Camera dei Deputati Proposta di legge n. 483 del 4/5/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GENTILI

Disposizioni in favore di una corretta informazione dell’opinione pubblica sulla ascientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l’uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe

Presentata il 4 maggio 2006

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge trova giustificazione nel fatto che, sempre di più e senza alcun controllo, proliferano su numerosi organi di stampa, riviste e trasmissioni radiotelevisive di vario genere (tra cui purtroppo anche alcuni giornali radio della stessa RAI), letture o esposizioni di oroscopi nonché di carte, numeri o pratiche analoghe di cui, come è ben noto, non vi è prova scientifica della validità predittiva.
Da alcuni anni l’Unione astrofili italiani ha intrapreso una battaglia informativa volta, quantomeno, a limitare i danni socio-culturali e, in alcuni casi, anche economici che derivano da questa pratica.
Non si tratta di una attività innocua, da prendere con simpatia e con indulgenza. In alcuni casi ha provocato vere e proprie tragedie economiche per alcune famiglie, sfociate in alcuni processi penali di risonanza nazionale.
Attraverso mezzi audio-visivi (oggi anche informatici), rischiano di essere perpetrate delle autentiche truffe in danno di persone in gravi difficoltà o non adeguatamente capaci di distinguere informazioni e miraggi.
La presente proposta di legge non prevede ovviamente il divieto di queste antiche pratiche ma solo un intervento informativo obbligatorio, da parte di tutti gli organi che ospitano dette attività (stampa, radio e televisioni), affinché sia ben messo in evidenza che le previsioni astrologiche o altre consimili «arti» non hanno alcun fondamento scientifico.

A ben vedere, onorevoli colleghi, vi è anzi la prova del contrario in quanto, come messo in evidenza da alcuni gruppi di ricercatori che hanno monitorato in modo scientifico tali attività, è emerso che le previsioni astrologiche preannunciate mai si sono verificate nei termini indicati, anche per fatti di rilevanza mondiale.
Del resto, già l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’articolo 5-ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001, e successive modificazioni, vieta lo svolgimento di attività di questo genere in fasce orarie che vanno dalle ore 7 alle ore 23. Inoltre, il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, all’articolo 9 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle comunicazioni del Comitato di controllo in materia, tra l’altro, di servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili, mentre il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede una tutela rafforzata in materia di televendite, comprese quelle di astrologia di cartomanzia ed assimilabili.
Ciò tuttavia non basta ed è compito del Parlamento prevedere un minimo di regolamentazione che, senza vietare comportamenti legati a libere scelte, obblighi però a una seria e puntuale informazione sui limiti oggettivi che queste pratiche presentano, proprio perché tali scelte, per essere libere, devono essere basate su un minimo di informazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di favorire una corretta informazione dell’opinione pubblica riguardo la ascientificità delle previsioni probabilistiche effettuate attraverso l’uso di oroscopi, carte, numeri o pratiche analoghe, e pubblicate a mezzo stampa, ovvero trasmesse da qualsiasi emittente radio-televisiva, ovvero diffuse mediante rete telematica o di telecomunicazione, ogni comunicato riportante le suddette previsioni è preceduto e seguito dall’avviso recante: «Le previsioni probabilistiche sono basate su elementi e su deduzioni che mancano di riscontro scientificamente provato».
2. L’avviso di cui al comma 1 è comunicato in voce nelle trasmissioni radiofoniche; con sottotitoli e in voce nelle trasmissioni televisive; in forma scritta nel caso di pubblicazioni a mezzo stampa o di diffusione telematica.
3. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le ulteriori modalità di trasmissione degli avvisi e il loro contenuto nonché le modalità di irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 2.

Articolo 2

(Sanzioni)

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai proponenti e ai produttori delle previsioni probabilistiche di cui all’articolo 1, comma 1, nonché ai titolari di concessioni o di autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi, una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro, se la diffusione delle suddette previsioni è avvenuta a livello regionale e sub-regionale, e da 4.000 euro a 40.000 euro se la diffusione è avvenuta a livello nazionale o interregionale.
2. In caso di diffusione per via telematica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può anche disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle previsioni.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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