Camera dei Deputati Proposta di legge n. 1155 del 16/6/2006

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato

BUEMI

Disciplina delle unioni di fatto

Presentata il 16 giugno 2006

 

Onorevoli Colleghi! - Anche nel nostro Paese, come in tutti gli altri Paesi occidentali, si è verificata negli ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti interpersonali e nelle forme di convivenza; questa modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per rispondere alle esigenze sia delle persone sia della società. La presente proposta di legge si pone pertanto l’obiettivo di disciplinare le convivenze di fatto nel nostro Paese, sul modello già in vigore nella maggioranza dei Paesi europei.
L’esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai cittadini una scelta più libera nell’organizzazione della propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato.
La convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che questa proposta di legge definisce «unione di fatto», obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un accordo che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di scioglimento dell’unione stessa.
Le disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale possono infatti riguardare il periodo di durata dell’unione, ma anche il periodo successivo alla sua cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia nell’accordo costitutivo, in caso di scioglimento dell’unione, nulla è dovuto.
Tre sono le condizioni fondamentali affinché sia valido l’accordo fra due persone che decidono di dare vita ad una unione di fatto:

1) che le due persone siano maggiorenni;

2) che non siano unite in matrimonio tra loro o con altre persone;

3) che non abbiano stipulato altri accordi per costituire un’unione di fatto.

La presente proposta di legge non si prefigge di modificare la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana, né intende influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori, così come non intende modificare la concezione positiva del matrimonio come scelta volontaria, libera e cosciente. Contemporaneamente la proposta di legge non intende equiparare i componenti di una unione di fatto ai coniugi, se non per particolari casi e specificatamente quelli relativi alla materia successoria, ai diritti di abitazione, ai diritti e ai doveri di assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza sociale, nonché all’applicazione delle norme penali.
La necessità di disciplinare l’istituto dell’unione di fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito dalla Costituzione.
Con la presente proposta di legge si intendono pertanto superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto alcuni elementari diritti come quello di subentrare nell’affitto della casa comune in caso di morte del partner o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l’esistenza.
La proposta di legge attribuisce un valore importante all’accordo costitutivo, che è alla base dell’unione stessa, oltre che alla questione dello scioglimento dell’unione, sia quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente sia quando è proposto da entrambi. A questo proposito si prevede infatti che dal momento della dichiarazione relativa alla volontà di scioglimento dell’unione decorra un periodo di tempo sufficientemente significativo prima che l’ufficiale di stato civile dichiari sciolta l’unione stessa a tutti gli effetti.
La disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione italiana alle risoluzioni dell’Unione europea in materia di coppie di fatto, alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri per l’adozione di norme in materia di antidiscriminazione e ai princìpi ricompresi nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Unioni di fatto).

1. Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del codice civile, due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non unite in matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune, regolare i loro rapporti personali e patrimoniali e costituire una unione di fatto.

Art. 2.

(Contenuto dell’accordo costitutivo).

1. L’accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con l’obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:

a) le generalità dei contraenti e quanto altro vale a identificarli;

b) la dichiarazione esplicita di volere costituire una unione di fatto;

c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra persona in ragione di un’altra unione di fatto o di un matrimonio valido agli effetti civili.

2. L’accordo costitutivo può contenere disposizioni anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata dell’unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua cessazione.

Art. 3.

(Presentazione dell’accordo costitutivo).

1. L’accordo costitutivo va presentato dai due contraenti, alla presenza di due testimoni, al sindaco del comune di residenza di uno dei contraenti.
2. Il sindaco o l’ufficiale di stato civile, verificata la volontà delle parti, annota l’accordo costitutivo nel registro dello stato civile.

Art. 4.

(Successione).

1. In tema di successione, se nulla è stabilito diversamente nell’accordo costitutivo di cui all’articolo 2, la posizione dei contraenti l’unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione del coniuge.
2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i contraenti di una unione di fatto.

Art. 5.

(Diritto all’abitazione).

1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta unilaterale di scioglimento dell’unione di fatto o di decesso di uno dei due contraenti che risulta locatario dell’abitazione ove essi risiedono, l’altro contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.
2. L’unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di contributi e di altre agevolazioni per l’acquisto o la locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai fini dell’inserimento in graduatorie per l’edilizia popolare.

Art. 6.

(Lavoro e previdenza).

1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell’applicazione delle norme, dei contratti e delle disposizioni di legge e di regolamento riguardanti il rapporto di lavoro e il sistema previdenziale.

 

Art. 7.

(Assistenza e decisioni in caso di morte).

1. In assenza di una diversa volontà espressa dal contraente di una unione di fatto, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di intendere e di volere, l’altro contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza sanitaria, compresa la facoltà di assumere decisioni per quanto attiene alla donazione di organi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.

Art. 8.

(Facilitazioni e accesso ai servizi).

1. Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per quanto attiene all’applicazione di norme nazionali e regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e formativi.

Art. 9

(Norme penali).

1. La condizione di contraente di una unione di fatto è equiparata a quella di coniuge ai fini dell’applicazione di norme penali e di procedura penale.

Art. 10

(Nascita di figli).

1. Se dai componenti di una unione di fatto nascono figli, la loro paternità è attribuita al componente maschio della stessa purché al momento della nascita siano decorsi centottanta giorni dalla data di annotazione dell’accordo di cui all’articolo 2 e, in caso di scioglimento dell’unione, non siano decorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà di scioglimento di cui all’articolo 13.

Art. 11

(Successione dei figli).

1. La successione dei figli nati da una unione di fatto è regolata dalle norme vigenti in materia di successione dei figli legittimi.

Art. 12

(Modifica della regolamentazione dell’accordo costitutivo).

1. I rapporti definiti nell’accordo costitutivo dall’unione di fatto di cui all’articolo 2 possono essere modificati per comune volontà dei contraenti.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i contraenti dell’unione di fatto devono redigere l’atto con il quale modificano le precedenti disposizioni e presentarlo all’ufficiale di stato civile del comune in cui è stato presentato l’accordo, il quale provvede ad annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.

Art. 13

(Scioglimento dell’unione di fatto).

1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi componenti, l’unione di fatto è sciolta per volontà anche di un solo contraente.
2. La dichiarazione con la quale un contraente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l’unione di fatto è presentata all’ufficiale di stato civile del comune ove l’unione stessa è stata annotata.
3. L’ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.
4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno dei due contraenti si presenta alla convocazione dell’ufficiale di stato civile e conferma la volontà di porre fine all’unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel registro dello stato civile.
5. Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione dell’ufficiale di stato civile senza addurre alcun legittimo impedimento, l’unione resta valida, e a ciascuno dei contraenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro al contraente che ha presentato dichiarazione di scioglimento e non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione dell’ufficiale di stato civile.

Art. 14

(Decorrenza degli effetti dello scioglimento).

1. Nei casi previsti dall’articolo 13 l’unione di fatto si considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal giorno in cui uno o entrambi i contraenti hanno presentato all’ufficiale di stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello scioglimento.

Art. 15

(Obblighi successivi allo scioglimento dell’unione di fatto).

1. I rapporti tra coloro che hanno sciolto un’unione di fatto sono regolati, successivamente allo scioglimento, in conformità all’accordo costitutivo dell’unione stessa o alle modifiche all’accordo intervenute successivamente. In mancanza di specifiche manifestazioni di volontà contenute nell’accordo costitutivo non derivano, per l’effetto della sola esistenza dell’unione di fatto, obblighi patrimoniali e non patrimoniali per alcuno dei contraenti.

 

Art. 16

(Disposizioni in materia fiscale).

1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche giudiziari, assunti in attuazione della presente legge sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma di imposizione fiscale.

 

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