Concordato

DI COSA SI TRATTA?
IL TESTO DEL 1929
L’ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE
LE MODIFICHE DEL 1984
PERCHÉ ABROGARLO?
MA SI PUÒ ABROGARE? E COME?
CHI SI BATTE PER LA SUA ABOLIZIONE?
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

DI COSA SI TRATTA?

Con il nome di Concordato si intende l’accordo bilaterale tra uno Stato (nel nostro caso, quello italiano), e la Chiesa Cattolica, disciplinante l’attività ecclesiastica all’interno dello Stato stesso. In Italia venne stipulato nel 1929 (nell’ambito dei cosiddetti Patti Lateranensi), recepito nella Costituzione nel 1948 e modificato successivamente nel 1984.

IL TESTO DEL 1929

Il 20 settembre 1870 l’esercito italiano entrava in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così la fine dello Stato Pontificio. Una delle clausole dell’armistizio lasciava al papa la zona dei palazzi vaticani, dove Pio IX si rinchiuse sdegnato. L’anno seguente il parlamento approvò la cosiddetta Legge delle Guarentigie, con cui si garantiva al Vaticano la piena indipendenza e un appannaggio annuo: ma Pio IX aveva comunque già scomunicato re, governo e parlamento. La frattura si ricompose nel 1929, quando il capo del governo italiano di allora, Benito Mussolini, stipulò l’accordo noto come Patti Lateranensi, comprendente un trattato con il quale nasceva lo Stato del Vaticano e un concordato con cui la religione cattolica veniva riconosciuta come «sola religione dello Stato». Il Trattato e gli allegati vennero ratificati in legge (n. 810), e successivamente vennero emanate altre leggi (nn. 847 e 848) per la sua applicazione.

L’ARTICOLO 7 DELLA COSTITUZIONE

Nel 1946 i membri dell’Assemblea Costituente si trovarono a discutere dell’opportunità, o meno, di accettare il testo degli accordi e di inserirlo, eventualmente, nella costituzione. Grazie anche ai voti del PCI i Patti furono inseriti nel testo della Costituzione all’articolo 7, nonostante le evidenti contraddizioni con l’articolo 3 e l’articolo 8.

  • Articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (…)».
  • Articolo 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».
  • Articolo 8: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Resisi conto di ciò, i costituenti decisero di rimandare a un successivo momento l’adeguamento del concordato alla Costituzione.

LE MODIFICHE DEL 1984

Solo nel 1984 si giunse ad una modifica del concordato, firmata dal primo ministro Bettino Craxi e dal cardinal Casaroli, con la quale, anche se si aboliva l’anticostituzionale riferimento alla «sola religione dello Stato». si introduceva l’ora di religione alle scuole materne, sostituendo nel contempo la congrua col meccanismo dell’8 per mille, molto più vantaggioso per la Chiesa. Le modifiche venivano successivamente ratificate in legge nel 1985.

PERCHÉ ABROGARLO?

Perché garantisce privilegî particolari a una religione, in contrasto con le più elementari norme di democrazia ed eguaglianza tra i cittadini, sancite peraltro dalla Costituzione Italiana stessa.

Laddove stabilisce uno status particolare per Roma, ad esempio, contrasta chiaramente con la Costituzione stessa: qualora le autorità vaticane, ad esempio, avessero voluto appellarsi al Concordato per chiedere la non effettuazione del Gay Pride del 2000, la questione sarebbe sicuramente finita alla Corte Costituzionale.

Oppure, ancora, si è dovuto ricorrere alla Cassazione per sancire la perseguibilità dei dirigenti di Radio Vaticana, accusata di emissioni elettromagnetiche oltre il livello consentito: gli avvocati difensori avevano sostenuto strenuamente la tesi dell’impossibilità di perseguire tali dirigenti, basandosi sull’articolo 11 del trattato tra l’Italia e la Santa Sede, che stabilisce che «gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano». I religiosi sono inoltre esentati da qualsiasi collaborazione con le autorità investigative italiane, circostanza che favorisce l’impunità ecclesiastica (vedi i frequenti reati di pedofilia): persino il comitato Onu per i diritti dell’infanzia ha chiesto all’Italia di rivedere tali norme concordatarie.

MA SI PUÒ ABROGARE? E COME?

I radicali ci provarono nel 1977, raccogliendo le firme necessarie per un referendum abrogativo. il 2 febbraio 1978, però, la Corte Costituzionale con sentenza n. 16 lo dichiarò inammissibile, in quanto «trattato» con uno stato estero.

Restano quindi due strade: una impercorribile, l’altra quasi…

  • con il consenso della Chiesa, attraverso un accordo fra le parti: che la Chiesa rinunci ai suoi privilegî è però a nostro avviso impossibile.
  • attraverso la denuncia unilaterale del Concordato da parte del governo e/o l’abolizione dell’art. 7 della Costituzione: in tal caso la Chiesa verrebbe equiparata alle altre religioni, ed i suoi rapporti con lo Stato regolati attraverso un’intesa. Purtroppo a tale scopo è necessaria una modifica costituzionale, disciplinata dall’art. 138 della Costituzione stessa, che recita:
    «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Nessun referendum è quindi possibile su questo argomento. Spetta ai nostri parlamentari prendere l’iniziativa.

Va aggiunto che, nel mondo giuridico, c’è una corrente di pensiero, per ora di minoranza, che ritiene che, poiché l’articolo 7 si riferisce ai Patti Lateranensi, e gli stessi sono stati superati dal «nuovo» concordato, quest’ultimo non abbia più alcuna forma di rilevanza costituzionale, e sia quindi in qualche modo equiparabile a un’Intesa (articolo 8 della Costituzione).

CHI SI BATTE PER LA SUA ABOLIZIONE?

Tutte le associazioni laiche, ovviamente, si dichiarano pronte a battersi per l’abrogazione del concordato. Per quanto riguarda l’UAAR le sue tesi sono molto chiare al riguardo. Anche alcune associazioni cattoliche si oppongono: vedi, ad esempio, Noi Siamo Chiesa.

Viste le modalità per la sua abolizione, però, è essenziale che siano anzitutto le forze politiche a chiederne l’abolizione.

Nel 1987 ci fu una proposta di legge di Democrazia Proletaria, senza esito. Nel giugno 2002 anche i senatori Del Pennino (PRI), Turroni (Verdi), Iannuzzi (Forza Italia) e Debenedetti (DS) formularono una proposta di legge costituzionale per il superamento del regime concordatario. Neppure tale proposta fu mai presa in esame.

Visto lo stallo, l’11 febbraio 2013 l’Uaar ha lanciato una petizione online, rivolta a deputati e senatori, per chiedere l’abolizione del Concordato. Il 18 febbraio 2014, trentennale della stipula del nuovo Concordato del 1984, la petizione è stata consegnata alla Camera dei Deputati sottoscritta da più di 20.000 firme. Nessun gruppo parlamentare ha tuttavia sostenuto l’iniziativa.

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO