Vilipendio: estratti dal codice Rocco

Estratti dal codice penale del 1930

Articolo 402

(Vilipendio della religione dello Stato)

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Articolo 403

(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone)

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.

Articolo 404

(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose)

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Articolo 405

(Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico)

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

Articolo 406

(Delitti contro i culti ammessi nello Stato)

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.