Sentenza del TAR della Toscana n° 4082 del 4/10/2004

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

  • sul ricorso n. 2469/2001 proposto dalla DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO, in persona del Vescovo e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Borghi, Alessandro Giustini e Luca Casagni Lippi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via Frà Bartolomeo Buonvicini n. 21;
contro
  • Il Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Rino Gracili, con domicilio eletto in Firenze, via dei Servi n. 38;
PER L’ANNULLAMENTO
  1. della comunicazione del Sindaco di Civitella Val di Chiana 1° agosto 2001 prot. n. 11934;
  2. della comuncazione del Sindaco di Civitella Val di Chiana 1° agosto 2001 prot. n. 11933;
  3. di ogni atto ulteriore del Comune di Civitella in Val di Chiana ancorchè precedente, incognito e conseguente a quelli impugnati, afferente la determinazione della destinazione della percentuale della quota dell’8% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 22 aprile 2004 - relatore il Consigliere d.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti A. Giustini, G. Borghi, F. D’Addario delegato dall’avv. L. Casagni Lippi e C. Picchiotti delegato dall’avv. R. Gracili;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 14.11.2001, la Diocesi di Arezzo-Cortona-San Sepolcro, ente ecclesiastico legalmente riconosciuto, in persona del Vescovo e legale rappresentante, ha chiesto l’annullamento: a) della comunicazione del Sindaco di Civitella in Val di Chiana (AR) n. 11934 dell’1.8.2001, con la quale si informa che non è stata prevista la destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati nel 1999; b) delle ivi richiamate delibere G.C. n. 23/2000 e C.C. n. 51/2000, con le quali è stato approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 1999 e destinato l’intero avanzo di amministrazione accertato in quella sede; c) della comunicazione del Sindaco n. 11933 in pari data, con la quale si informa che anche per l’anno 2000 non è stata prevista la destinazione dell’8% degli oneri predetti; d) della richiamata delibera C.C. n. 63/2001 di approvazione del bilancio 2000; d) di ogni altro atto afferente la determinazione della destinazione della percentuale degli incassi degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Dopo aver ricordato che in più occasioni aveva richiesto al Comune di devolvere a suo favore la quota in questione per il 1999 e il 2000, ricevendone il diniego, formula i seguenti motivi: 1) incompetenza, se le comunicazioni del Sindaco siano da interpretare come atti decisori, perché la competenza al riguardo è del Consiglio comunale o della Giunta; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della legge n. 222/85, dell’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 52/99 anche in riferimento alle delibere della Giunta regionale toscana n. 767/2000 e del Consiglio regionale n. 84/1989 (art. 19), eccesso di potere per errata interpretazione di una disposizione normativa, errore, travisamento dei fatti, violazione di decisioni di altre autorità amministrative sovraordinate, sviamento di potere: ferma la riserva di motivi aggiunti avverso le ignote delibere richiamate nel corpo delle comunicazioni, l’autorità comunale non poteva disattendere la normativa pattizia concordataria (Accordo del 1984 e legge n. 222/85) che concerne gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e la legge regionale n. 52/99 non esclude la possibilità di devolvere alla Diocesi un’aliquota degli introiti in argomento, né si può invocare una presunta autonomia finanziaria del Comune per giustificarne l’operato.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, opponendosi al ricorso ed eccependone preliminarmente la tardività relativamente alla impugnazione delle delibere comunali regolarmente pubblicate e la carenza di interesse rispetto alle comunicazioni che non hanno carattere provvedimentale.

All’udienza del 22.4.2004 la causa è passata in decisione.

DIRITTO
  1. La controversia nasce dalle richieste (disattese), da parte della Diocesi di Arezzo-Cortona-San Sepolcro, di vedersi attribuita la quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune nel 1999 e nel 2000 da destinare a lavori di manutenzione straordinaria di parte del muro di cinta della casa canonica della Parrocchia di S. Maria Assunta e di opere di recupero da eseguire nella casa canonica di S. Michele Arcangelo di proprietà della stessa parrocchia. Poiché l’Amministrazione non aveva previsto l’attribuzione di detta quota a soggetti diversi dal Comune, il Sindaco informava la Diocesi richiedente delle determinazioni a suo tempo assunte nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni dall’art. 3 del d. lgs. n. 267/2000 e confermata dall’art. 19 della legge regionale n. 52/99 che aveva precisato la “facoltà” (e non l’obbligo) dei comuni di destinare tali somme ad altri soggetti.
    Questi i presupposti in fatto della vicenda, come ricostruiti sulla base della documentazione depositata.
    Con nota 26.2.2000 il Vescovo della Diocesi di Arezzo ha chiesto al Comune, ai sensi della legge regionale n. 41/84 (art. 14) e della delibera regionale n. 84/89, l’assegnazione del contributo dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, effettivamente riscossi dall’ente locale e relativi all’anno 1999, da destinare a lavori di restauro dei locali parrocchiali adiacenti la Chiesa di S. Martino a Viciomaggio di proprietà dell’omonima parrocchia.
    Con nota 9.2.2001-3.7.2001 l’istanza è stata modificata con riferimento a lavori più urgenti da effettuare su immobili della Parrocchia di S. Maria Assunta in Civitella Valdichiana (manutenzione straordinaria di parte del muro di cinta della casa canonica), in luogo della parrocchia di S. Martino a Viciomaggio, sempre in relazione alle somme introitate dal Comune nel 1999.
    Con nota 21.3.2000 lo stesso Vescovo ha chiesto che alla quota dell’8%, relativa al 1997 e già assegnata alla Parrocchia di S. Bartolomeo di S. Badia al Pino, sia aggiunta per il 1998 la quota già richiesta per la Parrocchia di S. Biagio a Ciggiano; per quest’ultima parrocchia ha chiesto contestualmente l’assegnazione della quota relativa al 2000.
    Con nota 4.7.2001 lo stesso Vescovo rinnova la richiesta di assegnazione della quota del 2000 per la canonica della Parrocchia di S. Maria Assunta anziché per la Parrocchia di S. Biagio a Ciggiano.
    Il Comune, con due note nn. 11934 e 11933 del 1.8.2001, ha risposto alla Diocesi che per l’anno 1999 non è stata prevista la destinazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione a soggetti diversi dal Comune, come risulta dalla delibera C.C. n. 51/2000 di approvazione del bilancio consuntivo 1999 e dalla delibera G.C. n. 23/2000 che aveva destinato l’8% all’abbattimento delle barriere architettoniche; e per il 2000 precisava che si era operato in maniera analoga visto che la legge regionale n. 52/99 aveva abolito l’obbligo di destinazione di cui alla legge regionale n. 41/84 e il bilancio consuntivo 2000 era stato approvato con delibera C.C. n. 63 del 30.6.2001; tutto ciò era avvenuto nel rispetto dell’autonomia finanziaria riconosciuta ai Comuni dall’art. 3 del d. lgs. n. 267/2000, confermata nella specie dall’art. 19 della legge regionale n. 52/99; aggiungeva quindi che si dichiarava disponibile ad esaminare le necessità della diocesi in sede di stesura del bilancio 2002.
    La Diocesi impugna sia le note del Comune sia le delibere ivi richiamate, che afferma di ignorare, e cioè le delibere C.C. nn. 51/2000 e 63/2001 e la delibera G.C. n. 23/2000.
  2. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni formulate dal Comune che sono fondate.
    Il ricorso è tardivo nella parte in cui si dirige avverso le delibere della Giunta e del Consiglio, regolarmente pubblicate in epoca di molto precedente il termine decadenziale; infatti la pubblicazione della delibera n. 63/2001, che è l’ultima in ordine di tempo, è avvenuta il 4 luglio 2001, mentre il ricorso risulta notificato il 14.11.2001.
    Per il resto il ricorso è inammissibile perché si dirige avverso mere comunicazioni del Sindaco circa le decisioni degli organi comunali e tali comunicazioni sono prive di autonomo carattere lesivo non avendo nessuna natura provvedimentale. Né è possibile che dette comunicazioni rimettano in termini il ricorrente che ha fatto decorrere il prescritto termine decadenziale.
  3. In ogni caso il ricorso non è fondato perché l’invocato art. 53 della legge n. 222/85 recante norme in materia di beni ed enti ecclesiastici, nel rinviare alla disciplina pattizia con la S. Sede, si riferisce letteralmente alla “costruzione” di edifici del culto cattolico e non sancisce nessun obbligo per l’autorità civile di accogliere le richieste delle autorità religiose relative alla manutenzione o al recupero di pertinenze religiose già costruite.
    Va premesso in via generale che l’art. 12 della legge n. 10/77 prevedeva che i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni edilizie fossero destinati, tra l’altro, al risanamento dei complessi edilizi dei centri storici e alle opere di urbanizzazione secondaria tra le quali rientrano gli edifici di culto.
    La norma non è stata più riprodotta nella legislazione urbanistica successiva per la ragione che tale vincolo di destinazione si poneva in contrasto con l’autonomia finanziaria dei Comuni riconosciuta dalla legge n. 142/1990 e ribadita dal t.u. n. 267/2000 (artt. 3, comma 4, e 149, comma 2).
    Per quanto attiene ai rapporti con la Chiesa cattolica, l’art. 5 della legge n. 121/85 dispone che l’ “autorità civile” terrà conto delle esigenze religiose per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto, ma non fissa un obbligo di finanziamento. Il sistema di finanziamento dell’edilizia di culto è oggi rifluito nel nuovo sistema finanziario di cui all’art. 47 della legge n. 222 cit. e cioè nella quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali dei contribuenti.
    Né la legge regionale n. 52/99 prevede l’ obbligo per i comuni di destinare proprie entrate specifiche a soggetti determinati, ma ha sancito la “facoltà” di tali determinazioni, ferma l’autonomia degli enti locali.
    Da tutto ciò deriva che legittimamente il Comune, nell’approvare i propri bilanci degli anni 1999 e 2000, abbia deciso di riservare quegli introiti a interventi determinati (es: abbattimento di barriere architettoniche) e cioè abbia destinato diversamente l’intero avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del bilancio.
  4. Il ricorso quindi non può essere accolto, ma le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione Terza, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe in parte irricevibile e in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 22 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
D.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere

F.to Eugenio Lazzeri
F.to Marcella Colombati
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 OTTOBRE 2004
Firenze, lì 4 OTTOBRE 2004

Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli