTTI, ROCCHI, BELLILLO, BULGARELLI, MELANDRI, PISTONE, MAZZUCA, CENTO, REALACCI, DEIANA, CHITI, VILLETTI, ZUNINO, GRIGNAFFINI, PISAPIA, SPINI, MASCIA, SASSO, TRUPIA, FOLENA, GIULIETTI, RUGGHIA, CRISCI, CHIAROMONTE, RUSSO SPENA, CORDONI, COLUCCINI, GRANDI, LABATE, BELLINI, BIELLI, GIACCO, GRILLINI, OTTONE, PINOTTI, ALFONSO GIANNI, DAMERI, LUMIA, POLLASTRINI, MAURA COSSUTTA, TIDEI, LUCIDI, CALZOLAIO, SANDI, MOTTA, PISA, PISCITELLO, NIGRA, RUZZANTE, BIMBI, ANGIONI, ZANELLA

Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie

Presentata il 21 novembre 2001

Onorevoli Colleghi!

Lo Stato italiano vuol essere a tutti gli effetti uno Stato laico, cioè uno Stato che non privilegia una particolare religione e che, nel contempo, valorizza la diversità delle differenti credenze religiose, ma anche delle convinzioni non religiose. Del resto, i principali documenti internazionali sulla tutela dei diritti dell’uomo (Dichiarazione universale, Convenzione europea e Carta europea dei diritti) citano congiuntamente la libertà religiosa, di pensiero e di coscienza come tre aspetti del medesimo diritto. Si ricomprendono quindi nel diritto in questione anche «le pratiche e l’osservanza dei riti» rispetto al proprio «credo», termine, quest’ultimo, che si riferisce anche a quelle credenze non religiose «che abbiano un certo grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza» (Corte europea dei diritti dell’uomo, Sentenza Campbell e Cosans contro Regno Unito, 25 febbraio 1982).

A ciò si aggiunge evidentemente il fatto che il principio di uguaglianza, di non discriminazione dei cittadini, per il singolo e per i suoi congiunti, deve valere anche nel momento della morte. Per questo, a seguito delle profonde trasformazioni culturali del nostro Paese, ormai da tempo molti cittadini fanno rilevare l’esigenza di poter disporre di spazi dedicati all’accoglimento di salme di persone che in vita avevano espresso il desiderio di ricevere un funerale laico. Problemi analoghi si pongono anche per aderenti a confessioni minoritarie che in molti comuni non dispongono di locali adatti per le proprie celebrazioni funerarie.

Sempre più spesso, in particolare nel caso di morte presso il proprio domicilio, l’abitazione non è luogo adatto allo svolgimento delle esequie e all’espressione del cordoglio da parte di tutti coloro che intendano prendervi parte.

Mentre nel caso della funzione celebrata in Chiesa, quest’ultima costituisce un luogo di incontro in grado di accogliere quanti desiderino parteciparvi, non è offerta la medesima opportunità a coloro che abbiano disposto per un funerale non religioso o di una confessione religiosa minoritaria.

Poiché invece tale esigenza assume sempre maggior rilievo, si ritiene doveroso contemplare spazi idonei per garantire una dignitosa celebrazione dell’evento luttuoso anche per i cittadini che in vita hanno scelto tale tipo di esequie e per i loro familiari.

Simili luoghi - che con la presente proposta di legge denominiamo «case funerarie» - dovranno essere realizzati dai comuni in spazi da essi individuati, eventualmente anche all’interno dei cimiteri, in maniera da consentire tempi e modalità di svolgimento delle esequie che garantiscano il rispetto delle volontà del defunto e dei loro familiari, nonché il dovuto decoro nella celebrazione del rito.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

  1. Ogni comune provvede alla realizzazione di locali, o alla destinazione di spazi in sua disponibilità, denominati «casa funeraria», destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che nel territorio del comune non dispongano di locali adatti a tale scopo.
  2. Laddove il comune disponga la realizzazione della casa funeraria all’interno degli spazi cimiteriali, la stessa deve essere realizzata preferibilmente in prossimità dell’alloggio del custode, ove esista.

Articolo 2

  1. La casa funeraria è realizzata con materiali che garantiscano il decoro degli ambienti e con arredi che consentano l’accoglimento del feretro e dei partecipanti alle esequie.

Articolo 3

  1. La gestione della casa funeraria è esercitata nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 51 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.