Camera dei Deputati Proposta di legge n. 1510 del 28/7/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE SIMONE

Disposizioni per la destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito IRPEF ai comuni per progetti di cooperazione decentrata e di volontariato sociale

Presentata il 28 luglio 2006

Onorevoli Colleghe e Colleghi!

La presente proposta di legge intende consentire al contribuente la destinazione, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, di una quota dell’otto per mille ad altri soggetti o cause che non si inseriscono in un ambito confessionale, ampliando la sfera dei destinatari della libera scelta dei singoli cittadini contribuenti.
In particolare, si intende inserire l’ulteriore possibilità di devolvere la quota dell’otto per mille ai comuni, anche in forma associata o di consorzi, per interventi di cooperazione decentrata e a sostegno di progetti di volontariato sociale, il tutto senza scopo di lucro.
Con l’espressione «cooperazione decentrata» si intendono progetti di partenariato, a livello delle amministrazioni locali dei Paesi in via di sviluppo o in transizione e dei Paesi industrializzati. Iniziative che intendono coinvolgere e valorizzare i soggetti locali: enti locali e società civile. Quest’ultima, attraverso la costituzione di comitati o gruppi di lavoro, diventa il soggetto operativo principale della cooperazione decentrata orizzontale; possono essere coinvolti organizzazioni di volontariato, associazioni professionali, scuole strutture sanitarie, sindacati, università.
Si ritiene estremamente importante prevedere un ulteriore riconoscimento alle iniziative di volontariato sociale, di difficile definizione se prese singolarmente: a questo scopo si affida ai comuni, anche in forma associata o di consorzi, il compito di ripartire le quote eventualmente ad essi destinate, tra i soggetti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche in forma associata o consorziata, concorrono, assieme ai soggetti già previsti dalle disposizioni vigenti, alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti a interventi di cooperazione decentrata orizzontale e a sostegno di progetti di volontariato sociale, senza fini di lucro.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, per «cooperazione decentrata orizzontale» si intende la cooperazione tra le comunità locali situate nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e quelle dei Paesi industrializzati che abbia come scopo la realizzazione di programmi di intervento di sviluppo umano a livello locale.
3. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo i comuni sono indicati come «comuni per la cooperazione decentrata e il volontariato sociale».
4 In caso di scelta non espressa da parte dei contribuenti, i comuni, anche in forma associata o consorziata, partecipano alla quota relativa in proporzione alle scelte espresse.
5. Al fine dell’attuazione della presente legge è costituito presso l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) un fondo denominato «otto per mille ai comuni per la cooperazione decentrata e il volontariato sociale». Su tale fondo, a decorrere dall’anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato versa

annualmente la somma di cui al comma 1 calcolata sulla base delle dichiarazioni annuali dei contribuenti.
6. La quota devoluta ai comuni, anche in forma associata o consorziata, per i fini previsti dalla presente legge deve esplicitamente comparire nel bilancio del comune, o dei singoli comuni costituenti associazione o consorzio, sotto la voce «destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF per progetti di cooperazione decentrata e di volontariato sociale».
7. La quota di cui al comma 6 non è computata ai fini del calcolo dello 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione, di cui all’articolo 272, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. I comuni, costituiti anche in forma associata o consorziata, possono accedere al fondo di cui al comma 5 per la realizzazione di progetti di cooperazione decentrata e di volontariato sociale, approvati dal consiglio comunale, in misura percentuale al numero dei residenti. Il fondo è comunque annualmente ripartito tra tutti i comuni, anche in forma associata o consorziata, che presentano progetti di cooperazione decentrata e di volontariato sociale.
9. I comuni che intendono accedere al fondo di cui al comma 5 devono presentare annualmente, entro il mese di ottobre, all’ANCI una relazione sui progetti di cooperazione decentrata e di volontariato sociale alla realizzazione dei quali è destinato il finanziamento. L’ANCI, entro il successivo mese di febbraio, deve presentare al Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge e sulla destinazione delle somme devolute dai contribuenti ai sensi del comma 1.
10. Ai fini dell’utilizzazione del fondo di cui al comma 5, nell’ambito e per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, i comuni, anche in forma associata o consorziata, possono coinvolgere organizzazioni di volontariato, associazioni professionali, scuole, strutture sanitarie, sindacati, università. Possono partecipare alla realizzazione dei progetti di cui alla presente legge i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a) sono costituiti con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) non perseguono fini di lucro;

c) non sono in alcun modo collegati con altri soggetti aventi finalità di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo o di volontariato sociale negli ultimi due anni;

e) svolgono attività e interventi nei seguenti campi:

1) promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli e le comunità;

2) rispetto dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali delle persone e dei popoli;

3) promozione dei diritti delle donne;

4) salvaguardia e promozione dei diritti dell’infanzia;

5) sviluppo eco-compatibile nel rispetto e nella valorizzazione delle risorse umane e naturali;

6) lotta all’analfabetismo, promozione dell’istruzione di base;

7) educazione ad una società multietnica;

8) iniziative volte a promuovere la reciproca conoscenza e il rapporto tra le diverse culture;

9) lotta al lavoro minorile;

10) valorizzazione delle differenze e lotta alle diseguaglianze;

11) lotta a qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.

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