Sentenza Corte di Cassazione numero 439 del 1° marzo 2000

Rifiuto dell’ufficio di scrutatore per motivi di coscienza legati alla presenza del crocifisso nei seggi elettorali - Giustificato motivo di rifiuto - Art. 108 D.P.R. del 1957 - Albo degli scrutatori - Nomina dell’ufficio di scrutatore - Presenza di simboli religiosi nei seggi elettorali - Contrasto con la libertà di coscienza individuale - Fondamento normativo dell’esposizione del crocifisso: circolari amministrative e regi decreti - Avvenuta abrogazione e contrasto con i principi di laicità e di eguaglianza.

(Cost. artt. 19, 8; art. 108 D.P.R. 361 del 1957; artt. 1-6 legge 95 del 1989; circ. min. p.i. 22 novembre 1922; circ. min. p.i. 26 maggio 1926; o.m. 11 novembre 1923, n. 250; circ. min. g. g. 29 maggio 1926, n. 2134/1867; artt. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965; all. c) r.d. 26 aprile 1928 n. 1297).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Udienza 1/03/2000 SENTENZA n. 439

Dott. Mariano Battisti, Presidente
Dott. Salvatore Bognanni
Dott. Nicola Colaianni
Dott. Luisa Bianchi
Dott. Carlo Licari

Ricorso proposto da: Montagnana Marcello avverso sentenza del 28/4/1999
CORTE APPELLO di Torino (II sez. pen.)

[condanna per aver rifiutato di assumere l’ufficio di scrutatore: art. 108, DPR 361/57]

Relazione: Luisa Bianchi

P.M. Dr. U. Geraci: conclude per il rigetto del ricorso

Difensore Avv. Rossomando: conclude per l’accoglimento del ricorso

  1. Marcello Montagnana veniva condannato dal pretore di Cuneo alla pena di lire 400.000 di multa per il reato di cui all’art. 108 d.p.r. 30/3/1957, n. 361, perché, designato in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994 all’ufficio di scrutatore del seggio elettorale n.71 presso l’ospedale S. Croce di Cuneo, all’atto dell’insediamento rifiutava di assumere l’ufficio senza giustificato motivo.
  2. Risultava, ed è peraltro incontroverso, che il Montagnana già prima dell’incarico aveva fatto presente con lettere indirizzate al comune di Cuneo e al presidente della Repubblica che egli avrebbe potuto svolgere le funzioni di scrutatore solo se fosse stato reso effettivo il rispetto della libertà di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun cittadino, e cioè se il ministero dell’interno avesse provveduto a rimuovere dai seggi elettorali, situati quasi tutti in sedi di istituzioni statali, simboli o immagini proprie di un’unica fede religiosa. A tali lettere non riceveva risposta, sicché, presentatosi all’ufficio elettorale al momento della costituzione, faceva inserire a verbale una dichiarazione con la quale ricordava di aver scritto le lettere sopra menzionate ed evidenziava che, pur constatando che nel seggio di sua competenza non era esposto il crocifisso, riteneva tale circostanza del tutto casuale e non motivata da un provvedimento della competente autorità che rimuovesse la situazione in tutto il paese, come necessario per risolvere una questione che egli aveva posto in via generale e non solo come espressione di intolleranza personale. Dichiarava che, pertanto, riteneva proprio dovere non accettare tale situazione, denunciandone l’incostituzionalità.

    Il pretore giudicava il motivo addotto dall’imputato non idoneo ad integrare una legittima facoltà riconosciutagli dall’ordinamento e quindi a giustificare il rifiuto opposto, ma, su impugnazione del Montagnana, la corte di appello di Torino assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, ravvisando invece una correlazione tra la sua condotta e l’invocato principio costituzionale della laicità dello Stato.

    Su ricorso del procuratore generale, tuttavia, questa corte annullava la sentenza con rinvio, cosi fissando il principio di diritto: «Il giusto motivo che consente di rifiutare l’esercizio del diritto di scrutatore nelle competizioni elettorali deve essere manifestazione di diritti o facoltà il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la posizione individuale, legittima e costituzionalmente garantita in modo prioritario, e l’adempimento dell’incarico al cui contenuto sia collegato con vincolo di causalità immediata».

  3. Il giudice di rinvio confermava la sentenza di condanna del pretore di Cuneo. Osservava la corte torinese che la presenza nei seggi elettorali, situati in sedi di istituzioni statali, di un simbolo proprio di una fede religiosa non poteva ritenersi idonea a creare alcun conflitto tra la posizione del M ontagnana di difesa della libertà dello Stato e della libertà di coscienza e gli specifici compiti cui egli era chiamato, ossia assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l’assenza di turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare; la presenza di quel simbolo era del tutto indifferente rispetto al contenuto dell’ufficio imposto all’imputato, così come indifferente all’esercizio del diritto di difesa era la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, parimenti contestato dall’imputato. Osservava ancora che lo stesso Montagnana aveva offerto una coerente spiegazione della sua condotta, quella cioè di voler ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità delle norme che impongono l’esibizione del crocifisso nelle sedi statali, in tal modo strumentalizzando la nomina.
  4. Ricorre per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza in quanto non applica correttamente il principio di diritto fissato dalla corte di cassazione.

    Deduce che la corte di appello, mentre correttamente ha ritenuto giustificato il motivo di rifiuto in quanto espressione del diritto a rivendicare il rispetto del principio di laicità dello Stato, erroneamente invece ha valutato il contenuto dell’incarico di scrutatore operando una confusione tra i compiti materialmente svolti dal medesimo (assicurare la regolare costituzione del seggio elettorale, l’assenza di turbative alle operazioni di voto e in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare) e il contenuto dell’ufficio, da individuarsi nell’attribuzione della veste di pubblico ufficiale.

    Dalla identificazione del contenuto dell’ufficio di scrutatore con il ruolo di pubblico ufficiale, rappresentante dello Stato nel corso delle operazioni elettorali, deriverebbe secondo il ricorrente un inevitabile conflitto con la coscienza di chi ritiene che sia stato violato il principio di laicità dello Stato: evidente, di conseguenza, la sussistenza di un vincolo eziologico tra il comportamento del prof. Montagnana, che ha inteso riaffermare la necessità che l’ordinamento garantisca in ogni sua manifestazione, e dunque anche nello svolgimento delle consultazioni elettorali, il rispetto del principio costituzionale della laicità dello Stato ed il rifiuto dal medesimo addotto di assumere l’ufficio stesso. Contraddittoria sarebbe, inoltre, la sentenza per aver riconosciuto l’esistenza dell’attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, escludendo invece la sussistenza del giustificato motivo di rifiuto.

  5. Il ricorso è fondato, giacché il giudice del rinvio non ha adempiuto all’obbligo di motivare la propria decisione secondo lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in tal modo svincolandosi dal compimento della particolare indagine - in precedenza omessa - di determinante rilevanza ai fini della decisione. All’enunciazione del principio di diritto sopra riportato, infatti, questa corte faceva seguire l’indicazione degli accertamenti e delle considerazioni omessi: rispettivamente, «l’esistenza del vincolo eziologico tra il rifiuto addotto ed il contenuto dell’ufficio imposto» e la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale, nel quale non era presente «alcun simbolo religioso».
  6. Fondamentale è il primo accertamento siccome determinante per stabilire il carattere diretto e immediato della causalità. Il contenuto dell’ufficio è stato individuato dalla corte nei compiti previsti dalla legge elettorale: la regolare costituzione del seggio elettorale, l’assenza di turbative alle operazioni di voto, la regolarità dello spoglio ed in definitiva la corretta manifestazione della volontà popolare. Cosi, tuttavia, essa riduce l’assunzione dell’ufficio, oggetto della previsione del reato contestato, all’espletamento dei compiti ad esso connessi, sui quali «non impingono» i principî richiamati dal ricorrente, che in nome di essi perciò semplicemente «strumentalizzava la nomina».

    Ma in realtà il contenuto dell’ufficio imposto consiste solo indirettamente, per conseguenza, nei compiti o nelle prestazioni ad esso connessi, ma direttamente ed immediatamente nella funzione di pubblico ufficiale che con la nomina si viene ad assumere (art. 40 co. 3 d.p.r. 30/3/1957, n. 361). Una volta designato, infatti, lo scrutatore svolge una pubblica funzione, un’attività, cioè, che è diretta manifestazione di pubbliche potestà o - in senso enfatico - dell’autorità dello Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 cod. proc. pen. novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 (cfr. Cass. sez. un. 24/09/1998, n. 10086, ced 211190). Il contenuto dell’ufficio è, quindi, quello di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Cass. sez. un. 27/03/1992, n. 7958, ced 191173): e, quindi, innanzitutto la «inserzione nell’ufficio» (Cass. 5/5/1992, n. 5332, ced 189972).

    È in relazione a questo immediato contenuto dell’ufficio che va quindi valutata l’esistenza del rapporto di causalità immediata con il motivo del rifiuto: ed essa, se pur dubbia o non appariscente in relazione ai singoli compiti assegnati allo scrutatore, riemerge allora con immediatezza. Infatti, il ricorrente ha rifiutato di «svolgere la funzione di scrutatore», piuttosto che i compiti ad essa connessi, e cioè l’inserzione come pubblico ufficiale in una amministrazione, che, non provvedendo «affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da tutti i seggi elettorali», non garantisce, contro il suo convincimento, «il rispetto della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino» e del «supremo principio costituzionale della laicità dello Stato».

  7. L’immediatezza, e non la strumentalità, del rapporto tra il rifiuto motivato ed il contenuto dell’ufficio imposto emerge da altre due considerazioni.
  8. La prima riguarda il fatto che il Montagnana non aveva il potere di impedire previamente l’insorgenza del conflitto che ha dato luogo al rifiuto. Prima, invero, delle modificazioni introdotte dall’art. 9 della l. 30/4/1999, n. 120, gli artt. 1, 3, 4, 5-bis e 6 della l. 8/3/1989, n. 95, come modificati dalla l. 21/3/1990, n. 53, prevedevano che l’albo degli scrutatori - all’interno del quale veniva sorteggiato il numero di nominativi pari a quello occorrente (art.6) - fosse formato a sua volta per sorteggio fra tutti gli iscritti nelle liste elettorali (art. 3) in un numero quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune (art. 1).

    A differenza dell’attuale disciplina - secondo cui l’albo degli scrutatori è formato su base volontaria e comprende, quindi, solo i nominativi degli elettori che desiderano essere inseriti in esso e ne fanno apposita domanda (art. 1 e 3 l. cit., come mod. dall’art. 9 l. 120/99) - la legislazione vigente all’epoca del fatto in esame prevedeva un albo formato su base obbligatoria, collegata a due fatti indipendenti dalla volontà del soggetto: iscrizione nelle liste elettorali e sorteggio. Si trattava, pertanto, di un ufficio non volontario ma, come definito nella sentenza di annullamento con rinvio, «imposto».

    Di conseguenza, all’epoca del fatto eventuali situazioni di conflitto interiore tra i propri convincimenti ed il contenuto dell’ufficio imposto non potevano trovare né la soluzione radicale, implicita nell’attuale disciplina, della pura e semplice rinuncia alla domanda né quella, comunque anticipata, della rinuncia, una volta sorteggiato il proprio nominativo, all iscrizione nell’albo: la rinuncia, infatti, era un atto non potestativo ma condizionato alla ricorrenza di «gravi, giustificati e comprovati motivi» (art. 3 cpv. l. cit.), la cui attualità andava evidentemente valutata rispetto al momento della formazione dell’albo e non a quello, futuro ed incerto, della nomina.

    Con riferimento a questo momento, perciò, la legislazione all’epoca vigente non offriva allo scrutatore sorteggiato e nominato altro rimedio di soluzione del conflitto che quello del rifiuto motivato dell’ufficio: posizione che il Montagnana assumeva ed esponeva con immediatezza dopo la comunicazione della nomina, come risulta dalla narrativa in fatto della sentenza impugnata.

  9. La seconda considerazione, che fa cogliere l’immediatezza del rapporto tra motivo del rifiuto e contenuto dell’ufficio imposto, scaturisce dalla portata dell’invocato principio di laicità dello Stato, che con quel contenuto ha in comune la nota dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), in funzione della quale va organizzato l’ufficio elettorale, in cui lo scrutatore è inserito, in particolare per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti dalla legge la libera espressione del voto.
  10. Il principio indicato implica un «regime di pluralismo confessionale e culturale» (corte cost. 12/4/1989, n. 203) e presuppone, quindi, innanzitutto l’esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata: infatti, anche «la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici» è garantita in connessione con la tutela della «sfera intima della coscienza individuale» (corte cost. 19/12/1991, n. 467) conformemente all’interpretazione dell’art. 19 Cost (che tutela la libertà di religione, non solo positiva ma - come riconosciuto dalla corte fin dalla sentenza 10/10/1979, n. 117, e ribadito da quella 8/10/1996, n. 334 - anche negativa: vale a dire, anche la professione di ateismo o di agnosticismo) e all’art. 9 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con l. 4/8/1955, n. 848 (che tutela la libertà di manifestare «la propria religione o il proprio credo»).

    Il detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi. Infatti, il concetto di laicità affermato con la sentenza 203/89 cit. non coincide con quello classico ed autorevolmente sostenuto in dottrina della irrilevanza, e quindi indifferenza, dello Stato ma, all’opposto, «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

    Si tratta in questo senso di una laicità positiva o attiva, intesa come compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti (art. 3 cpv. Cost.) in modo da «uniformarsi» (corte cost. 27/4/1993, n. 195) a «quella distinzione tra «ordini» distinti, che caratterizza nell’essenziale il fondamentale o «supremo» principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato» (corte cost. 8/10/1996, n. 334).

    Così, per esempio, l’eliminazione, operata da quest’ultima sentenza come dalla precedente 5/5/1995, n. 149, dalla formula del giuramento di ogni riferimento alla divinità, sul presupposto che «la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato», neutralizza l’efficacia civile, cioè il valore pubblico e strumentale ai fini dello stato, del fattore religioso: non esclude dalla sfera pubblica gli atti di valenza religiosa e non modifica, quindi, ne riduce il tasso di pluralismo, ma all’opposto va «nel senso di un ordinamento pluralista che, riconoscendo la diversità delle posizioni di coscienza, non fissa il quadro dei valori di riferimento e quindi né attribuisce né esclude connotazioni religiose al giuramento ch’esso chiama a prestare».

  11. La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale, che è la condizione a cui l’odierno ricorrente aveva subordinato l’espletamento della funzione di scrutatore = pubblico ufficiale imparziale, si muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.
  12. Invero, il «ritorno» con l’avvento del fascismo del crocifisso nelle aule delle scuole elementari (circ. min. p.i. 22/11/1922) e poi di ogni ordine e grado (circ. min. p i. 26/5/1926). nonché negli uffici pubblici in genere (o.m. 11/11/1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie (circ. min. g. g. 29/5/1926, n. 2134/1867), è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale: tanto emerge, per esempio, dalla circ. 26/5/1926 cit., secondo cui si tratta di fare in modo che «il simbolo della nostra religione, sacro alla fede e al sentimento nazionale, ammonisca ed ispiri la gioventù studiosa, che nelle università e negli studi superiori tempra l’ingegno e l’animo agli alti compiti cui è destinata».

    Diametralmente opposta, com’è evidente, la laicità come «profilo della forma di stato delineata nella carta costituzionale della Repubblica» (corte cost. 203/89 cit.). In particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia.

    Anche per tal via, quindi, si conferma l’immediatezza del rapporto tra motivo del rifiuto e contenuto dell’ufficio imposto. Ma se ne ricava pure - va osservato anche al fine di valutare la serietà e la responsabilità della posizione del ricorrente - l’attuabilità della condizione da lui posta, non impossibile in quanto non estranea agli ordinari poteri della pubblica amministrazione perché richiedente, per esempio, solo un intervento legislativo. Come risulta dalle citazioni, infatti, il crocifisso è ricompreso tra gli arredi delle aule e degli uffici da una serie di circolari ministeriali, destinate alle autorità subordinate, la cui modificazione rientra pienamente nel potere dell’amministrazione pubblica.

  13. Invero, la «mancanza di un espresso fondamento nominativo» risulta riconosciuta in via amministrativa nella nota del ministero dell’interno 5/10/1984, n. 5160/M/1, in risposta ad un quesito posto dal ministero della giustizia (prot. 612/14.4 del 29/5/1984) sul mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie. Vero è che, ciononostante, quell’amministrazione ritenne tuttora valide le motivazioni delle circolari citate alla stregua dell’art. 9 degli accordi di modificazione dei patti lateranensi, ratificati con legge 25/3/1985, n. 121, secondo cui «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e tenuto conto che il crocifisso è «il simbolo di questa nostra civiltà», «il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica». Ma si tratta di motivazioni prive di fondamento positivo e divenute, comunque, insostenibili alla luce della successiva giurisprudenza costituzionale.
  14. Infatti, il riconoscimento contenuto nell’art. 9 l. cit. è privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo all’assicurazione dell’insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: corte cost. 14/1/1991, n. 13). Esso, quindi, non vale ad autorizzare l’amministrazione pubblica ad emanare norme interne dal contenuto più disparato ed in particolare sull’affissione del crocifisso, per giunta non a richiesta delle persone che le frequentano (come nel caso dell’istruzione religiosa) ma obbligatoriamente.

    Neppure è sostenibile la giustificazione collegata al valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva e, quindi, secondo un successivo parere del consiglio di stato 27/4/1988, n. 63, «universale, indipendente da una specifica confessione religiosa». In altro ordinamento dell’unione europea s’è ritenuto, viceversa, una sorta di «profanazione della croce» non considerare questo simbolo in collegamento con uno specifico credo (cosi Bundes Verfassungs Gericht, 16 maggio 1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’affissione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche della Baviera per la conseguente influenza sugli alunni obbligati a partecipare alle lezioni confrontandosi di continuo con siffatto simbolo religioso).

    Ma anche nel nostro ordinamento la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall’art. 3 cost., come ha recentemente ricordato corte cost. 14/11/1997, n. 329, laddove ha sottolineato - con un’affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell’art. 404 c.p. ivi scrutinata - come «il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell’art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione». E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l’esposizione del solo crocifisso.

    D’altro canto, la motivazione del consiglio di stato, siccome fondamentalmente basata sul non contrasto tra il principio di uguale libertà delle confessioni religiose e l’esposizione del simbolo indicato, è testualmente mutuata, con gli aggiustamenti richiesti dal caso, da corte cost. 28/11/1957, n. 125, riguardante la diversa tutela penale stabilita dall’art. 404 c.p. Ma quella posizione, che attribuiva alla religione cattolica un valore politico - simbolo della «civiltà e della cultura cristiana», come ripete il consiglio di stato -, già ridimensionata da corte cost. 28/7/1988, n. 925, è stata espressamente superata da corte cost. 329/97 cit., che ha evidenziato come la visione, strumentale alle finalità dello stato, della religione cattolica come «religione dello Stato» «stava alla base delle numerose norme che, anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato»: che è all’evidenza il caso anche delle norme sull’esposizione dell’immagine del crocifisso.

    Va per completezza rilevato che accanto alle norme interne dettate con le ricordate circolari se ne rinvengono altre di natura regolamentare, contenute nell’art. 118 r.d. 30/4/1924, n. 965, e nell’All. c) r.d. 26/4/1928, n. 1297, e ritenute da cons. stato cit. non incise dagli accordi di modificazione dei patti lateranensi, siccome precedenti quei patti. Tali norme secondarie riguardano solo le scuole elementare e media e si connettono all’art. 140 r.d. 15/9/1860, n. 4336, contenente il regolamento per l’istruzione elementare di attuazione della 1. 13/11/1859, n. 3725 (cosiddetta legge Casati), che prescriveva appunto il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.

    Esse, quindi, non diversamente da quella legge, trovano fondamento nel principio della religione cattolica come sola religione dello stato, contenuto nell’art. 1 dello statuto albertino: principio che proprio il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del 1984 considera espressamente - se pur ve ne fosse stato bisogno dopo l’entrata in vigore della Costituzione - non più in vigore, con conseguenti ricadute implicite sulla normativa secondaria derivata. Il rapporto di incompatibilità - nel detto parere sbrigativamente ritenuto insussistente con i sopravvenuti Accordi del 1984, rilevante per l’abrogazione ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente non con quelle norme regolamentari bensì con il loro fondamento legislativo: l’art. 1 dello statuto albertino espressamente dichiarato non più in vigore «di comune intesa» (preambolo del prot. add.) con la Santa Sede.

    Va pure aggiunto che, peraltro, quelle norme, in quanto non prevedono una rimozione del simbolo religioso ogni volta che l’aula venga messa a disposizione dell’amministrazione dell’interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si pongono - non diversamente da quelle interne - in contrasto con lo spirito garantistico ed imparziale della superiore legislazione elettorale: la quale si preoccupa di impedire forme simboliche di comunicazione iconografica, non ammettendo per esempio «la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi» (art. 14 u. co. d.p.r. 361/57 e succ. mod.).

    Sta di fatto, tuttavia, che la condizione apposta dal ricorrente non si è verificata e che egli ne ha tratto motivo, al momento dell’assunzione dell’ufficio, per non ritenere garantito il principio di laicità dello stato e quindi - con un rapporto tra causa ed effetto - di imparzialità della propria funzione di scrutatore, inducendolo ad un’azione di rifiuto adeguata a tali principî costituzionali.

  15. Il secondo punto rimesso dalla sentenza di annullamento alla considerazione del giudice di rinvio riguardava la specificità della situazione esistente nel seggio elettorale di destinazione del Montagnana, nel quale non era presente alcun simbolo religioso.
  16. Esso non è oggetto di specifica considerazione della Corte torinese, che si limita ad invocarlo incidentalmente a sostegno della tesi, sopra confutata, della «indifferenza della presenza di quel simbolo rispetto al contenuto dell’ufficio imposto all’imputato». La valutazione è, comunque, erronea non solo per i motivi sopra sviluppati ma anche per l’implicita esclusione della giustificatezza del motivo del rifiuto pure in assenza del simbolo religioso nel seggio di destinazione.

    Si rileva in proposito dalla sentenza impugnata che il motivo addotto dal ricorrente riguarda, insieme al rispetto della laicità, la «libertà religiosa e di coscienza», cui egli immediatamente dopo la comunicazione della nomina aveva scritto nella lettera al Presidente della Repubblica di «non intendere rinunciare». Fin dall’inizio, quindi, e non solo al momento dell’immissione nell’ufficio, era stato denunciato il rischio - non circoscritto allo specifico seggio di designazione ma riferito all’intera organizzazione elettorale in relazione alla dotazione obbligatoria di arredi dei locali, comprendente il crocifisso - di un grave turbamento di coscienza a causa del conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza sulla necessaria garanzia di laicità e di imparzialità di quell’ufficio (secondo una dinamica analoga a quella analizzata per esempio da corte cost. 149/95 cit.).

    Ora la libertà di coscienza, prospettata per dir così a tutto tondo, non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell’agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l’intera amministrazione (sarebbe come se la «obiezione di coscienza» al servizio militare per opposizione all’uso delle armi ex art. 1 l. 8/7/1998, n. 230 non fosse esercitabile da parte del cittadino destinato a compiti meramente amministrativi). Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione.

    La libertà di coscienza, infatti, è un «bene costituzionalmente rilevante» (sent. 18/7/1989, n. 409) e quindi «dev’essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana» (sent. 5/5/1995, n. 149, che richiama la n. 467 del 19/12/1991), al punto che la stessa libertà religiosa ne diventa una particolare declinazione: «libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa» (sent. 334/96 cit.). Ne consegue che questa libertà, nel «pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona» (sent. 3/12/1993, n. 422), va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento, operate dall’alta corte alla luce di quel parametro.

  17. Ma nel caso non si pongono problemi a livello costituzionale giacché il bilanciamento degli interessi è già assicurato nella previsione penale dalla clausola del giustificato motivo, la cui nozione, ricorrente anche in altre leggi speciali, è più ampia delle generali cause di giustificazione: non coincide, per esempio, con lo stato di necessità (Cass. 20/4/1988, ced 178777) e si estende alle «valide ragioni» (inerenti alla diversa e specifica destinazione delle armi improprie: Cass. 5/12/1984, ced 166960), pur se putative (1/7/1989, ced 181694).
  18. In sostanza si tratta di una nozione che non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità - sotto il profilo etico e sociale - del motivo che determina direttamente il soggetto ad un certo atto o comportamento (così, con riferimento alla nozione di giusta causa, alla cui assenza secondo l’art. 616 secondo comma cod. pen. consegue la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, Cass. 10/7/1997, n. 8838, ced 208613).

    Nella specie non è dubitabile la liceità - ed anzi, come ricordato dall’imputato, il particolare valore morale e sociale, riconosciutogli con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p - del motivo da lui addotto: vale a dire il rispetto del principio di laicità e della libertà di coscienza, che ha direttamente determinato il rifiuto e che, rendendolo non contraddittorio con i valori costituzionali, ne esclude perciò l’antigiuridicità.

    Un’interpretazione realistica, che collochi il «giustificato motivo» nel contesto di azione e comunicazione determinato dalla carta costituzionale, svolge una funzione adeguatrice all’eliminazione della rilevanza preminente ed esclusiva per l’addietro assegnata ai simboli della religione cattolica, in quanto strumentalmente assunta come religione dello stato. Invero, nella motivazione della sentenza 440/95 cit., in forza della quale la bestemmia contro i «simboli e le persone venerati nella religione dello Stato», tra cui il crocifisso, non è più preveduto dalla legge come reato, la corte costituzionale indica l’obiettivo di una tutela non discriminatoria ma pluralistica di «tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse»: pluralismo garantito dal supremo principio di laicità dello stato, che induce a preservare lo spazio «pubblico» della formazione e della decisione dalla presenza, e quindi dal messaggio sia pure a livello subliminale, di immagini simboliche di una sola religione (come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all’art. 3 Cost.), ad esclusione delle altre.

    Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.

Il fatto, pertanto, non costituisce reato e la sentenza va annullata senza rinvio.

PQM

La corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Roma, 1 marzo 2000

Il presidente (Mariano Battisti)

L’estensore (Nicola Colaianni)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV sezione Penale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI - 6 Aprile 2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli