Newsletter UAAR n° 38

(30 giugno 2004)

  1. ATTESA PER LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CROCIFISSO
  2. CROCIFISSI AI SEGGI: ANCORA PROBLEMI
  3. IL RICORSO UAAR CONTRO LA RAI
  4. È NATO IL CIRCOLO DI MODENA DELLUAAR

1. ATTESA PER LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CROCIFISSO

Come già comunicato con la Newsletter numero 36, il TAR del Veneto, con un’ordinanza del 14 gennaio 2004, ha rimesso alla Corte Costituzionale gli atti relativi al ricorso presentato dai coniugi Albertin (soci UAAR), che nel 2002 avevano chiesto al Consiglio d’istituto delle scuole statali frequentate dai figli che fossero rimossi i crocifissi dalle aule. Il pronunciamento della Corte Costituzionale è atteso per settembre, ma già sta crescendo l’attesa per una sentenza che potrebbe innovare profondamente il profilo della laicità italiana.

Nel frattempo, a testimonianza del fortissimo interesse per la vicenda, il 28 maggio si è tenuto all’Università di Ferrara un convegno dal titolo Laicità crocifissa?, a cui hanno partecipato molti noti giuristi italiani. La maggioranza si è espressa chiaramente per l’incostituzionalità della presenza del simbolo della Chiesa cattolica, nonostante alcuni minoritari distinguo (incostituzionale sarebbe l’obbligo di esposizione, non la facoltà: il crocifisso andrebbe rimosso solo quando qualcuno lo chiede, come in Baviera).

L’UAAR è quindi conscia della bontà delle proprie ragioni giuridiche, e confida nel successo della sua iniziativa legale. È peraltro altrettanto consapevole che intorno alla questione del crocifisso si muovono interessi che non hanno nulla a che fare con la legittimità della presenza dei simboli religiosi negli edifici pubblici. Un aspetto che, del resto, è stato evidenziato nella stessa premessa al convegno, citando Silvio Ferrari: «Il sistema di rapporti tra Stati e religioni appare oggi sottoposto a crescenti tensioni che minacciano di spezzarne l’equilibrio. La secolarizzazione delle scelte private non va più di pari passo con la laicizzazione delle istituzioni pubbliche: l’una procede senza rallentare, l’altra mostra qualche battuta d’arresto. La valenza culturale e identitaria del simbolo (il crocifisso - NdA) prevale sul suo significato di fede e consente pertanto di coagulare, attorno alla difesa di un simbolo cristiano, consensi molto più ampi di quelli che corrispondono al numero dei credenti o dei praticanti». Come, negli ultimi mesi, le disinvolte affermazioni di molti politici italiani hanno ampiamente dimostrato.

2. CROCIFISSI AI SEGGI: ANCORA PROBLEMI

In attesa della decisione della Corte Costituzionale, la situazione continua a rimanere estremamente confusa anche in materia di seggi elettorali. Le recenti elezioni europee e amministrative hanno testimoniato ancora una volta lo stato di “abbandono normativo” in cui versano i componenti dei seggi, tra circolari ministeriali datate, amministratori locali desiderosi di affiggere il simbolo cattolico, crocifissi presenti non si sa bene se per iniziativa scolastica o elettorale. Nella maggior parte dei casi il crocifisso non era comunque presente: una dimostrazione ulteriore della sua non indispensabilità per il corretto svolgimento del voto.

Alcuni soci UAAR che si sono invece imbattuti nel crocifisso hanno chiesto, ai proprî presidenti di seggio, di toglierlo, ottenendo risposte assolutamente variegate, dall’accoglimento della richiesta alla minaccia di una denuncia. L’unica cosa certa, in assenza di un qualsiasi criterio, è il diritto di ogni elettore a verbalizzare la propria protesta, ai sensi del DPR n. 361 del 30 marzo 1957.

3. IL RICORSO UAAR CONTRO LA RAI

Il TAR del Lazio, con sentenza del 18 maggio 2004, ha rigettato un ricorso dell’UAAR contro la RAI e la Conferenza Episcopale Italiana.

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti aveva infatti chiesto di poter godere delle stesse possibilità offerte alla Chiesa cattolica grazie alla delibera RAI che ha istituito la struttura denominata Rai - Vaticano; all’accordo stipulato con la Chiesa cattolica, e/o con enti della medesima confessione (come la CEI), relativi alla gestione del portale su Internet www.religionecattolica.rai.it; al tariffario in vigore per l’inserimento nel Televideo, a pagamento, delle notizie relative alle “Istituzioni” (pag. 400 di Televideo). Di fronte all’inerzia della Rai nell’avviare contatti volti alla conclusione di accordi per la gestione in comune di un portale per l’informazione sulle concezioni del mondo ateo alle medesime condizioni tariffarie praticate alle confezioni religiose, l’UAAR ha presentato un ricorso al TAR, denunciando la violazione degli artt. 22 e seg. della Legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal TAR del Lazio per tre motivi: il più risibile è quello secondo cui la richiesta UAAR è stata presentata a una società diversa (RAI Spa anziché Rai-Net Spa).

Un altro motivo addotto è stato che «Le associazioni agnostiche da un lato e le associazioni religiose dall’altro sono quindi portatrici di interessi specularmene contrapposti… È proprio la radicale estraneità, nei rispettivi ambiti, del laicismo e delle confessioni religiose che fa dubitare della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell’UAAR». Il Tribunale ha qui commesso un doppio errore: da una parte ha confuso l’ateismo/agnosticismo con il laicismo (si può essere atei senza essere laici ed essere laici senza essere cattolici), dall’altra ha dimostrato di non conoscere la sentenza 117/79 della Corte Costituzionale. Sostiene infatti tale sentenza che «l’opinione prevalente fa ormai rientrare la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall’art. 19, il quale garantirebbe altresì (analogamente a quanto avviene per altre libertà: ad es. gli articoli 18 e 21 Cost.) la corrispondente libertà “negativa”. Ma anche chi ricomprende la libertà di opinione religiosa del non credente in quella di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. … perviene poi alle stesse conclusioni pratiche, e cioè che il nostro ordinamento costituzionale esclude ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell’ateismo, non assumendo rilievo le caratteristiche proprie di quest’ultimo sul piano teorico».

Vi sarebbero quindi ampiamente i presupposti per un ricorso contro la sentenza del TAR. L’UAAR ha deciso di soprassedere, oltre che in base a considerazioni economiche (benché la stessa sentenza del TAR non l’abbia condannata al pagamento delle spese), anche e soprattutto per il terzo motivo per cui il ricorso non è stato accolto. Ancora una volta un tribunale ha rifiutato l’idea che un’organizzazione possa difendere i legittimi interessi degli atei e degli agnostici. Come per altre associazioni, impegnate su tematiche completamente diverse ma che si trovano nella medesima situazione, le strade per ovviare al problema sono sostanzialmente due: ricorrere attraverso singoli individui portatori di un interesse legittimo (ed è la strada intrapresa per il ricorso contro la presenza del crocifisso nelle scuole), oppure iscriversi all’elenco delle associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 7 della L. n. 383/2000, decisione allo studio del Comitato di coordinamento dell’UAAR.

4. È NATO IL CIRCOLO DI MODENA DELLUAAR

Il 29 aprile scorso è stato costituito il Circolo di Modena, il diciassettesimo dell’UAAR e il secondo nella regione emiliana. Coordinatore è stato nominato il Prof. Enrico Matacena. Il Circolo è contattabile all’indirizzo di posta elettronica modena@uaar.it.