Garanzie costituzionali

Alfonso Di Giovine (Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato all’Università di Torino). Garanzie costituzionali della libertà dei non credenti. Testo dell’intervento tenuto nell’ambito del Convegno Stato laico e minoranze religiose. La Costituzione, le Intese e il progetto di legge sulla libertà religiosa organizzato dal Comitato torinese per la laicità della scuola a Torino il 21 febbraio 1999.
  1. Ateismo - secondo la definizione del Dizionario Treccani - è «il non credere nell’esistenza di Dio per agnosticismo, scetticismo o indifferenza religiosa». Esso dunque, nelle molteplici accezioni in cui la dottrina lo articola (ateismo intellettualistico, pratico, militante 1) va tenuto distinto dal «laicismo», termine con il quale il linguaggio politico contemporaneo intende indicare «l’atteggiamento di coloro che sostengono la necessità di escludere le dottrine religiose, e le istituzioni che se ne fanno interpreti, dal funzionamento della cosa pubblica»2. Dopo il silenzio delle costituzioni liberali dell’Ottocento (espressioni di società diffidenti dell’ateismo, in particolare quella nordamericana3), anche le costituzioni liberaldemocratiche del Novecento - che pure sono espressione di una maturazione ideologica che porta a considerare doverosa l’imparzialità della legge di fronte ai fatti dello spirito (Bellini) - quasi mai arrivano a una considerazione esplicita dell’ateismo, dell’atteggiamento cioè irreligioso dell’individuo. Fanno eccezione le due costituzioni tedesche: in quella di Weimar del 1919 si legge all’art. 136 ult. co. che «nessuno può essere costretto ad atti o cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi o alla prestazione di formule religiose di giuramento»; in quella vigente, approvata a Bonn nel 1949, nell’art. 56 dedicato al giuramento del Presidente federale (che si conclude con la formula «Così Dio mi aiuti») si dispone, all’ultimo comma, che il «giuramento può essere prestato anche senza alcuna affermazione religiosa».
  2. Senza giungere a questo livello di esplicitezza, parecchie costituzioni del secondo dopoguerra (di Giappone, Spagna, Portogallo, Grecia…, ma antesignana in questo senso era stata la costituzione svizzera) alludono peraltro alla irreligiosità, affiancando alla proclamazione della libertà di manifestazione del pensiero e di religione la garanzia della libertà di coscienza e di credenza. Di passata si può ricordare che un’eccezione di segno opposto si trova nella costituzione irlandese del 1937, il cui preambolo esordisce - più o meno come avrebbe voluto l’on. La Pira per la nostra - con queste parole: «Nel nome della Santissima Trinità, dalla quale origina ogni autorità e alla quale si devono ispirare… tutti gli atti sia degli uomini che degli Stati…», e il cui art. 40 VI co. dispone che la pronunzia di bestemmie costituisce reato punito dalla legge. Nella costituzione italiana, al contrario, non si trovano né norme del tipo di quelle tedesche né del tipo di quelle presenti nelle costituzioni appena citate: il che non significa che nel nostro ordinamento l’ateismo non sia garantito, ma che tale garanzia - tenendo conto anche delle Dichiarazioni internazionali sottoscritte dall’Italia - va ricavata in via interpretativa da alcune norme caposaldo (quelle degli articoli 19 e 21) della costituzione stessa.

     

  3. Va peraltro ricordato che il dibattito intorno alla garanzia costituzionale dell’ateismo prese le mosse, negli anni cinquanta, da una dottrina - di forte impronta cattolico-conservatrice - che propose una lettura teista della costituzione, secondo cui a essere garantito è «l’atteggiamento religioso affermativo» e non il «triste fenomeno» dell’ateismo: questo rientrerebbe nella sfera del lecito e del giuridicamente irrilevante finché rimanga a livello di coscienza individuale (ateismo areligioso e irreligioso), ma entrerebbe in contrasto con l’ordinamento costituzionale se pretende di diventare ateismo «antireligioso» (attivo proselitismo, cioè), perché «è proprio la libertà religiosa dei soggetti religiosi che impedisce, esclude e vieta una libertà religiosa dei soggetti antireligiosi»: sicché sarebbero illecite «organizzazioni di qualunque genere che abbiano per iscopo l’ateismo attivo»4. Di questa dottrina ora non c’è più traccia nella cultura giuridica e nella giurisprudenza, ma è comunque da segnalare che il pieno riconoscimento della garanzia costituzionale dell’ateismo è passato per una fase, per così dire, intermedia, riconoscibile in quell’impostazione dottrinale e giurisprudenziale che identificava nell’art. 21 Cost. il presidio di quella libertà: «la libertà religiosa - affermava la Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1960 - pur costituendo l’aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero; l’ateismo comincia dove finisce la vita religiosa». Il che significava, per la corrente dottrinale che seguiva questa impostazione, non assicurare al fenomeno ateistico la tutela apprestata dagli articoli 8 e 19 Cost., poiché con l’art. 21 si tutelano «gli atei non in quanto membri di gruppi associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, agnostici, etc., quale un loro diritto sia individuale sia anche collettivo di libertà, così come si verifica per gli adepti delle confessioni religiose, ma soltanto in quanto cittadini singoli, che hanno bensì come tali il diritto di manifestare e propagandare il loro pensiero sia individualmente sia in forma associata, ma sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto individuale di libertà»5: posizione, questa, rafforzata dalla considerazione di chi ritiene che «la realtà sociale confessione religiosa postula un minimo di riti, di simboli, di ministri, e relative esigenze di rispetto, di protezione da offese avversarie, che nessuna tendenza o scuola filosofica postula. Per questo è sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto la libertà di stampa e d’insegnamento; invece le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni»6. Anche la dottrina e la giurisprudenza appena ricordata appaiono ora in gran parte superate (non, comunque, per la parte relativa all’art. 8 Cost.): oggi infatti la posizione pressoché unanime si rifà all’insegnamento di Francesco Ruffini che nel 1924 sosteneva la più lata interpretazione della libertà religiosa come «facoltà spettante all’individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla»7. Sulla base di questa interpretazione l’ateismo è ormai attratto - come sostiene anche la filosofia8 e la giurisprudenza9 nordamericana - nell’orbita della libertà religiosa e dunque è considerato protetto dall’art. 19 Cost., garante non solo della libertà di scegliere questa o quella professione di fede, ma, più generalmente, della libertà di coscienza, inclusiva - come è ovvio - della libertà di ateismo: per dirla con le parole di una sentenza della Corte costituzionale dell’ottobre 1979, la tutela della cosiddetta libertà di coscienza dei non credenti rientra in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall’art. 19 Cost., il quale garantisce anche (come capita per l’art. 18 Cost.) la corrispondente libertà «negativa».
  4. A integrare, se non a rafforzare, questa tutela stanno poi le carte internazionali sottoscritte dall’Italia: a parte le più note, si devono ricordare la Dichiarazione contro l’intolleranza religiosa del 1981 che affianca alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di convinzione, e la Carta di Parigi del novembre 1990, che colloca tra gli inalienabili diritti dell’uomo il diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o credo e di qualsiasi convinzione di propria scelta. Ritornando alla nostra costituzione, va ancora sottolineato che a garanzia della dimensione collettiva dell’ateismo stanno gli articoli 17 e 18, che - come dicono i giuristi - fanno sistema con l’art. 19.

     

  5. I punti di emersione giurisprudenziali e legislativi più rilevanti in tema di ateismo sono stati tre in quest’ultimo mezzo secolo: quello attinente alla problematica dell’affidamento della prole, quello attinente al giuramento e quello riguardante l’obbiezione di coscienza10. Soprattutto nei primi due casi è possibile rilevare una parabola storica che, muovendo da posizioni di chiusura (esclusione del genitore ateo dall’affidamento dei figli11, disconoscimento del fatto che il giuramento davanti a Dio possa violare la libertà di coscienza dell’ateo12), ha portato a riconoscere in pieno l’eguaglianza dei genitori a prescindere dalle loro convinzioni in materia religiosa13 - tenendo conto, per l’affidamento, esclusivamente dell’interesse dei figli14 - e ad eliminare ogni riferimento alla divinità nelle formule da recitare in sede processuale, formule che spesso hanno sostituito l’espressione «lo giuro», con quella (più laica) «mi impegno»15.
  6. Non c’è dunque alcuna frontiera ancora da conquistare in tema di garanzia della libertà di ateismo? Per i più esigenti la risposta è «sì»: ci sarebbe ancora da conquistare quella che alcuni studiosi chiamano «diritto alla libera formazione della coscienza religiosa»16. Muovendo dalla constatazione della presenza in Italia di quello che Jemolo definì «confessionismo di costume», che ripropone come elemento costante il valore della simbologia e della gerarchia religiosa17 (nella famiglia, nella scuola, nelle Forze armate, nelle cerimonie pubbliche, nei luoghi in cui si svolgono pubbliche funzioni …), capace d’influire sulla formazione delle coscienze più di quanto possa il confessionismo delle leggi, si chiede allo Stato di cambiare rotta, di «mantenersi neutrale, e di far valere attivamente questa neutralità in tutte le strutture nelle quali, o dalle quali, la coscienza individuale o collettiva può essere influenzata. Ciò vale in particolare per la scuola, ove è necessario non soltanto il rispetto e un congruo equilibrio tra i diversi orientamenti in materia religiosa, ma anche che i programmi scolastici siano improntati a quel pluralismo delle idee che è il terreno di coltura più favorevole della formazione delle nuove generazioni. In un simile contesto, anche la possibilità di seguire liberamente uno specifico insegnamento religioso rappresenta un arricchimento per la libertà religiosa individuale. Ancora, nei mass-media, destinati sempre più a influire sui comportamenti, e sulle opinioni, di grandi masse di uomini, è necessario non soltanto che non prevalga un indirizzo confessionale ispirato dallo Stato, come è stato in Italia sino agli anni ’70, ma che si favorisca, nei limiti del possibile, una presenza religiosa e ideologica variegata tale da consentire agli utenti una ampia base informativa dalla quale far derivare una possibilità di libera scelta di opinioni e di comportamenti»18. Commisurato agli obbiettivi appena evocati, non può essere totalmente positivo il giudizio sul progetto di legge n. 3947 presentato nei primi mesi del 1998 al Parlamento e lì ancora giacente: se infatti in esso appare pieno il riconoscimento della libertà di coscienza, nulla sembra muoversi nella direzione indicata dalla precedente lunga citazione. Né - a ben rifletterci - questo può destare stupore, almeno in chi ritiene che il nostro è, sì, uno Stato liberale e pluralista in materia religiosa, ma non certo (a dispetto delle solenni affermazioni della Corte costituzionale) uno stato laico19.

Note

  1. Piero Bellini. «Ateismo» in Digesto delle discipline pubblicistiche, I, UTET, Torino 1987, pp. 516-518.
  2. Edoardo Tortolaro. Il laicismo. Laterza, Bari-Roma, 1998, p. 3.
  3. Ancora di recente è stato osservato a proposito degli Stati Uniti che «malgrado il paese porti fin dalla nascita i cromosomi della tolleranza religiosa … un ateo alla Casa Bianca è più inimmaginabile di un nero o di una donna» (Paolo Flores d’Arcais. L’individuo libertario. Einaudi, Torino 1999, p. 130).
  4. Agostino Origone. «La libertà religiosa e l’ateismo» in Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Giuffrè, Milano 1952, p. 454.
  5. Pietro Agostino D’Avack. Trattato di diritto ecclesiastico italiano, vol. I, Giuffrè, Milano 1969, p. 374.
  6. Arturo Carlo Jemolo. Lezioni di diritto ecclesiastico. Giuffrè, Milano 1962, p. 123.
  7. Francesco Ruffini. Corso di diritto ecclesiastico. Bocca, Torino 1924, p. 198.
  8. Ronald Dworkin. Il dominio della vita. Comunità, Milano 1994, p. 213 e 223.
  9. Famosa è rimasta, in particolare, la sentenza della Corte suprema United States v. Seeger del 1965.
  10. Già la legge n. 772/1972 concedeva la conversione del servizio militare in un servizio militare non armato o servizio civile militare a coloro che dichiarassero «di essere contrari in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza… attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali». Ora la legge n. 230/1998 riconosce che l’obiettore ha un diritto soggettivo a prestare servizio civile senza esigere più alcuna motivazione della obiezione.
  11. In questo senso si espressero le sentenze dei tribunali di Ferrara (7 agosto 1948) e di Trani (16 giugno 1949) e l’ordinanza istruttoria del tribunale di Rovigo del 21 agosto 1952.
  12. Con riferimento alla formula del giuramento prevista dall’art. 449 del vecchio codice di procedura penale («consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini…»), la Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 58/1960 decise che tale formula «non incide né sulla libertà di pensiero, né sulla libertà di coscienza, perché il monito della responsabilità davanti a Dio non può essere inteso … se non nel senso che esso impegna soltanto la coscienza del credente, non già quella dell’ateo».
  13. Cfr. la già citata Dichiarazione contro l’intolleranza religiosa del 1981 e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.
  14. L’art. 155 del nostro codice civile dispone che «il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa».
  15. Si rinvia in proposito alla precisa ed esauriente ricostruzione di Raffaele Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino 1998, pp. 283-285.
  16. Carlo Cardia. Manuale di diritto ecclesiastico. il Mulino, Bologna 1996, p. 177; Raffaele Botta. op. ult. cit., p. 143 ss.
  17. Va ricordato che questioni come quella del crocifisso nei luoghi pubblici hanno dato luogo a pronunce giudiziarie anche fuori d’Italia. Memorabile in proposito la sentenza del Tribunale supremo tedesco del 16 maggio 1995, con la quale si dichiarò incostituzionale, per violazione della libertà di coscienza e di religione garantita dall’art. 4 I co. della Legge fondamentale, un regolamento bavarese che prescriveva l’esposizione obbligatoria di croci o crocefissi nelle aule delle scuole pubbliche elementari della Baviera: su tale sentenza v., da ultimo, Gustavo Gozzi. Democrazia e diritti, Laterza, Bari-Roma 1999, cap. 9. Più recentemente in Francia (paese in cui il principio di laicità è proclamato dalla Costituzione all’art. 1) il tribunale amministrativo di Nantes ha pronunciato due sentenze in materia: il 4 febbraio 1999 - accogliendo un ricorso dell’associazione militante per la laicità «Une Vandée pour tous les Vandéens» - ha ordinato a due comuni della Loire-Atlantique di togliere dalla sala del consiglio il crocifisso. L’11 marzo scorso, invece - respingendo un ricorso della stessa associazione, volto a far togliere dalle facciate delle scuole pubbliche il logo (in cui campeggia una croce) del dipartimento della Vandea - ha sentenziato che quel logo «n’a pas été réalisé dans un but de manifestation réligieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une réligion mais il a pour unique fonction d’identifier, par des repères historique et un graphisme stylisé, l’action du département de la Vandée»: per una prima informazione su queste sentenze v. L’Express del 4 marzo 1999 e Libération del 12 marzo 1999.
  18. Il brano citato è di Carlo Cardia, op. e loc. ult. cit.; di questo autore è prezioso un ormai introvabile libro: Carlo Cardia. Ateismo e libertà religiosa. De Donato, Bari 1973.
  19. Per indicazioni in questo senso cfr. Alfonso Di Giovine. «Commento agli articoli 19 e 20 Cost.» in Guido Neppi Modona (a cura di). Stato della Costituzione, il Saggiatore, Milano 1998, pp. 88-89.