DI COSA SI TRATTA
CENNI STORICI SULLA NORMATIVA
LA NUOVA LEGGE
DI COSA SI TRATTA
Per donazione post mortem si intende il rilascio di un cadavere o di parti di esso, come organi e tessuti, affinché vengano utilizzati per scopi di ricerca o a fini didattici presso strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialità e Irccs. Tale rilascio avviene a seguito di precise disposizioni dettate dal donatore quando è ancora in vita, per questo motivo si parla di donazione.
L’impiego dei cadaveri a fini scientifici è praticato da tempo immemore. Nell’antichità si utilizzava tale pratica principalmente per studiare l’anatomia del corpo umano, mentre con l’avvento della medicina moderna i corpi dei defunti sono stati dapprima utilizzati per le esercitazioni pratiche degli studenti che avrebbero intrapreso la carriera di medico chirurgo, come valida alternativa ai meno realistici manichini o agli animali, e in seguito anche per l’esame di tessuti affetti da patologie allo scopo di capire gli effetti delle terapie seguite e le cause che hanno determinato il decesso, oppure per eseguire sperimentazioni su di essi e osservarne le reazioni prodotte.
CENNI STORICI SULLA NORMATIVA
L’Italia non è mai stata avanti su questa materia o comunque non è stata al passo di altre nazioni come per esempio Austria, Francia, Olanda e Stati Uniti. Il primo atto normativo contenente riferimenti all’impiego dei cadaveri a scopo scientifico fu il Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, che all’ormai abrogato art. 32 prevedeva la possibilità di utilizzare per insegnamento e ricerca i cadaveri provenienti dagli ospedali il cui trasporto non era stato effettuato a spese dei parenti o dei quali nessun parente aveva chiesto la restituzione. Tutt’altro che una donazione quindi, tant’è che nel 2013 il Comitato Nazionale per la Bioetica ne segnalò l’inaccettabilità dal punto di vista etico.
Il DPR 285 del 10 settembre 1990, cioè il regolamento di polizia mortuaria, ha ulteriormente elaborato il dettato del Regio Decreto al quale fa esplicito riferimento ma non ha introdotto alcuna norma sulla donazione volontaria. Chi avesse voluto disporla doveva di fatto concordare la cosa con i propri parenti fino al sesto grado e con l’ente individuato come beneficiario, in modo che successivamente alla propria morte il trasferimento della salma avrebbe potuto essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti. Una strada tutt’altro che semplice, al punto che solo poche decine di cadaveri venivano ogni anno messi effettivamente a disposizione delle università.
Nel corso degli anni sono state presentate al Parlamento diverse proposte di legge, a dimostrazione che l’esigenza era sentita. Nel maggio del 2014 la Commissione Affari sociali della Camera ha approvato in sede referente un testo unico che riunisce alcune di quelle proposte di legge, poi l’1 agosto del 2018 è stato presentato in Senato il Disegno di legge n. 733, con primo firmatario Pierpaolo Sileri, che diventerà poi la legge 10 del 10 febbraio 2020.
LA NUOVA LEGGE
La legge n. 10 del 10 febbraio 2020 introduce finalmente una disciplina sulla donazione volontaria post mortem dei propri resti. La volontà va espressa tramite una dichiarazione redatta nelle medesime forme adottate dalla legge 219/2017 che regolamenta le Disposizioni Anticipate di Trattamento, note anche come Testamento biologico, ma con qualche specificità. La prima è che mentre la legge sulle Dat non impone la nomina di un fiduciario, sebbene incoraggi a farlo, in quella sulle donazioni post mortem la nomina del fiduciario è tassativa: chi vuole donare la propria salma alla scienza deve necessariamente indicare un fiduciario nella propria dichiarazione. Sempre riguardo al fiduciario la legge 219/2017 non prevede la figura del fiduciario supplente e infatti la banca dati nazionale delle Dat non presenta neppure un campo per ulteriori fiduciari; il fiduciario supplente, cioè un fiduciario che subentra in sostituzione del primo in caso di sua oggettiva impossibilità ad assolvere al proprio compito (per esempio per morte o sopravvenuta incapacità) invece è una possibilità prevista dalla legge 10/2020. Per quanto riguarda infine la consegna della dichiarazione di donazione post mortem, questa non va depositata presso gli stessi soggetti che ricevono le Dat (comuni, notai, consolati) ma unicamente all’Azienda sanitaria di appartenenza del soggetto dichiarante, la quale deve conservarla e trasmetterne immediatamente una copia alla stessa Banca dati nazionale delle Dat affinché possa essere inserita in una separata sezione di questa.
Per il resto la nuova legge stabilisce che le salme siano conferite ai centri di riferimento individuati, il cui elenco è pubblicato sul sito del Ministero della Salute, dopo non meno di ventiquattr’ore di permanenza nell’obitorio e fino a un massimo di dodici mesi, trascorsi i quali il corpo andrà riconsegnato alla famiglia in condizioni dignitose. Gli oneri di trasporto e quelli di tumulazione o cremazione non possono essere a carico dei superstiti ma andranno sostenuti dal centro di riferimento individuato. L’assenza di fine di lucro è requisito tassativo. Il Ministero è tenuto altresì a intraprendere iniziative di informazione per sensibilizzare cittadini e medici sulla possibilità di disporre la donazione dei corpi, cosa che in effetti è avvenuta con il lancio del sito Da parte mia in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Bologna.
La legge 10/2020 fissava in tre mesi il termine entro cui sarebbero dovuti essere emanati i relativi decreti di attuazione della legge, ma come sempre accade le cose sono andate per le lunghe e questi sono arrivati parecchio tempo dopo con il DPR n. 47 del 10 febbraio 2023 e con il Decreto 18 luglio 2024 del Ministero della Salute.