Crocifisso Padova: Ricorso al TAR del Veneto

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

RICORSO DI

L.S., in proprio e quale genitrice dei minori Dataico A. e Sami A., rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall’avv. Luigi Ficarra, presso il cui studio in Padova - via Leoncavallo 8 elegge domicilio

CONTRO

IL MINISTERO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica

PER L’ANNULLAMENTO

della decisione assunta il 27 maggio 2002 daI Consiglio di Istituto dell’I.C. “Vittorino da Feltre” di Abano Terme (PD) - verbale n. 5 - nella parte in cui delibera di lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi; nonché per l’annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi con quello impugnato.

FATTO

Nella riunione del Consiglio di Istituto dell’I.C. “Vittorino da Feltre” dì Abano Terme (PD) tenutasi il 22 aprile 2002, il consigliere A. Massimo, che è nel collegio in rappresentanza della componente genitori, pose la questione della presenza dei simboli religiosi negli ambienti scolastici, chiedendo che, nel rispetto della laicità dello Stato e della scuola pubblica, venisse decisa l’esclusione dell’affissione di crocefissi e di qualsiasi altra immagine di carattere religioso, indipendentemente dalla confessione di riferimento, nelle aule d’insegnamento e negli altri ambienti della scuola “Vittorino da Feltre” e venisse, quindi, deciso di togliere quelli che vi erano. La discussione, aperta già nella succitata riunione del 22 aprile scorso, veniva proseguita in quella del 27 maggio 2002. Nella quale, pur facendosi significativamente presente che bisognava educare gli studenti «al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti», veniva contraddittoriamente deliberato di lasciare esposti i simboli religiosi nella scuola, respingendo quindi la proposta di togliere i crocefissi e gli altri simboli propri della confessione di fede cattolica e comunque cristiana, che sono poi gli unici ad essere presenti (doc. 1).

La ricorrente L.S. è madre di Dataico A. e Sami A. (doc. 2) i quali, nell’anno scolastico 2001/2002, hanno frequentato presso la scuola I.C. “Vittorino da Feltre” di Abano Terme, il primo, la 3^ sez. H, e, il secondo, la 1^ sez. H (doc. 3). La Stessa, sia in proprio, sia quale genitrice dei due succitati studenti, impugna la delibera sopra richiamata del 27/5/2002, che ritiene debba essere dichiarata illegittima per i seguenti

MOTIVI

  • violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848);
  • violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione).

La Corte Costituzionale, come è noto, ponendo a fondamento della sue ormai storiche decisioni:

  • l’art. 19 Cost., che tutela la libertà di religiose non solo positiva ma anche negativa, vale a dire anche la professione di ateismo o di agnosticismo (Corte cost., 10 ottobre 1979 n 117; Corte cost. 8 ottobre 1996 n .334);
  • l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di manifestare «la propria religione o il proprio credo»;
  • e l’art. 3 Cost. che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini;

ha più volte solennemente riaffermato il principio di laicità dello Stato. Laicità intesa come garanzia del pluralismo confessionale e culturale (Corte cost. 12 aprile 1989 n 203; Corte cost. 19 dicembre 1991 n. 467). Ed ha dichiarato essere la laicità principio «supremo» dell’ordinamento costituzionale, una supernorma (Corte cost. 8 ottobre 1996 n. 334), che su ogni altro ha «priorità assoluta e carattere fondante» (Corte cost. 5 maggio 1995 n. 149).

Richiamandosi a questa ferma ed esplicita giurisprudenza costituzionale la Corte di Cassazione (sez. IV° pen., 1° marzo 2000 n. 439) ha ritenuto giustificato il rifiuto di assumere le funzioni di scrutatore da parte di un cittadino al quale non era stata garantita l’assenza del crocefisso dal seggio elettorale.

Ma è soprattutto con riguardo alla presenza dei crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche che viene in rilievo il principio di laicità dello Stato e della parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tulle le credenze, anche a-religiose; parità che viene sicuramente violata dalla presenza, con carattere oggi peraltro di esclusività, di un simbolo religioso, quale il crocefisso o la foto del «Papa», nelle aule scolastiche.

La delibera impugnata costituisce aperta e palese violazione dei suesposti principî fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Essa è altresì da reputare illegittima per eccesso di potere per la sua interna sopra denunciata contraddittorietà logica. Non può invero affermarsi che la scuola debba educare gli studenti «al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti» e, nel contempo, negare ciò, dicendo che nella scuola debbono essere presenti i simboli religiosi appartenenti peraltro ad una sola determinata confessione religiosa. Pertanto, è giusto che detta deLibera sia annullata.

P.Q.M.

il sottoscritto, riservandosi di più ampiamente dedurre nel corso del giudizio, chiede l’accoglimento del ricorso con consequenziale pronuncia in ordine alle spese.

Saranno depositati, insieme col ricorso, i documenti nello stesso citati.

Padova 23/7/2002

(avv. Luigi Ficarra)