OnUS: Oneri di Urbanizzazione Secondaria o Oneri dei Sudditi?

di Marco Accorti. Da L'Ateo n. 72, 6/2010.

 

Due anni fa l'UAAR ha promosso la campagna “Oneri” per la raccolta di dati sui fondi che i Comuni destinano alle “Chiese” come oneri di urbanizzazione secondaria (OnUS) [1]. L’obiettivo era capire come e quanto l'attribuzione degli OnUS influisse sui bilanci comunali, ma quando fu dato l’avvio alla campagna non sapevamo certo a cosa saremmo andati incontro: era un buco nero mai indagato da alcuno e avremmo dovuto almeno domandarci perché nessuno se n’era mai occupato [2]. Fra l’altro nessuno di noi era esperto in campo amministrativo né tanto meno in diritto e forse fu proprio l’incoscienza dovuta alla mancanza di una specifica competenza a farci fare questo salto nel buio. L’aver anticipato la nostra imperizia è per mettere le mani avanti riguardo al marasma di norme in cui ci siamo impaniati senza riuscire a dare un quadro completo delle normative vigenti. Diciamo che questo sporco lavoro qualcuno doveva pur cominciare a farlo e quindi ben vengano critici capaci di raccogliere il testimone per portare chiarezza e completezza.

Adesso, a distanza di un biennio, se su queste pagine non è possibile per ragioni di spazio entrare nei particolari [3], vale la pena di fare il punto nel momento in cui da responsabile della campagna passo la mano affinché altri rilancino questa indagine e nuovi soci vadano a far le pulci alle loro amministrazioni per non subire questi "Oneri dei Sudditi". Per prima cosa merita sottolineare che per la prima volta l’UAAR si è misurata con una vera e propria inchiesta dimostrando – pur nel silenzio del lavoro minuto e paziente – di avere fra i soci potenzialità notevoli da prefigurare ben altri e più ambiziosi progetti.

Al momento sono stati censiti 870 atti relativi a 199 Comuni (2,5% del totale) di 45 Province (35,5% del totale) e di 11 Regioni. Non molto considerando che i Comuni italiani sono 8094, le Province 110 e 20 le Regioni. Ma siamo solo all’inizio.

Regioni da cui si sono raccolti i dati

Regione Atti Note Tot. Noti Tot.
Piemonte 48 5 8 13 1.206
Lombardia 50 7 12 12 1.546
Veneto 183 6 7 48 581
Emilia-Romagna 182 7 9 34 341
Toscana 256 8 10 46 287
Marche 1 1 5 1 246
Lazio 2 1 5 1 378
Abruzzo 5 2 4 2 305
Campania 5 1 5 1 551
Puglia 122 4 6 37 258
Sardegna 16 3 8 4 377
Totale 870 45 79 199 6.076
Altre/i   65   7.895  
Tot. Italia   110   8.094  
           

Raccolta dati

Alla raccolta hanno partecipato oltre 50 soci dimostrando quel senso di collaborazione che porta risultati e le informazioni sono confluite tutte sul desktop di Luigi Feruglio che con pazienza e accuratezza le ha inserite in una banca dati aggiornata periodicamente e resa disponibile nel sito. Le strade seguite per la raccolta della documentazione nei vari Comuni sono state molteplici, come molteplici sono state le modalità con cui i Comuni hanno risposto.

In breve sintesi le richieste di conoscere la distribuzione degli OnUS sono state fatte per e-mail o direttamente allo sportello URP. Molti Comuni hanno sollecitato la presenza del richiedente per compilare una domanda ufficiale secondo le norme dell’Accesso agli Atti; altri, che hanno accettato la richiesta per e-mail, hanno inviato in allegato le delibere o addirittura una puntuale tabulazione dei dati necessari senza aggravi di spesa; in alcuni casi è stato invece necessario ritirare gli atti personalmente per pagare le fotocopie; in altri casi ancora sono stati spediti per posta ed è bastato un versamento in conto corrente per saldare il servizio. Infine, alcuni Comuni ci hanno semplicemente comunicato, come da noi richiesto, il link da cui scaricare gli atti.

Purtroppo poche sono le amministrazioni che hanno informatizzato le delibere, meno ancora sono quelle che le rendono disponibili in rete e anche quando sono presenti spesso non sono facilmente accessibili o sono interrogabili solo a patto di conoscere esattamente gli estremi del documento cercato. In altri casi non sono disponibili in quanto è presente in rete solo una scelta delle delibere filtrata con criteri non sempre riconducibili ai limiti previsti dalla legge in quanto gli OnUS rientrano a pieno titolo fra le delibere di dominio pubblico.

Rari sono i Comuni che abbiano rifiutato le richieste e fra questi si sono distinti Faenza, capitolata però dopo il martellamento incessante dei nostri soci e Laterza (TA) che, nonostante il fermo e continuo assedio dei compatei corroborati anche da un avvocato, resiste ancora nel diniego con un florilegio di istanze di rifiuto del responsabile degno di concorrere al posto del Bernard dell’Immortalità di Milan Kundera al premio di “asino integrale”.

Le ostruzioni incontrate fino ad oggi, e poi risolte, sono risultate riconducibili alle cause più disparate: si va dalla difficoltà a trovare gli atti richiesti, spesso noti solo ad un unico incaricato, fino alle infinite priorità che gli impiegati comunali dovevano espletare. Molte mancate risposte non possono essere attribuite con certezza a negligenze dei Comuni, ma a difficoltà di comunicazione informatica o di carattere relazionale: in qualche caso la richiesta formulata inizialmente è risultata non ben comprensibile o, anche questo è stato verificato, è risultata incomprensibile per l’assoluta non conoscenza da parte dell’impiegato del tema trattato. Non ultime le difficoltà di recuperare molte delibere richieste per e-mail, alcune delle quali, pur disponibili solo se ritirate di persona, ancora giacciono negli uffici comunali per impedimenti legati alla necessità di spostamenti disagevoli.

Insomma, una bella dimostrazione di partecipazione dei soci in cui ognuno ha messo del suo e si è tolto di “tasca propria” tempo, denaro e disponibilità. Ma va dato anche atto alla maggior parte del personale delle amministrazioni comunali di aver dimostrato una disponibilità ed una competenza superiore ad ogni rosea aspettativa. Come spesso capita i pregiudizi sono dovuti solo alla non conoscenza.

Edilizia di culto e ... leggi, leggine, commi e codicilli

Per cominciare definiamo subito cosa s’intende per edilizia di culto [4]. Sono definite “attrezzature di interesse comune di tipo religioso” che costituiscono opere di urbanizzazione secondaria [5]: (a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici; (b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri di culto; (c) gli immobili adibiti nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali e ricreative, che non abbiano fini di lucro. Notiamo subito quanto sia opinabile e aggirabile questo “senza fini di lucro” nei casi delle “attività educative, culturali, sociali e ricreative” dal momento che è nota ad esempio l’attività alberghiera che le diocesi celano dietro i muri di ex conventi.

La madre di tutti gli OnUS è la cosiddetta legge Bucalossi [6] in cui si destina alle autorità ecclesiastiche una quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria per l’edilizia di culto (art. 12). Spetta poi alle Regioni legiferare in conseguenza dando specifiche indicazioni comportamentali ai Comuni. Da qui comincia la confusione perché con i rinnovi quinquennali della legge, previsti ma non sempre attuati dal ’77 ad oggi, ogni Regione ha assunto comportamenti diversi. E se ogni Regione ha variamente interpretato la legge da cui deriva questa tassa occulta, ogni Comune ci ha poi messo del suo con regolamenti, valutazioni, recepimenti che impediscono d’individuare un modello unico di riferimento.

Allo stato attuale abbiamo informazioni, peraltro spesso parziali, solo riguardo a Comuni di Regioni che in qualche modo hanno legiferato in questo senso e di cui siamo riusciti a trovare gli estremi legislativi. L’unica costante è il ruolo egemone della CCAR (Chiesa Cattolica Apostolica Romana) che attraverso le diocesi si pone come unico interlocutore fra le parrocchie, accentrandone se non sollecitandone le richieste, e le Istituzioni da cui riceve i fondi.

L’edilizia finalizzata al culto è risultata un terreno in cui lo spargimento di denaro pubblico è terra di prebende da parte di ogni organismo amministrativo centrale e periferico. Con la scusa, o con la motivazione, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà degli Enti ecclesiastici, vengono finanziati tutti gli immobili di proprietà ecclesiastica esistenti nel territorio delle Regioni (Chiese, opere parrocchiali, sedi associative, ecc.), indipendentemente dal loro reale valore artistico e dalla loro funzione sociale, con fondi provenienti dalle più diverse origini. E la cosa è tanto lucrosa che per la gestione del patrimonio immobiliare della CCAR sono previste almeno due autorità formalmente diverse: l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, sezione beni ambientali e architettonici e le Consulte regionali per i Beni Culturali Ecclesiastici, dipendenti dalla Consulta nazionale che poi non è altro che un’emanazione del precedente Ufficio. Sul campo ci sono poi le varie curie che con società più o meno di comodo gestiscono i patrimoni immobiliari locali. Ovviamente il tutto dipende direttamente dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Un intreccio perverso per cui la fittizia molteplicità dei questuanti, in sinergia con il frazionamento delle fonti istituzionali e private di finanziamento, fa sì che sia praticamente incontrollabile non solo la moltiplicazione dei contributi che la CCAR incamera, ma anche come li ... cementifichi: il settore è talmente consistente che alla Fiera di Vicenza, il 12-15 marzo 2011, si svolgerà “Koinè, XIV rassegna internazionale di arredi, oggetti liturgici e componenti per l’edilizia di culto”.

Tassa occulta

La richiesta rivolta ai Comuni riguardava le attribuzioni dal 2000 in poi, ma sia dalla rete sia dagli stessi Comuni abbiamo raccolto anche dati relativi agli anni precedenti. Si tenga presente che l’individuazione dell’importo realmente disponibile è possibile solo a fine anno finanziario per cui è norma che il relativo bando venga differito almeno all’anno successivo se addirittura non disponibile dopo un altro anno. Questo ha fatto sì che al momento dell’indagine sono ancora da evadere richieste del 2006 e 2007 dal momento che molti bilanci sono ancora provvisori a distanza di anni in quanto numerosi Comuni non riescono a chiuderli nei tempi di legge.

Alcuni Comuni, per ovviare a questi ritardi, stanziano i fondi su base presunta, altri prevedono importi fissi non si sa bene come calcolati. In taluni casi le cifre vengono regolarmente stanziate, ma per mancanza di domande o per una presentazione tardiva o per l’incompleta documentazione oppure per l’esiguità dell’importo, i fondi vengono accantonati agli anni successivi. Generalmente vengono messi nuovamente a bando – raramente le curie se li fanno scappare – in rari casi il Comune li dirotta su servizi ai cittadini.

Sono da segnalare molteplici richieste non compatibili con l’attribuzione di questi fondi destinati a lavori esclusivamente di carattere edilizio. Gli OnUS, infatti, non possono essere destinati altro che a spese per l’edilizia, tuttavia, inserite in progetti di manutenzione e ammodernamento degli immobili, ci sono passate sotto gli occhi numerose richieste per fini diversi (fotocopiatrici, arredi, software, attrezzature varie, ecc.). In qualche caso si ha prova che le commissioni comunali hanno rifiutato tali richieste, ma non è garantito che le ditte costruttrici non abbiano comunque ovviato a questo “inconveniente” fornendo il materiale richiesto dalle curie fatturandolo sotto voci coerenti con i lavori edili.

Un altro aspetto riguarda i tempi che intercorrono fra l’atto che determina l’attribuzione dei fondi e il saldo che dovrebbe avvenire solo dopo che sono state presentate le fatture ed è stata verificata la congruità di spesa. Qui il problema è di più difficile valutazione perché non si ha la possibilità di sapere se la verifica è stata solo contabile o subordinata ad un controllo in campo delle opere concesse. Sono anche giunte segnalazioni, che tuttavia non è stato possibile controllare, di interventi edilizi a manufatti che col culto non avrebbero avuto nulla a che fare. Ma per quanto sia ragionevole accogliere queste voci, niente ci autorizza ad avvalorarle per mancanza di riscontri oggettivi.

OnUS: quanto ci costi?

Allo stato delle nostre conoscenze solo Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna risultano aver legiferato in materia delegando così i comuni ad applicare la normativa, mentre le altre regioni la applicano direttamente. Riguardo poi alla percentuale degli OnUS spettante, inizialmente il 7%, col tempo si è assistito ad una diversificazione motivata dai differenti modi con cui i comuni attraverso i Regolamenti o con specifiche delibere hanno diversamente interpretato le rispettive leggi regionali:

Regione

%

Note

Abruzzo

10

 

Campania

7

Nella Regione è stato rilevato solo un Comune (Battipaglia)

Em.Romagna

7

 

Lazio

8

 

Lombardia

8

 

Marche

13

12% alla confessione cattolica, 1% per altre confessioni religiose

Piemonte

810

Solo i Comuni del Vercellese attribuiscono il 10%

Puglia

7-8

Solo il Comune di San Pietro Vernotico attribuisce l’8%

Sardegna

10

 

Toscana

8-9-4

La maggior parte dei Comuni ha aggiornato la percentuale alzandola dall’8 al 9%; solo il Comune di Dicomano dal 2006 l’ha dimezzata al 4%

Veneto

8-10-13,5

Caldiero (VR) attribuisce il 10%, Albignasego (PD) il 13,5%


Solo rari Comuni – Corbola con Crespino e Villanova Marchesana (tutti in provincia di Rovigo), Gorizia e Palazzuolo sul Senio (FI) – hanno risposto che non distribuiscono gli OnUS per l’edilizia di culto, mentre il Comune di Pontassieve (FI) ha sospeso con il 2007 l’erogazione dei fondi. Gli importi attribuiti sono i più variabili: dai 196 € del 2006 di Voghiera (FE), residuo di una attribuzione precedete ben più cospicua di cui si fa menzione solo per evidenziare quanta cura esiga il burocraticismo, a più di 1 milione di euro di Roma, 2 di Torino e 3 di Milano del 2007. Ma sono i valori massimi riscontrati del pro capite che stupiscono considerando quanto incida per abitante in dei piccoli centri:

Euro pro capite più bassi

Comune

Prov.

Reg.

Abitanti

Anni

€ pro capite

Tot. €

Statte

TA

Puglia

14.580

3

0,09

3.860

Carovigno

BR

Puglia

16.050

3

0,11

5.448

Morciano di Leuca

LE

Puglia

3.463

1

0,12

420

Fasano

BR

Puglia

38.460

13

0,12

61.684

e più alti

Comune

Prov.

Reg.

Abitanti

Anni

€ pro capite

Tot. €

Piobesi d'Alba

CN

Piemonte

1.259

1

11,91

15.000

Monteriggioni

SI

Toscana

8.886

3

14,20

378.655

Polesella

RO

Veneto

4.184

1

19,66

82.275

Scarlino

GR

Toscana

3.622

2

24,14

174.840


Rimane veramente difficile, a distanza, capire come sia possibile che queste piccole comunità abbiano una simile disponibilità derivata dall’attività edilizia. È pur vero che con la progressiva riduzione dei trasferimenti statali ai Comuni gli oneri di urbanizzazione sono diventati la principale fonte di finanziamento, ma che tali importi siano a livello pro capite così consistenti, addirittura superiori a quelli di molti capoluoghi di provincia, testimonia anche come la colata di cemento si espanda in ogni piega del paese. Dalla tabulazione riassuntiva dei dati risulta evidente come la CCAR assorba la quasi totalità dei fondi disponibili: quasi il 90% se non si considerano le annate in cui a noi risultano consistenti importi ancora non attribuiti.

Euro negli anni e per visione religiosa

Anno

casi

rilevati

Abitanti

al 31.12.'08

€ pro

capite

€ pro capite

valore 2009

Totale €

generale

Totale €

CCAR

% CCAR

Altre o

non precisati

1994

4

73.193

0,59

0,84

43.048

43.048

 

-

1995

5

89.830

0,50

0,67

44.846

44.846

 

-

1996

7

157.258

0,61

0,79

95.752

95.752

 

-

1997

9

211.462

0,76

0,97

160.855

160.855

 

-

1998

14

1.416.033

1,75

2,20

2.480.458

2.248.052

91%

232.406

1999

28

4.346.913

1,00

1,24

4.358.351

4.101.668

94%

256.683

2000

55

3.096.107

1,40

1,69

4.337.841

3.868.477

89%

469.364

2001

70

6.657.458

1,11

1,31

7.405.776

6.686.728

90%

719.048

2002

79

5.315.902

1,44

1,65

7.666.213

6.554.836

(1) 86%

1.111.377

2003

86

4.467.361

1,66

1,86

7.406.803

6.496.429

88%

910.374

2004

108

5.096.735

1,84

2,01

9.356.185

8.518.336

91%

837.848

2005

119

5.047.524

1,87

2,02

9.446.703

7.428.750

(1) 79%

2.017.953

2006

128

5.494.729

1,68

1,77

9.219.012

7.460.097

(1) 81%

1.758.915

2007

100

5.249.658

1,94

2,02

10.194.145

9.405.192

92%

788.952

2008

46

2.692.440

1,57

1,58

4.230.462

3.744.316

89%

486.146

2009

11

1.815.922

1,08

1,08

1.963.494

1.804.573

92%

158.921

2010

1

265.368

0,96

0,96

256.000

256.000

100%

-

Totale

870

11.330.252

1,53

1,65

78.665.943

68.917.956

88%

9.747.987

(1) Quando la documentazione raccolta non può essere attribuita con precisione la percentuale CCAR è molto bassa.


Tutto questo dipende essenzialmente dall’inveterata abitudine a considerare il cattolicesimo come fosse ancora la religione di Stato. Infatti, nonostante il nuovo Concordato del 1984 e le sue successive applicazioni l’abbiano almeno formalmente derubricato nell’ambito delle possibili credenze, nella prassi si continua a legiferare come se nulla fosse cambiato. Da questo sono derivati anche i continui conflitti che la CCAR ha acceso nei confronti della concorrenza, per lo più i Testimoni di Geova (TdG), diatribe tacitate almeno ufficialmente da un’importante sentenza della Corte Costituzionale nota come “sentenza Casavola” dal nome del Presidente della CC [7].

La vicenda nasce da un ricorso dei TdG al TAR dell’Abruzzo contro la legge regionale che impediva loro l’accesso agli OnUS in quanto confessione priva di un’intesa con lo Stato. La sentenza è limpida nelle sue conclusioni [8] e da questa deriva che tutte le confessioni senza intesa ma riconosciute hanno diritto a presentare domanda al pari della CCAR. Eppure certi Comuni, ecco l’inghippo, trovano modo di continuare a privilegiare l’ex religione di Stato con Regolamenti comunali che da decenni prevedono che le spetti un’immutata quota calcolata su basi statistiche opinabili quanto irremovibili ed insensibili al tempo come quelle fasulle diffuse dall’Oltretevere [9] (Milano 97%, Prato e Montemurlo 92%, Bologna 85%, Spilamberto 80%).

Tuttavia col tempo anche le confessioni acattoliche hanno cominciato a presentare progetti compatibili con gli OnUS e le città in cui risultano aver ottenuto maggiori contributi sono Torino, Bologna e Firenze con i Testimoni di Geova quali maggiori richiedenti e anche maggiormente beneficiati dai Comuni. Se ciò appare compatibile con la stima numerica degli aderenti a questa confessione, difficilmente però si riesce a comprendere la mancanza di “competitività” fra le altre che non sembrano motivate a fare richieste e ricevono così contributi non certo compatibili con il numero dei loro seguaci [10]. Questa mancanza di competitività risulta evidente dal fatto che su almeno 51 confessioni aventi i requisiti [11], sono poche quelle che richiedono i fondi degli OnUS.

Confessioni minori

Confessione

T. Geova

7° giorno

Ebraica

Vald.-Met.

Evangel.

Totale euro

1.978.304

650.330

698.645

1.190.337

1.732.081

N. attribuzioni

110

21

28

20

24

Stima aderenti

400.000

25.000

35.000

45.000

10.000


Una possibile spiegazione può essere cercata proprio nei criteri di distribuzione con cui i Comuni attribuiscono i fondi. Emblematica a questo proposito è la risposta del Comune di Putignano (BA) a cui i nostri soci avevano richiesto documentazione sugli OnUS: il Comune si attiene a quanto stabilito dalla Regione Puglia ovvero che la ripartizione fra gli enti di culto tenga conto delle preferenze espresse nelle denunce dei redditi presentate nell’anno precedente relative alla destinazione dell’8 x1000 dell’IRPEF, prendendo in considerazione solo le denunce che indicano una preferenza a favore delle confessioni religiose citate nel modello ministeriale e attribuite «in misura proporzionale alla consistenza nel comune delle comunità di diversa confessione». Ovvio che a questo punto gli elementi frenanti sono due: il primo, specialmente nei piccoli Comuni, riguarda l’esiguità del possibile contributo, il secondo il disconoscimento da parte dei Comuni della parità fra confessioni sancita della sentenza Casavola che obbliga gli esclusi a impiantare una causa, con i relativi costi, per veder riconosciuto il diritto negato.

OnUS e non solo

La campagna OnUS, se apparentemente non sembra dare a livello nazionale risultati eclatanti in termini monetari (in fin dei conti cosa saranno mai 2 euro pro capite rispetto al miliardo dell’8x1000), ha però messo in luce quanto le Istituzioni – Province, Regioni, giunte comunali con atti straordinari, Governo con i fantomatici “grandi eventi” – integrino generosamente gli OnUS dove già distribuiti o approfittino della mancanza di una legge regionale per distribuire fondi in modo massiccio e disperso.

Valga l’esempio del restauro e della conservazione degli edifici religiosi coinvolti in dissesti ambientali. Emblematici a questo riguardo i finanziamenti alle zone colpite da terremoto: si trovano ancora stanziamenti relativi ad eventi sismici di molti decenni or sono e non sono né gli unici, né le regioni sono l’unica fonte di questo ininterrotto dissanguamento delle finanze pubbliche.

OnUS sì, OnUS no?

Ma gli OnUS sono veramente dovuti alle Chiese? In realtà no: la legge regionale della Toscana, unica Regione al momento [12], nel 2005 ha fatto cadere esplicitamente l'obbligatorietà in quanto stabilisce che «i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori» [13]. Attualmente in Toscana la situazione è in sospeso. In Provincia di Firenze solo i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Pontassieve (FI) sembrano avvalersi dello scioglimento dall’obbligo di finanziare l’edilizia di culto avendo preso la decisone di sospendere questa distribuzione di fondi. Altri Comuni rimandano ad un ulteriore chiarimento della regione su una possibile difforme interpretazione riguardo al «i comuni possono concedere». Per quanto ci è noto fino ad ora Arezzo non ha distribuito le somme relative agli OnUS e li accantona al pari di Pistoia e S. Maria a Monte (PI) che tuttavia nel frattempo hanno deliberato i relativi; in particolare Pistoia ha definito soglie minime e massime di contribuzione nel rispetto della sentenza Casavola.

In compenso varie forze politiche, in alcuni casi su nostra pressione, hanno presentato in Toscana mozioni o interrogazioni sia in vari Comuni (Firenze 2006, Sovicille 2006, Castagneto Carducci 2008) sia alla Giunta Regionale Toscana (2006), così come i circoli UAAR di Bologna e di Ravenna hanno raccolto firme per petizioni (2009): però, ahimè, il tutto sempre senza esito. Ma se fino a ora queste rimostranze si basavano su questioni legali e di principio, dai documenti raccolti in questa campagna scaturiscono nuove motivazioni per chiedere la cessazione di questo privilegio alle Chiese: gli scopi.

Proprio partendo dall’analisi dei progetti presentati dalle parrocchie a Firenze è apparso evidente l’intento strumentale e utilitaristico della Curia. Se nell’anno 2007 era stata avanzata solo una richiesta su 13 per la riduzione dei consumi energetici, per il 2008 le richieste di questo tipo sono salite a 8 sulle 14 totali, dimostrando come la Curia assorba e distribuisca alle parrocchie in modo legale ma surrettizio fondi che dovrebbero comunque andare a beneficio di tutta la comunità. Su questa base è stata presentata dal circolo UAAR di Firenze una mozione alla Consulta Laica del Comune, sottoscritta da tutte le associazioni laiche, con la richiesta esplicita di interrompere l’erogazione della quota OnUS alle Chiese.

Osservazioni

Anche a lavori in corso qualche riflessione sulla campagna è possibile. Per prima cosa si può già ridimensionare la cifra inizialmente presunta come esborso OnUS da parte dei Comuni in ottemperanza alla “Bucalossi” più che altro perché sono molte le Regioni che non hanno deliberato in proposito e i contributi vengono invece erogati sotto le forme più diverse. Per le Chiese il contributo delle Regioni, pur da una disamina ampiamente lacunosa, si è rivelato infatti al di sopra di ogni aspettativa come si può vedere dall’ultima L.R. della Calabria [14], un esempio fra tanti, che destina «per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione ed ammodernamento delle opere di culto» 8.880.000 di euro pari a 4,42 € per abitante.

Se dunque ipotizzassimo realistico il dato medio su 17 anni di 1,65 € pro capite per le 11 Regioni di cui abbiamo notizie, ne deriverebbe per l’intera popolazione italiana un totale di circa 100 milioni di euro; ma se ipotizzassimo altrettanto realistici i 4,42 € della Calabria si arriverebbe a oltre 260 milioni solo per l’edilizia di culto, valore inizialmente attribuito ai soli OnUS. E questo senza considerare gli ulteriori contributi impegnati direttamente sia dalle 11 Regioni “ligie” alla Bucalossi sia dai numerosi altri rivoli di euro erogati da Comuni e Province, nonché dallo Stato che fra le ricorrenti “legge mancia”, “legge omnibus”, allegati vari alle finanziare e relativa quota dell’8x1000 versa milioni e milioni di euro sempre per la manutenzione e la costruzione di chiese, edifici e strutture quasi ad esclusivo vantaggio della CCAR. Altro che il 7% inizialmente previsto per gli OnUS: alla fin del salmo siamo almeno al 10%; se poi consideriamo che la sentenza del TAR della Toscana decreta che «il sistema di finanziamento dell'edilizia di culto è rifluito [...] nella quota dell'8 per mille» arriviamo al paradosso che il mantenimento di questo privilegio comunale, surrogato lautamente dalle Regioni, è un modo surrettizio per aumentare le prebende di cui gode la CCAR fino a far diventare l'8x1000 un 10x1000 mascherato: una nuova "decima" all'insegna del "a volte ritornano".

Un altro aspetto emerso da questa campagna non riguarda affatto l’oggetto dell’indagine, ma i nostri soci coinvolti. La maggior parte di loro per la prima volta sono andati a bussare alle porte del proprio Comune per chiedere il diritto di conoscere come le amministrazioni impieghino gli introiti delle tasse. Nella quasi totalità dei casi gli amministratori si sono sentiti rivolgere per la prima volta questa domanda e si sono sentiti verificati nel loro operato. Per entrambi è un passo fondamentale verso la democrazia diretta; un passo per acquisire la consapevolezza di essere tutti parte di una stessa comunità e per avviarsi a ristabilire quelle pari opportunità che riconoscono uguali diritti a tutti i cittadini; un passo imprescindibile per una società in cui la laicità è ancora una chimera.

Un’ultima notazione riguarda la cosiddetta “trasparenza” degli Atti e il ruolo dell’informazione. Se troppe amministrazioni (Comuni, Province e Regioni), che pur offrono in rete le loro delibere, segretano i loro Atti rendendo difficile se non addirittura impossibile accedervi con facilità, ancor più sono quelle che non offrono neppure questa remota opportunità. Parallelamente l’informazione della stampa locale, che talvolta ci ha permesso di venire a conoscenza del risultato dei bandi degli OnUS, nella maggior parte dei casi ignora questa e le innumerevoli altre forme di privilegi che le amministrazioni locali riservano alla CCAR. Un’ulteriore convergenza fra “poteri” e informazione su un appiattimento clericale che con la nostra campagna possiamo se non scalfire, almeno mettere in evidenza.

Note

[1] www.uaar.it/uaar/campagne/oneri/

[2] Cfr. M. Accorti, Mano mano rota, qual è piena e qual è vuota? L’Ateo 5/2007 (53): 19-22.

[3] La relazione completa occupa oltre 3Mb; in via di pubblicazione su questo stesso sito.

[4] D.M. 2 aprile 1968, art. 3, 2° comma lettera b).

[5] L. 29 settembre 1964, n. 847, art. 4.

[6] L. n. 10/1977, Norme per la edificabilità dei suoli. La materia è oggi regolata dal D. L. 6 giugno 2001, n. 380, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

[7] Sentenza n. 195 del 1993 “Ammissibilità delle Confessioni senza intesa ai contributi per l’edilizia di culto”.

[8] OLIR, (Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose): «L'intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili o comunque a facilitare le attività di culto – quali estrinsecazioni della fondamentale e inviolabile libertà religiosa enunciata dall'art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato, il quale implica non già indifferenza dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

[9] Cfr. Raffaele Carcano e Adele Orioli, Uscire dal gregge. Luca Sossella, Roma 2008, 319 pp.; pp. 231-238.

[10] La valutazione degli appartenenti alle diverse sette e confessioni è molto variabile. Qui si fa riferimento a un dato mediato fra le valutazione del CESNUR e quelle della CARITAS.

[11] Cfr. M. Accorti, Se il calcio è una fede, la fede cosa è? Un calcio? L’Ateo 4/2008 (58): 28-30.

[12] In realtà la delibera n. 849/1998 del Consiglio Regionale Emilia Romagna stabilisce che «L'incidenza degli oneri urbanizzazione secondaria (U2) salvo diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio comunale ...» lasciando così spazio all’interpretazione che la percentuale possa anche ridursi a zero, opzione al momento ignorata da tutti i Comuni della Regione.

[13] L.R. 1/2005, art. 120, comma 4.

[14] L.R. n. 19/2009.