Statuto dell’UAAR

  • Approvato dal VII Congresso nazionale (Bologna, 2 luglio 2006)
  • Modificato dall’VIII Congresso nazionale (Rimini, 3-4 novembre 2007)
  • Modificato dal Comitato di coordinamento (Firenze, 16 dicembre 2007)
  • Modificato dal Comitato di coordinamento (22 dicembre 2008)

Articolo 1

Costituzione

  1. L’associazione nazionale di promozione sociale denominata “Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti”, con sigla “UAAR”, detta in breve “Unione Atei”, ha sede legale e recapito postale: via Ostiense 89, 00154 Roma; sito Internet: www.uaar.it.
  2. Per favorire le relazioni internazionali si può affiancare al nome in italiano quello in inglese “Italian Union of Rationalist Atheists and Agnostics”.
  3. L’UAAR è un’organizzazione filosofica non confessionale, democratica e apartitica.
  4. Ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
  5. L’UAAR si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  6. L’UAAR può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
  7. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Articolo 2

Valori

  1. I valori a cui si ispira l’attività dell’UAAR sono: l’eudemonismo; la razionalità; il laicismo; il rispetto dei diritti umani; la democrazia; il pluralismo; l’uguaglianza; la valorizzazione delle individualità; le libertà di coscienza, di espressione e di ricerca; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali.

Articolo 3

Scopi

  1. L’UAAR si propone i seguenti scopi generali:
    1. Tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione.
    2. Contribuire all’affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, pretendere l’abolizione di ogni privilegio accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell’uguaglianza di fronte alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali.
    3. Promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche.

Articolo 4

Soci

  1. L’ammissione all’UAAR avviene su semplice richiesta da parte di coloro che ne condividono gli scopi espressi nell’articolo 3 del presente statuto, e in seguito al versamento della quota annuale il cui ammontare è fissato dal Comitato di coordinamento.
  2. Con la richiesta di iscrizione il socio accetta implicitamente lo statuto dell’associazione.
  3. Il Collegio dei probiviri ha facoltà di verificare i requisiti necessari per l’ammissione e può anche revocare l’iscrizione ai soci che abbiano agito in grave contrasto con gli scopi e l’unità dell’UAAR.
  4. Il socio cessa di appartenere all’UAAR:
    1. per morte;
    2. per dimissioni volontarie, comunicate dal socio in carta semplice;
    3. per autoesclusione, in seguito al mancato rinnovo della quota annuale.
  5. Il socio ha diritto:
    1. di prendere visione dello statuto;
    2. di partecipare e votare nelle assemblee indette per eleggere i rappresentanti al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 6 del presente statuto;
    3. di essere eletto rappresentante, partecipando e votando al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 6 del presente statuto;
    4. di partecipare e votare direttamente al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 7 del presente statuto;
    5. di partecipare e votare alle assemblee del circolo costituito nel territorio di residenza, ove esistente;
    6. di prendere iniziative a nome dell’UAAR previo accordo con il segretario o con il Comitato di coordinamento;
    7. di essere eletto alle cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità.
  6. Per esercitare i propri diritti il socio deve essere in regola con l’iscrizione all’UAAR per l’anno corrente e con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
  7. Il comportamento del socio verso gli altri soci deve essere basato sul rispetto reciproco e finalizzato all’interesse comune.

Articolo 5

Organi dell’associazione

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. il Comitato di coordinamento;
    2. il segretario;
    3. il tesoriere;
    4. il Collegio dei probiviri;
    5. i coordinatori regionali;
    6. i circoli.

Articolo 6

Congresso nazionale

  1. Il Comitato di coordinamento indice in via ordinaria il Congresso nazionale con frequenza triennale.
  2. Il Comitato di coordinamento ha la facoltà di indire il Congresso nazionale anche in via straordinaria.
  3. La delibera di indizione del Congresso deve essere approvata dal Comitato di coordinamento in tempo utile affinché la convocazione sia inviata ai soci, a mezzo posta, con almeno novanta giorni di anticipo sulla data di svolgimento.
  4. Il Congresso nazionale può essere indetto anche da almeno un quarto dei soci o da più della metà dei circoli. In tal caso sarà cura del Comitato di coordinamento inviare la comunicazione ai soci, a mezzo posta, con il medesimo anticipo di cui al comma precedente.
  5. Un regolamento congressuale, emanato dal Comitato di coordinamento prima del Congresso, stabilisce sia le forme di rappresentanza, sia le modalità di votazione.
  6. Per le votazioni può essere definita dal Comitato di coordinamento una forma di rappresentanza. In tal caso:
    1. i rappresentanti sono eletti in assemblee che si svolgono in ogni provincia dove è operativo un circolo. Il Comitato di coordinamento può decidere di far svolgere assemblee anche in tutte o alcune delle province dove sia operativo un referente;
    2. il numero dei rappresentanti eletti è proporzionale al numero dei soci residenti nelle rispettive province;
    3. i soci residenti in province dove non è organizzata un’assemblea votano nell’assemblea organizzata nella provincia più vicina e contribuiscono a costituire la base su cui calcolare il numero dei rappresentanti da eleggere;
    4. Le modalità di elezione dei rappresentanti dei soci residenti all’estero sono disciplinate dal regolamento congressuale.
  7. Il Comitato di coordinamento può altresì prevedere la possibilità di partecipazione diretta al Congresso di tutti i soci. In tal caso, per garantire la partecipazione e l’espressione del proprio voto a tutti i soci, il Comitato di coordinamento potrà prevedere anche la possibilità di avvalersi di strumenti telematici o del servizio postale: tali modalità devono comunque essere aderenti alla legge e allo statuto.
  8. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma seguente e dall’articolo 16 del presente statuto, le deliberazioni del Congresso sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
  9. Il Congresso nazionale può anche deliberare l’eventuale scioglimento dell’UAAR con la maggioranza dei tre quarti.
  10. Al Congresso compete l’elezione del segretario, dei membri del Comitato di coordinamento e del Collegio dei probiviri.

Articolo 7

Comitato di coordinamento

  1. Il Comitato di coordinamento è l’organo direttivo nazionale.
  2. È costituito dal segretario e da otto soci eletti direttamente dal Congresso nazionale in base al regolamento congressuale emanato dal Comitato di coordinamento.
  3. I soci eletti restano in carica tre anni.
  4. Non possono far parte del Comitato di coordinamento i probiviri.
  5. Il Comitato di coordinamento è convocato dal segretario: può altresì essere convocato da un terzo dei suoi membri.
  6. Per agevolare il proprio compito, il Comitato di coordinamento può discutere e deliberare anche con il supporto di ausilî telematici.
  7. Le deliberazioni del Comitato di coordinamento sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
  8. Il Comitato di coordinamento:
    1. pone in essere le deliberazioni del Congresso;
    2. elegge al proprio interno il tesoriere;
    3. nomina i Presidenti onorari;
    4. nomina i referenti;
    5. provvede all’assegnazione di tutti gli incarichi operativi;
    6. delibera le attività nazionali e le prese di posizione ufficiali;
    7. si occupa dell’amministrazione e delle necessità primarie per il funzionamento dell’UAAR;
    8. si adopera per il perseguimento degli scopi dell’UAAR, sia direttamente, sia in rapporto con i coordinatori regionali e con i Circoli;
    9. autorizza la costituzione di circoli, nominando un apposito responsabile per la costituzione dei nuovi circoli;
    10. Approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
    11. Indice di norma il Congresso nazionale, predisponendone il regolamento elettorale e provvedendo a sottoporre alla sua attenzione le questioni di particolare importanza.

Articolo 8

Segretario

  1. Il segretario è un socio eletto dal Congresso nazionale e resta in carica tre anni.
  2. L’elezione a segretario causa il decadimento dalle eventuali cariche di proboviro, coordinatore regionale, coordinatore di Circolo.
  3. Il segretario:
    1. coordina la direzione dell’UAAR;
    2. convoca di norma il Comitato di coordinamento e ne custodisce i verbali;
    3. custodisce l’elenco dei soci;
    4. custodisce l’elenco degli enti e delle persone con i quali l’UAAR intrattiene rapporti e ne decide la diffusione all’interno dell’UAAR stessa;
    5. ha la rappresentanza legale e rappresenta l’UAAR a tutti gli effetti, nei confronti di terzi e in giudizio.
  4. Qualora il segretario si dimetta prima della scadenza del suo mandato, il Comitato di coordinamento provvede a convocare un nuovo Congresso nazionale, nel quale si provvederà contestualmente all’elezione del segretario e del Comitato di coordinamento.
  5. Nel caso di morte del segretario o di sue dimissioni per motivi di salute, il Comitato di coordinamento elegge al proprio interno un nuovo segretario che resterà in carica fino al successivo Congresso ordinario.

Articolo 9

Tesoriere

  1. Il tesoriere è eletto dal Comitato di coordinamento, scelto tra i membri che ne fanno parte.
  2. Amministra il patrimonio dell’UAAR secondo le deliberazioni del Comitato di coordinamento e predispone i bilanci.
  3. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Articolo 10

Collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre soci eletti dal Congresso nazionale, che siano giunti almeno al quinto anno di iscrizione.
  2. Il Congresso elegge altresì due soci, con le medesime caratteristiche, come membri supplenti del Collegio. Essi subentrano ai membri effettivi in caso di loro morte, dimissioni o impedimento grave, secondo l’ordine stabilito dai voti ricevuti.
  3. Non possono far parte del Collegio dei probiviri i membri del Comitato di coordinamento, i coordinatori regionali, i coordinatori di Circolo e i referenti.
  4. Il Collegio dei probiviri interviene:
    1. sulle controversie sottopostegli dal Comitato di coordinamento;
    2. nei casi previsti dall’articolo 4 del presente statuto;
    3. per dirimere le controversie insorte tra i soci e gli organi dell’associazione;
    4. per dirimere eventuali conflitti di competenze tra gli organi dell’associazione;
  5. I probiviri eleggono al proprio interno un presidente.
  6. Il Collegio dei probiviri è convocato dal presidente: può altresì essere convocato da uno dei suoi membri, in caso di impedimento del presidente.
  7. In caso di controversie, deve deliberare entro sessanta giorni dalla richiesta.
  8. Per agevolare il proprio compito, il Collegio dei probiviri può discutere e deliberare anche con il supporto di ausilî telematici.
  9. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono valide se prese con il parere favorevole di almeno due suoi membri, e sono inappellabili.

Articolo 11

Coordinatori regionali

  1. Laddove è operativo più di un Circolo all’interno della stessa regione, i Coordinatori di detti circoli eleggono annualmente un coordinatore regionale tra i soci residenti nella regione, essi stessi compresi.
  2. I coordinatori regionali svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di loro competenza, rappresentando l’UAAR presso le istituzioni regionali, proponendo e coordinando iniziative comuni tra i Circoli della regione.
  3. Non possono essere eletti coordinatori regionali il segretario e i probiviri.

Articolo 12

Circoli

  1. I circoli sono ramificazioni territoriali che rappresentano l’UAAR a livello provinciale, nonché presso tutti i comuni della provincia della quale riuniscono i soci. Essi prendono il nome dal capoluogo provinciale.
  2. Svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di propria competenza.
  3. Sono di norma costituiti dal Comitato di coordinamento laddove vi sono almeno dieci soci dell’associazione residenti nella medesima provincia.
  4. La loro costituzione dev’essere autorizzata dal Comitato di coordinamento, ed eseguita tramite un responsabile nominato dallo stesso Comitato di coordinamento.
  5. Ove lo si ritenga opportuno in base al numero e alla distribuzione sul territorio dei soci, il Comitato di coordinamento può autorizzare la costituzione di più sedi diverse sullo stesso territorio provinciale, determinandone le competenze territoriali e il grado di autonomia reciproca; fatte salve la rappresentanza provinciale, nonché la competenza su tutto il residuo territorio della provincia, di quella del capoluogo.
  6. Il comitato di coordinamento può autorizzare la nascita di Circoli all’estero, con modalità, competenze e delimitazione territoriale, anche sopranazionale, stabilite caso per caso.
  7. I circoli eleggono al loro interno un coordinatore e un cassiere.
  8. Non possono essere eletti coordinatori di circolo i probiviri.
  9. Il coordinatore convoca il circolo al completo almeno una volta all’anno.
  10. Le deliberazioni dei circoli sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti (salvo quando si stabilisca espressamente una diversa maggioranza).
  11. Con periodicità annuale si svolge una riunione consultiva di tutti i coordinatori dei circoli.

Articolo 13

Referenti

  1. I referenti rappresentano l’UAAR a livello provinciale, nonché presso tutti i comuni della provincia, laddove non è stato costituito un circolo.
  2. Sono nominati dal Comitato di coordinamento.
  3. Svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di propria competenza, coordinando l’attività dei soci in vista della costituzione del circolo.
  4. Non possono essere nominati referenti i probiviri e i soci che ricoprono funzioni direttive in associazioni che perseguono scopi sociali affini a quelli dell’UAAR.
  5. Il comitato di coordinamento può nominare referenti all’estero, con modalità, competenze e delimitazione territoriale, anche sopranazionale, stabilite caso per caso.

Articolo 14

Presidenti onorarî

  1. I Presidenti onorarî sono personalità di chiara fama nominate dal Comitato di coordinamento.
  2. Hanno funzioni di mera rappresentanza.
  3. Non hanno obbligo di riunione né dispongono del diritto di voto.
  4. Supportano pubblicamente l’UAAR e i suoi scopi.

Articolo 15

Patrimonio

  1. L’UAAR può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
    1. quote e contributi degli associati;
    2. eredità, donazioni e legati;
    3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. I fondi a disposizione dell’UAAR sono depositati presso istituti di credito, bancario o postale, come stabilito dal tesoriere in accordo col segretario.
  3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo coincidono con l’anno solare.
  4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  5. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
  6. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale coerenti con gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto.

Articolo 16

Variazioni dello statuto

  1. Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi del Congresso, tranne per quanto riguarda il cambiamento della sede legale, della casella postale e dell’indirizzo del sito Internet, i quali possono essere modificati dal Comitato di coordinamento senza necessità di convocare un Congresso. In tal caso farà testo, anche legalmente, il verbale della riunione del Comitato di coordinamento.
  2. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile italiano.