Vademecum per non avvalersi dell’ora di religione

del Comitato Scuola e Costituzione

 

Premessa

L’attuale disciplina dell’insegnamento della religione cattolica discende dal Concordato fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (L.121/1985) e dalle Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (L.449/1994, 516 e 517/1988, 101/1989, 116 e 520/1995 con valdesi e metodisti, avventisti, pentecostali, ebrei, battisti e luterani; sono state siglate e devono essere convertite in legge le Intese con Testimoni di Geova e buddisti) e, per gli aspetti organizzativi, dalle successive Intese fra il Ministero della P.I. e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990).

Gli aspetti organizzativi sono stati oggetto di numerose circolari. Sulla materia vi sono state anche diverse sentenze del Tar e della Corte costituzionale.

All’insegnamento della religione cattolica e agli aspetti connessi sono dedicati gli articoli 309, 310 e 311 del Testo Unico (Decreto legislativo 297/1994).

Il quadro che emerge dal complesso delle norme e delle sentenze può essere così riassunto:

  • La scelta di frequentare o non frequentare l’insegnamento di religione cattolica è libera e non può dare luogo a discriminazioni.
  • Chi non sceglie l’insegnamento di religione cattolica non ha alcun obbligo.
  • La scuola ha l’obbligo di garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono.

La scelta

Scegliere se frequentare o no l’insegnamento di religione cattolica è un diritto, fondato sulla libertà di pensiero; deve avvenire liberamente, non deve comportare discriminazioni di alcun genere, ognuno è tenuto a dare e a pretendere il rispetto dovuto alle questioni di coscienza.

I genitori per i propri figli, e gli studenti, se maggiori di 14 anni, devono effettuare la scelta all’atto dell’iscrizione; là dove l’iscrizione avviene d’ufficio, la scuola deve comunque ogni anno fornire un’adeguata informazione e garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta (T.U. art.310).

I moduli

Devono essere consegnati ai genitori e agli studenti insieme ai moduli per l’iscrizione; se la scuola non provvedesse a consegnarli possono essere richiesti in qualunque momento, anche all’inizio dell’anno scolastico o ad anno scolastico già iniziato.

I moduli devono contenere la chiara indicazione delle quattro possibilità per gli allievi che non frequentano l’insegnamento confessionale:

  • attività didattiche e formative;
  • studio individuale;
  • nessuna attività:
  • non presenza nei locali scolastici.

Queste possibilità sono la traduzione in termini pratici della sentenza della Corte costituzionale (n.13/1991) che dichiara che chi non segue l’insegnamento della religione cattolica è in uno «stato di non obbligo»; nello stesso tempo la scuola è tenuta a garantire parità di diritti ed è comunque responsabile degli allievi presenti nei locali scolastici.

Le attività didattiche e formative («materia alternativa»)

Se vi sono richieste la scuola è tenuta ad organizzarle e non può sottrarsi per nessun motivo (C.M.368/1985). Sono deliberate dal collegio dei docenti e sono finanziabili con i fondi della scuola nel quadro degli artt.4 e 7 della legge n.517/1977 (C.M.302/1986).

Lo studio individuale

La scuola deve individuare locali idonei e assicurare adeguata assistenza didattica.

Nessuna attività

È un modo di dire paradossale; vuol dire che chi non frequenta l’insegnamento di religione cattolica non è tenuto a dichiarare come impiegherà il suo tempo. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.

Non presenza nei locali scolastici

Poiché chi non frequenta l’ora di religione cattolica non ha alcun obbligo, non è tenuto ad essere presente a scuola. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore: ciò è necessario nel caso di una collocazione oraria dell’irc nel mezzo dell’orario o alla fine delle lezioni: non è invece necessaria in caso di entrata alla seconda ora, perché la scuola in quel caso non ha alcun dovere di vigilanza sull’allievo (C.M.9/1991).

I genitori e gli studenti che non richiedono l’insegnamento religioso cattolico ricordino che:

  • non chiedono facilitazioni o privilegî, ma rivendicano diritti tutelati dalla Costituzione e dalla legge;
  • la scuola non deve in alcun modo interferire con le loro scelte religiose: quindi niente insegnamento diffuso della religione cattolica, niente atti di culto e immagini religiose;
  • chi non frequenta le lezioni di religione cattolica ha diritto di non essere presente a scuola, ma ha anche diritto, se lo desidera, ad attività e locali adeguati;
  • la scuola decide su eventuali «attività alternative» solo dopo aver sentito il parere di genitori e studenti;
  • la legge 241/1990 sulla «Trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione» dà diritto a i genitori e agli studenti maggiorenni di ottenere informazioni scritte su tutte le decisioni che riguardano bambini e ragazzi e la gestione della scuola;
  • l’iscrizione è valida anche se non si riconsegna il modulo per la scelta; infatti chi non richiede l’insegnamento di religione cattolica non è tenuto a dare alcuna spiegazione né a restituire il modulo. Comunque bisogna rispondere all’eventuale richiesta della scuola su come si intende trascorrere il tempo corrispondente all’insegnamento confessionale;
  • per legge la scelta si intende valida per tutto l’anno scolastico; tuttavia, trattandosi di un insegnamento che coinvolge la libertà religiosa e di coscienza, nessuno può obbligare un bambino o un ragazzo a frequentarlo contro la volontà sua e dei genitori.

Riferimenti normativi

  • L.121/1985 (di applicazione del Concordato);
  • L.449/1984, 516 e 517/1988, 116 e 520/1995 di applicazione delle Intese fra lo Stato e le minoranze religiose;
  • Dl 297/1994: Testo Unico
  • Dpr 751/1985 Intesa Ministero P.I. - CEI
  • Dpr 202/1990 (modifiche)
  • Sentenze Corte Costituzionale: 203/1989; 13/1991
  • C.M. 128, 129, 130, 131/1986 (regolano l’organizzazione dell’irc nei vari ordini di scuole); C.M. 9/1991 (applicativa della sentenza 13/91 della Corte Costituzionale)

Cambio della scelta espressa

Talvolta genitori o studenti desiderano modificare la scelta precedentemente espressa in ordine all’irc e la scuola si oppone adducendo motivi organizzativi e richiamando quanto previsto dall’Intesa Falcucci-Poletti richiamato successivamente nel T.U.

La bozza di lettera che segue evidenzia alcuni motivi per cui non si può in nessun caso obbligare allievi che non lo desiderino a frequentare un insegnamento confessionale.

A ciò si può aggiungere il fatto che la riduzione del numero degli allievi non ha alcuna conseguenza per l’irc, unico insegnamento per il quale si può costituire una classe anche con un unico allievo.

Gentile (dirigente scolastico)

siamo stati informati del fatto che i genitori di alcuni allievi della sua scuola, non desiderando che i loro figli frequentino le lezioni dell’insegnamento confessionale di religione cattolica, Le hanno chiesto di autorizzare il passaggio dei bambini dal gruppo di religione cattolica a quello di “attività alternative” e che questo passaggio non sarebbe possibile in quanto richiesto “fuori tempo massimo”.

Siamo consapevoli che la norma stabilisce che la scelta va effettuata al momento dell’iscrizione e che vale per tutto l’anno scolastico, ma riteniamo evidente che una disposizione dalle chiare finalità organizzative non può limitare diritti costituzionalmente tutelati quali la libertà di coscienza dei genitori e dei bambini e la responsabilità educativa dei genitori.

L’insegnamento religioso cattolico, infatti, non è una qualunque disciplina facoltativa che si attiva su richiesta e la cui frequenza non coinvolge in alcun modo la coscienza degli allievi: è una materia la cui connotazione confessionale è dimostrata, e sostenuta, dall’intera normativa che la riguarda, dal reclutamento e dalle condizioni di mantenimento in servizio dei docenti ai programmi.

Tale normativa è stata più volte oggetto di sentenze della Corte Costituzionale, che hanno evidenziato quanto sia sottile il confine fra costituzionalità e incostituzionalità in questa materia: in particolare le sentenze 203/1989 e 13/1991 hanno sottolineato come si debba considerare interesse prevalente quello della libertà religiosa e come solo la piena facoltatività dell’insegnamento confessionale permetta di considerarlo costituzionale.

Appare evidente che obbligare dei ragazzi, tanto più dei bambini, a frequentare un insegnamento confessionale contro la volontà dei genitori configurerebbe una gravissima lesione dei diritti loro e dei genitori: tanto grave da mettere in discussione la costituzionalità stessa della presenza dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola e da legittimare azioni anche legali dei genitori a tutela dei diritti propri e dei figli. E infatti tutti i casi simili a questo di cui siamo venuti a conoscenza nel corso di questi anni si sono risolti autorizzando gli allievi a non seguire (o, in qualche caso, a seguire) l’insegnamento confessionale anche in difformità dalla scelta precedentemente espressa.

Nella certezza che anche nella Sua scuola prevarrà un’interpretazione della legge attenta alla tutela della libertà religiosa e di coscienza di bambini e genitori e della libertà educativa dei genitori, restiamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e La salutiamo cordialmente.

    Cerimonie e atti di culto

    Nonostante sia una prassi diffusa, la legge non consente preghiere in classe e cerimonie e atti di culto a scuola e in orario scolastico. Ciò vale anche per le cosiddette visite pastorali o iniziative assimilabili (parroco, missionari e simili).

    Infatti:

    • Tutte le Intese fra lo Stato italiano e le minoranze religiose (leggi 449/84, 516 e 517/88, 101/89, 116 e 520/95) stabiliscono esplicitamente che eventuali cerimonie religiose non possono avvenire nel corso di altre materie.
    • Il Dl 297/94 (Testo Unico), art.311 stabilisce che “l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa… non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano… effetti comunque discriminanti”.
    • Il Tar dell’Emilia (giugno 1993) e il Tar del Veneto (marzo 1995) hanno accolto due ricorsi relativi a cerimonie religiose in orario scolastico. Contro le sentenze il Ministro non ha proposto appello e pertanto le sentenze sono valide a tutti gli effetti.
    • Le sentenze hanno evidenziato che le pratiche religiose non sono equiparabili a manifestazioni e attività extrascolastiche e che quindi esse non possono essere deliberate dagli organi collegiali.
    • Il Ministro della P.I. Lombardi, rispondendo al Comitato Scuola e Costituzione di Padova (prot.n.3084 C.M.) ha fatto riferimento alla sentenza del Tar Emilia Romagna e ha sostenuto “il principio, da me personalmente condiviso che la laicità dello Stato porta ad escludere che pratiche religiose o atti di culto possano aver luogo nei periodi destinati allo svolgimento delle normali lezioni”.

    N.B. I ricorsi al Tar erano stati presentati da genitori contro la Nota di Gabinetto n.13377 (13/2/1992) che prevedeva la libera partecipazione, in orario scolastico, a cerimonie religiose in seguito a delibere dei consigli di Circolo e di Istituto. E’ bene che i consigli sappiano che una loro eventuale delibera può essere impugnata per illegittimità: essa lederebbe il principio di laicità della scuola e il pari diritto degli allievi di usufruire di offerte formative valide per tutti gli alunni. E’ da sottolineare inoltre che il nuovo Concordato si riferisce esclusivamente all’insegnamento della religione cattolica, e non può essere invocato per autorizzare cerimonie e atti di culto.

    Scrutinio finale

    Già prima del “nuovo Concordato”, quando la religione cattolica (anzi: la Religione) era materia obbligatoria dalla quale si poteva essere “esonerati”, la valutazione di questa disciplina non era espressa con voti, non faceva media con le altre materie, non era oggetto di esami o di rinvio a settembre. Una legge del 1930 (n.824), all’epoca mai applicata, già prevedeva che “in luogo di voti e esami, viene redatta a cura dell’insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota da inserire nella pagella scolastica…”.

    Dopo il “nuovo Concordato” le modalità organizzative sono definite nel dpr 751/1985 (Intesa Ministero P.I - Cei) e nel dpr 202/1990 ( modifiche all’Intesa): la valutazione è oggetto di una nota separata da comunicare alle famiglie e “Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto dell’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

    Le modifiche dell’Intesa facevano seguito ad accesi dibattiti parlamentari sulla necessità di evitare discriminazioni e disparità di trattamento fra gli allievi, sia che avessero scelto o no l’irc, e mai furono sollevati dubbi sul fatto che con tale formulazione si volesse significare che il voto dell’insegnante di religione cattolica non poteva in alcun caso determinare la promozione o la bocciatura di un allievo.

    Dopo alcuni anni, tuttavia, il rispetto della norma cominciò ad attenuarsi e ripresero sia le polemiche all’interno dei consigli di classe che i pronunciamenti, contrastanti, di alcuni Tar.

    Una sentenza del Tar di Lecce, che attribuiva un ”carattere decisionale e costitutivo della maggioranza” al voto dell’insegnante di r.c. (1994), diede spunto ad un’interrogazione(n.4-11580). Il ministro della P.I Lombardi, rispondendo il 29.11.1995, ha ufficialmente ribadito l’interpretazione originaria: “…la normativa in esame non può che essere, ad avviso di questa Amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in un giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell’alunno alla classe successiva … Non sembra, infatti, che una pronuncia giurisdizionale, con effetti limitati al caso singolo, possa essere presa a riferimento ai fini di una radicale revisione dell’attuale regime giuridico.”

    Sulla stessa linea della non computabilità della valutazione dell’irc il Tar Piemonte (780/1996).

    Il Comitato nazionale Scuola e Costituzione ritiene che il voto dell’insegnante di religione cattolica non debba in nessun caso aver influenza sulla promozione, o non promozione, di un allievo: e ciò non solo per le norme succitate, ma anche, e soprattutto, in virtù del Concordato (art.9: “…senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”); questa interpretazione appare confermata dalla Corte costituzionale (sentenza 203/89): “Il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione”: ed appare del tutto evidente che, se la scelta di frequentare o no l’irc può incidere sull’esito finale, sussiste una palese discriminazione determinata da una scelta legittima attinente alla libertà di coscienza.

    Il “credito scolastico”

    Il “credito scolastico”, previsto nella normativa del nuovo esame di Stato, nella parte che riguarda la religione cattolica è la conseguenza e il segno della progressiva erosione per via amministrativa del carattere facoltativo dell’irc cui si tende ad attribuire, al massimo, un carattere di opzionalità con le “materie alternative”.

    L’O.M. 128/1999, infatti, stabilisce (art.3 punti 2 e 3) che “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo all deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete… ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica…” e che “l’attribuzione del punteggio… tiene conto… del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi”.

    Tutto ciò in lampante violazione del Concordato e delle Intese con le altre confessioni religiose, che stabiliscono che la scelta di avvalersi o no dell’insegnamento confessionale cattolica non deve dar luogo ad alcuna discriminazione, e delle sentenze della Corte Costituzionale (203/1989 e 13/1991) che hanno stabilito che gli allievi che non scelgono l’irc non hanno alcun obbligo, né di frequentare un altro insegnamento né di essere presenti a scuola, e che solo la piena facoltatività dell’irc permette di non considerare questo insegnamento incostituzionale.

    Infatti gli allievi che, esercitando un loro diritto costituzionale, non frequentano né l’irc né le attività alternative sono palesemente danneggiati e discriminati.

    Un ricorso al Tar contro l’O.M. è stato dichiarato inammissibile per motivi tecnici, ma il tribunale non ha rinunciato a dare il suo apporto alla “normalizzazione” dichiarando, indifferente alla Corte Costituzionale, che coloro che non vogliono irc o attività alternative sono dei fannulloni “né si può pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti” (Tar Lazio, 7101/2000).

    La questione della valutazione dell’irc ai fini del credito scolastico è stata oggetto di numerosi quesiti al Ministero: le risposte (F.A.Q. nel sito del Ministero negli a.s. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 hanno sempre sottolineato che l’irc o l’attività alternativa “non possono concorrere al calcolo materiale della media dei voti, ma i relativi docenti incaricati devono esprimere una propria specifica valutazione relativamente all’interesse mostrato e al profitto ricavato dall’insegnamento o dall’attività, che va ad aggiungersi alle altre componenti che contribuiscono a creare il credito scolastico”.

    Il Comitato nazionale Scuola e Costituzione ritiene che la contraddittorietà della normativa, che fa riferimento ad un giudizio dei docenti di r.c. e di attività alternative senza definirne le modalità, non autorizzi comunque che l’irc entri con valutazione a parte nel computo del credito scolastico che si basa sulla media dei voti (Dpr 323/1998) cui l’irc non concorre.

    Riferimenti normativi

    • L.121/1985 (di applicazione del concordato)
    • Dpr 751/1985 (Intesa Min.P.I.-Cei)
    • Dpr 202/1990 (modifiche all’intesa)
    • Sentenze: Tar Puglie n.5/1994 (a favore della computabilità del voto dei docenti di r.c.); Tar Piemonte n.780/1996 (contro la computabilità del voto dei docenti di r.c); Tar Toscana n.1089/1999 (a favore della computabilità del voto dei docenti di r.c.).
    • Interrogazione n.4-11580 e risposta del ministro Lombardi 29/11/1995
    • Dpr 323/1998
    • O.M. 128/1999.

    COMITATO NAZIONALE SCUOLA E COSTITUZIONE

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