Sentenza tribunale di Padova del 26 maggio 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA
- SEZIONECIVILE -
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
  • Dott. Vittorio ROSSI, Presidente
  • Dott. Alberto RASI CALDOGNO, Giudice Rel.
  • Dott. Giuseppe DE ROSA, Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO

con rito in Camera di Consiglio - nel procedimento iscritto al n. 3531/99 R.G. VOL. in data 15.10.1999, promosso con ricorso

DA

FRANCESCHETTI LUCIANO (Ricorrente) con il proc. e dom. avv. A. D’Agostino con studio in Padova, via Alessio n. 6

CONTRO

ARCIPRETE DUOMO D’ESTE DON DANILO SERENA (Resistente) con il proc. e dom. avv. L. Pilon con studio in Padova, via Farini n. 2.

OGGETTO: Ric. ex art. 29, co. VI° L. 675/96.

Il Collegio,

  • letto il ricorso proposto da Franceschetti Luciano ai sensi dell’art. 29 L. 31/12/1996 n. 675 contro il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 9/9/1999, che aveva rigettato il ricorso del Franceschetti nei confronti dell’Arciprete del Duomo di Este in merito al diniego di cancellazione dei proprî dati personali dai registri dei battesimi conservati presso la predetta parrocchia;
  • letta la comparsa di costituzione del resistente e le memorie depositate dalle parti;
  • sentite le parti e il Giudice relatore;
  • ritenuto quanto segue:
    • il ricorso del Franceschetti al Garante e il presente ricorso contro il provvedimento del Garante concernono il “trattamento” dei dati personali consistente nella registrazione del battesimo del Franceschetti nell’apposito libro della parrocchia e nella conservazione dell’atto così formato: in relazione a queste “operazioni” il Franceschetti ha chiesto la cancellazione della registrazione e ora, in via subordinata, la riduzione dei dati in forma anonima (art. 13 lett. c. 2 della legge citata);
    • le operazioni predette costituiscono attività strettamente connesse all’amministrazione del sacramento del battesimo, tanto che il loro compimento è imposto dell’ordinamento canonico al parroco del luogo, in cui si celebra il battesimo (v. comma 876 Cod. dir. Canonico).
    • In particolare, con riguardo alla conservazione dell’atto di battesimo, si osserva che essa appare necessaria per realizzare le finalità proprie della sua registrazione: è, questo, un principio che vale in genere per la registrazione degli atti, che anche nell’ordinamento civile è fatta per essere conservata nel tempo. Proprio per tali ragioni l’ordinamento canonico fa espresso divieto che venga cancellata la registrazione dei sacramenti;
    • è indiscutibile che l’amministrazione dei sacramenti concerne l’attività più squisitamente religiosa della Chiesa cattolica e attiene alla sua specifica missione spirituale e che la relativa disciplina fa parte dell’ordinamento istituzionale della Chiesa medesima. Si tratta, in altri termini, di attività che rientrano nell’ordine proprio della Chiesa, ossia in quell’ordine che lo Stato italiano riconosce come “indipendente e sovrano” (art. 7 Cost.): riconoscimento, questo, che implica anzitutto la scelta dello Stato di non interferire con lo svolgimento di tali attività, le quali di conseguenza non possono formare oggetto di sindacato da parte degli organi, sia amministrativi che giudiziarî, dello Stato. Questo principio vale, peraltro, nei limiti in cui gli atti dell’autorità ecclesiastica mantengano, anche per lo Stato, una rilevanza meramente interna a quell’ordinamento e non vengano a incidere su interessi, alla cui tutela lo Stato non può rinunciare: fra questi, in primo luogo, quei fondamentali diritti della persona che sono considerati inviolabili dall’ordinamento statale. Poichè nella materia, di cui ci occupiamo, non esiste alcuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa in ordine alle specifiche sfere di competenza, la loro delimitazione spetta in definitiva agli organi dello Stato preposti alla vigilanza e al “giudizio” nella suddetta materia (Garante e autorità giudiziaria): lo Stato, infatti, si riserva il potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica. È pertanto legittimo l’esercizio, da parte del Garante, della sua funzione di accertamento e controllo, al fine anzitutto di valutare se la fattispecie in esame sia (o meno) irrilevante per l’ordinamento statale, in quanto rientrante nell’esclusivo ambito propriamente confessionale;
    • la registrazione dell’atto di battesimo e la sua conservazione nei registri parrocchiali non ledono minimamente la libertà religiosa del Franceschetti: non gli hanno, infatti, impedito di abiurare la fede cattolica, né hanno posto qualche ostacolo alla sua pubblica professione di ateismo e a tutta l’attività che egli ha svolto quale membro di un’associazione di atei e agnostici.
    • Neppure esse possono considerarsi lesive della sua dignità personale, ove tale dignità venga valutata alla stregua non del soggettivo sentire dell’individuo, ma - com’è necessario - dei valori e dei criterî assunti dall’ordinamento dello Stato: per quest’ultimo non può certamente costituire una sorta di marchio infamante l’essere stato sottoposto a un rito proprio di una confessione religiosa da esso riconosciuta. Né infine esse - quali documentazioni di un fatto storico - violano il suo diritto a revocare la propria appartenenza alla Chiesa cattolica e a far risultare ciò anche pubblicamente, posto che egli ha ottenuto - in conformità alle vigenti norme dell’ordinamento canonico (v. art. 2 par. 9 del decreto della CEI 20/10/1999) - che la sua lettera, con la richiesta di cancellazione, venisse allegata all’atto di battesimo e conservata nel registro;
    • occorre oltretutto rilevare che le “operazioni” oggetto del ricorso coinvolgono anche diritti di altre persone: in primo luogo, dei genitori del Franceschetti, i quali, nel libero esercizio di un diritto ora costituzionalmente riconosciuto (art. 30 Cost.), hanno desiderato per il proprio figlio la somministrazione del sacramento del battesimo come espressione dei propri convincimenti religiosi e hanno perciò diritto che questa scelta - la quale attiene a una sfera di libertà personale anch’essa tutelata dalla Costituzione - rimanga documentata (anche dopo la loro morte) nelle forme, che essi stessi hanno accettato, richiedendo il battesimo;
  • ritenuto, in conclusione, che la registrazione del battesimo e la mera conservazione di quel dato nei libri parrocchiali svolge una funzione esclusivamente interna all’ordinamento della Chiesa cattolica, senza assumere rilevanza nell’ambito proprio dello Stato;
  • ritenuto equo compensare le spese del giudizio, a motivo della novità e complessità delle questioni dibattute;
P.Q.M.
  • rigetta il ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio.

Padova, 26/5/2000

Il Presidente

Depositato in Cancelleria il 29/5/2000
Il Cancelliere