- Approvato dal VII Congresso nazionale (Bologna, 2 luglio 2006)
- Modificato dall’VIII Congresso nazionale (Rimini, 3-4 novembre 2007)
- Modificato dal Comitato di coordinamento (Firenze, 16 dicembre 2007)
- Modificato dal Comitato di coordinamento (22 dicembre 2008)
Articolo 1
Costituzione
- L’associazione nazionale di promozione sociale denominata “Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti”, con sigla “UAAR”, detta in breve “Unione Atei”, ha sede legale e recapito postale: via Ostiense 89, 00154 Roma; sito Internet: www.uaar.it.
- Per favorire le relazioni internazionali si può affiancare al nome in italiano quello in inglese “Italian Union of Rationalist Atheists and Agnostics”.
- L’UAAR è un’organizzazione filosofica non confessionale, democratica e apartitica.
- Ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
- L’UAAR si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- L’UAAR può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
- I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
Articolo 2
Valori
- I valori a cui si ispira l’attività dell’UAAR sono: l’eudemonismo; la razionalità; il laicismo; il rispetto dei diritti umani; la democrazia; il pluralismo; l’uguaglianza; la valorizzazione delle individualità; le libertà di coscienza, di espressione e di ricerca; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali.
Articolo 3
Scopi
- L’UAAR si propone i seguenti scopi generali:
- Tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione.
- Contribuire all’affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, pretendere l’abolizione di ogni privilegio accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell’uguaglianza di fronte alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali.
- Promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche.
Articolo 4
Soci
- L’ammissione all’UAAR avviene su semplice richiesta da parte di coloro che ne condividono gli scopi espressi nell’articolo 3 del presente statuto, e in seguito al versamento della quota annuale il cui ammontare è fissato dal Comitato di coordinamento.
- Con la richiesta di iscrizione il socio accetta implicitamente lo statuto dell’associazione.
- Il Collegio dei probiviri ha facoltà di verificare i requisiti necessari per l’ammissione e può anche revocare l’iscrizione ai soci che abbiano agito in grave contrasto con gli scopi e l’unità dell’UAAR.
- Il socio cessa di appartenere all’UAAR:
- per morte;
- per dimissioni volontarie, comunicate dal socio in carta semplice;
- per autoesclusione, in seguito al mancato rinnovo della quota annuale.
- Il socio ha diritto:
- di prendere visione dello statuto;
- di partecipare e votare nelle assemblee indette per eleggere i rappresentanti al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 6 del presente statuto;
- di essere eletto rappresentante, partecipando e votando al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 6 del presente statuto;
- di partecipare e votare direttamente al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 7 del presente statuto;
- di partecipare e votare alle assemblee del circolo costituito nel territorio di residenza, ove esistente;
- di prendere iniziative a nome dell’UAAR previo accordo con il segretario o con il Comitato di coordinamento;
- di essere eletto alle cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità.
- Per esercitare i propri diritti il socio deve essere in regola con l’iscrizione all’UAAR per l’anno corrente e con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
- Il comportamento del socio verso gli altri soci deve essere basato sul rispetto reciproco e finalizzato all’interesse comune.
Articolo 5
Organi dell’associazione
- Gli organi dell’associazione sono:
- il Comitato di coordinamento;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il Collegio dei probiviri;
- i coordinatori regionali;
- i circoli.
Articolo 6
Congresso nazionale
- Il Comitato di coordinamento indice in via ordinaria il Congresso nazionale con frequenza triennale.
- Il Comitato di coordinamento ha la facoltà di indire il Congresso nazionale anche in via straordinaria.
- La delibera di indizione del Congresso deve essere approvata dal Comitato di coordinamento in tempo utile affinché la convocazione sia inviata ai soci, a mezzo posta, con almeno novanta giorni di anticipo sulla data di svolgimento.
- Il Congresso nazionale può essere indetto anche da almeno un quarto dei soci o da più della metà dei circoli. In tal caso sarà cura del Comitato di coordinamento inviare la comunicazione ai soci, a mezzo posta, con il medesimo anticipo di cui al comma precedente.
- Un regolamento congressuale, emanato dal Comitato di coordinamento prima del Congresso, stabilisce sia le forme di rappresentanza, sia le modalità di votazione.
- Per le votazioni può essere definita dal Comitato di coordinamento una forma di rappresentanza. In tal caso:
- i rappresentanti sono eletti in assemblee che si svolgono in ogni provincia dove è operativo un circolo. Il Comitato di coordinamento può decidere di far svolgere assemblee anche in tutte o alcune delle province dove sia operativo un referente;
- il numero dei rappresentanti eletti è proporzionale al numero dei soci residenti nelle rispettive province;
- i soci residenti in province dove non è organizzata un’assemblea votano nell’assemblea organizzata nella provincia più vicina e contribuiscono a costituire la base su cui calcolare il numero dei rappresentanti da eleggere;
- Le modalità di elezione dei rappresentanti dei soci residenti all’estero sono disciplinate dal regolamento congressuale.
- Il Comitato di coordinamento può altresì prevedere la possibilità di partecipazione diretta al Congresso di tutti i soci. In tal caso, per garantire la partecipazione e l’espressione del proprio voto a tutti i soci, il Comitato di coordinamento potrà prevedere anche la possibilità di avvalersi di strumenti telematici o del servizio postale: tali modalità devono comunque essere aderenti alla legge e allo statuto.
- Fatta eccezione per quanto previsto dal comma seguente e dall’articolo 16 del presente statuto, le deliberazioni del Congresso sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
- Il Congresso nazionale può anche deliberare l’eventuale scioglimento dell’UAAR con la maggioranza dei tre quarti.
- Al Congresso compete l’elezione del segretario, dei membri del Comitato di coordinamento e del Collegio dei probiviri.
Articolo 7
Comitato di coordinamento
- Il Comitato di coordinamento è l’organo direttivo nazionale.
- È costituito dal segretario e da otto soci eletti direttamente dal Congresso nazionale in base al regolamento congressuale emanato dal Comitato di coordinamento.
- I soci eletti restano in carica tre anni.
- Non possono far parte del Comitato di coordinamento i probiviri.
- Il Comitato di coordinamento è convocato dal segretario: può altresì essere convocato da un terzo dei suoi membri.
- Per agevolare il proprio compito, il Comitato di coordinamento può discutere e deliberare anche con il supporto di ausilî telematici.
- Le deliberazioni del Comitato di coordinamento sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
- Il Comitato di coordinamento:
- pone in essere le deliberazioni del Congresso;
- elegge al proprio interno il tesoriere;
- nomina i Presidenti onorari;
- nomina i referenti;
- provvede all’assegnazione di tutti gli incarichi operativi;
- delibera le attività nazionali e le prese di posizione ufficiali;
- si occupa dell’amministrazione e delle necessità primarie per il funzionamento dell’UAAR;
- si adopera per il perseguimento degli scopi dell’UAAR, sia direttamente, sia in rapporto con i coordinatori regionali e con i Circoli;
- autorizza la costituzione di circoli, nominando un apposito responsabile per la costituzione dei nuovi circoli;
- Approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- Indice di norma il Congresso nazionale, predisponendone il regolamento elettorale e provvedendo a sottoporre alla sua attenzione le questioni di particolare importanza.
Articolo 8
Segretario
- Il segretario è un socio eletto dal Congresso nazionale e resta in carica tre anni.
- L’elezione a segretario causa il decadimento dalle eventuali cariche di proboviro, coordinatore regionale, coordinatore di Circolo.
- Il segretario:
- coordina la direzione dell’UAAR;
- convoca di norma il Comitato di coordinamento e ne custodisce i verbali;
- custodisce l’elenco dei soci;
- custodisce l’elenco degli enti e delle persone con i quali l’UAAR intrattiene rapporti e ne decide la diffusione all’interno dell’UAAR stessa;
- ha la rappresentanza legale e rappresenta l’UAAR a tutti gli effetti, nei confronti di terzi e in giudizio.
- Qualora il segretario si dimetta prima della scadenza del suo mandato, il Comitato di coordinamento provvede a convocare un nuovo Congresso nazionale, nel quale si provvederà contestualmente all’elezione del segretario e del Comitato di coordinamento.
- Nel caso di morte del segretario o di sue dimissioni per motivi di salute, il Comitato di coordinamento elegge al proprio interno un nuovo segretario che resterà in carica fino al successivo Congresso ordinario.
Articolo 9
Tesoriere
- Il tesoriere è eletto dal Comitato di coordinamento, scelto tra i membri che ne fanno parte.
- Amministra il patrimonio dell’UAAR secondo le deliberazioni del Comitato di coordinamento e predispone i bilanci.
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
Articolo 10
Collegio dei probiviri
- Il Collegio dei probiviri è costituito da tre soci eletti dal Congresso nazionale, che siano giunti almeno al quinto anno di iscrizione.
- Il Congresso elegge altresì due soci, con le medesime caratteristiche, come membri supplenti del Collegio. Essi subentrano ai membri effettivi in caso di loro morte, dimissioni o impedimento grave, secondo l’ordine stabilito dai voti ricevuti.
- Non possono far parte del Collegio dei probiviri i membri del Comitato di coordinamento, i coordinatori regionali, i coordinatori di Circolo e i referenti.
- Il Collegio dei probiviri interviene:
- sulle controversie sottopostegli dal Comitato di coordinamento;
- nei casi previsti dall’articolo 4 del presente statuto;
- per dirimere le controversie insorte tra i soci e gli organi dell’associazione;
- per dirimere eventuali conflitti di competenze tra gli organi dell’associazione;
- I probiviri eleggono al proprio interno un presidente.
- Il Collegio dei probiviri è convocato dal presidente: può altresì essere convocato da uno dei suoi membri, in caso di impedimento del presidente.
- In caso di controversie, deve deliberare entro sessanta giorni dalla richiesta.
- Per agevolare il proprio compito, il Collegio dei probiviri può discutere e deliberare anche con il supporto di ausilî telematici.
- Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono valide se prese con il parere favorevole di almeno due suoi membri, e sono inappellabili.
Articolo 11
Coordinatori regionali
- Laddove è operativo più di un Circolo all’interno della stessa regione, i Coordinatori di detti circoli eleggono annualmente un coordinatore regionale tra i soci residenti nella regione, essi stessi compresi.
- I coordinatori regionali svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di loro competenza, rappresentando l’UAAR presso le istituzioni regionali, proponendo e coordinando iniziative comuni tra i Circoli della regione.
- Non possono essere eletti coordinatori regionali il segretario e i probiviri.
Articolo 12
Circoli
- I circoli sono ramificazioni territoriali che rappresentano l’UAAR a livello provinciale, nonché presso tutti i comuni della provincia della quale riuniscono i soci. Essi prendono il nome dal capoluogo provinciale.
- Svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di propria competenza.
- Sono di norma costituiti dal Comitato di coordinamento laddove vi sono almeno dieci soci dell’associazione residenti nella medesima provincia.
- La loro costituzione dev’essere autorizzata dal Comitato di coordinamento, ed eseguita tramite un responsabile nominato dallo stesso Comitato di coordinamento.
- Ove lo si ritenga opportuno in base al numero e alla distribuzione sul territorio dei soci, il Comitato di coordinamento può autorizzare la costituzione di più sedi diverse sullo stesso territorio provinciale, determinandone le competenze territoriali e il grado di autonomia reciproca; fatte salve la rappresentanza provinciale, nonché la competenza su tutto il residuo territorio della provincia, di quella del capoluogo.
- Il comitato di coordinamento può autorizzare la nascita di Circoli all’estero, con modalità, competenze e delimitazione territoriale, anche sopranazionale, stabilite caso per caso.
- I circoli eleggono al loro interno un coordinatore e un cassiere.
- Non possono essere eletti coordinatori di circolo i probiviri.
- Il coordinatore convoca il circolo al completo almeno una volta all’anno.
- Le deliberazioni dei circoli sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti (salvo quando si stabilisca espressamente una diversa maggioranza).
- Con periodicità annuale si svolge una riunione consultiva di tutti i coordinatori dei circoli.
Articolo 13
Referenti
- I referenti rappresentano l’UAAR a livello provinciale, nonché presso tutti i comuni della provincia, laddove non è stato costituito un circolo.
- Sono nominati dal Comitato di coordinamento.
- Svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di propria competenza, coordinando l’attività dei soci in vista della costituzione del circolo.
- Non possono essere nominati referenti i probiviri e i soci che ricoprono funzioni direttive in associazioni che perseguono scopi sociali affini a quelli dell’UAAR.
- Il comitato di coordinamento può nominare referenti all’estero, con modalità, competenze e delimitazione territoriale, anche sopranazionale, stabilite caso per caso.
Articolo 14
Presidenti onorarî
- I Presidenti onorarî sono personalità di chiara fama nominate dal Comitato di coordinamento.
- Hanno funzioni di mera rappresentanza.
- Non hanno obbligo di riunione né dispongono del diritto di voto.
- Supportano pubblicamente l’UAAR e i suoi scopi.
Articolo 15
Patrimonio
- L’UAAR può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I fondi a disposizione dell’UAAR sono depositati presso istituti di credito, bancario o postale, come stabilito dal tesoriere in accordo col segretario.
- Il bilancio preventivo e quello consuntivo coincidono con l’anno solare.
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
- Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale coerenti con gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto.
Articolo 16
Variazioni dello statuto
- Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi del Congresso, tranne per quanto riguarda il cambiamento della sede legale, della casella postale e dell’indirizzo del sito Internet, i quali possono essere modificati dal Comitato di coordinamento senza necessità di convocare un Congresso. In tal caso farà testo, anche legalmente, il verbale della riunione del Comitato di coordinamento.
- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile italiano.