Statuto dell’UAAR

  • Approvato dal VII Congresso nazionale (Bologna, 2 luglio 2006)
  • Modificato dall’VIII Congresso nazionale (Rimini, 3-4 novembre 2007)
  • Modificato dal Comitato di coordinamento (Firenze, 16 dicembre 2007)
  • Modificato dal Comitato di coordinamento (22 dicembre 2008)
  • Modificato dal IX Congresso nazionale (Varese, 31 ottobre-1 novembre 2010)
  • Modificato dal X Congresso nazionale (Roma, 2-3 novembre 2013)
  • Modificato dal XI Congresso nazionale (Parma, 27-28 marzo 2016)
  • Modificato dal Comitato di coordinamento (21 agosto 2017)
  • Modificato dal XII Congresso nazionale (Rimini, 11-12 maggio 2019)
Articolo 1
Costituzione
  1. L’associazione nazionale di promozione sociale denominata “Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti APS”, con sigla “UAAR APS”, di seguito “UAAR”, detta in breve “Unione Atei”, ha sede legale e recapito postale: via Francesco Negri 69, 00154 Roma; sito Internet: www.uaar.it.
  2. Per favorire le relazioni internazionali si può affiancare al nome in italiano quello in inglese “Italian Union of Rationalist Atheists and Agnostics”.
  3. L’UAAR è un’organizzazione filosofica non confessionale, democratica e apartitica.
  4. Ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.
  5. L’UAAR si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  6. L’UAAR può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
  7. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
Articolo 2
Valori
  1. I valori a cui si ispira l’attività dell’UAAR sono: l’eudemonismo; la razionalità; il laicismo; l’autodeterminazione; il rispetto dei diritti umani; la democrazia; il pluralismo; l’uguaglianza; la valorizzazione delle individualità; le libertà di coscienza, di espressione e di ricerca; l’acquisizione della conoscenza attraverso il metodo scientifico; il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzioni basate sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulle concezioni filosofiche o religiose, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali, sulla “razza”.
Articolo 3
Scopi e attività
  1. L’UAAR si propone i seguenti scopi generali:
    1. tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione;
    2. contribuire all’affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose. In particolare, pretendere l’abolizione di ogni privilegio accordato, di diritto o di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell’uguaglianza di fronte alla legge di religioni e associazioni filosofiche non confessionali;
    3. affermare, nel quadro di una concezione laica, razionale e areligiosa dell’esistenza, il diritto dei soggetti a compiere in autonomia le scelte relative alla sessualità e alla riproduzione, comprese quelle sulla interruzione volontaria della gravidanza; a stringere unioni familiari legalmente riconosciute, senza distinzioni di sesso, e a recedere dalle stesse; a determinarsi liberamente sulla propria fine vita; sostenere la libertà della ricerca scientifica, filosofica ed artistica; operare perché tali diritti e libertà trovino piena sanzione ed effettiva garanzia;
    4. promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose, con particolare riguardo alle filosofie atee e agnostiche.
  2. L’UAAR persegue i suoi scopi mediante l’esercizio delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 comma 1 lettere i) e w) del Dlgs 117/2017.
  3. L’UAAR può svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei modi e nei limiti consentiti, necessarie al conseguimento dei propri scopi.
Articolo 4
Soci
  1. L’ammissione all’UAAR avviene su semplice richiesta da parte di coloro che ne condividono gli scopi espressi nell’articolo 3 del presente statuto, e in seguito al versamento della quota annuale il cui ammontare è fissato dal Comitato di coordinamento.
  2. Con la richiesta di iscrizione il socio accetta implicitamente lo statuto dell’associazione.
  3. Il Collegio dei probiviri ha facoltà di verificare i requisiti necessari per l’ammissione.
  4. Il socio cessa di appartenere all’UAAR:
    1. per morte;
    2. per dimissioni volontarie, comunicate dal socio in carta semplice;
    3. per autoesclusione, in seguito al mancato rinnovo della quota annuale;
    4. per provvedimento del Collegio dei probiviri.
  5. Il socio ha diritto:
    1. di prendere visione dello statuto;
    2. di partecipare e votare nelle assemblee indette per eleggere i rappresentanti al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 6 del presente statuto;
    3. di essere eletto rappresentante, partecipando e votando al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 6 del presente statuto;
    4. di partecipare e votare direttamente al Congresso, nei casi e secondo le modalità stabilite dall’articolo 6, comma 7 del presente statuto;
    5. di partecipare e votare alle assemblee del circolo a cui afferisce;
    6. di prendere iniziative a nome dell’UAAR previo accordo con il segretario o con il Comitato di coordinamento;
    7. di essere eletto alle cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità;
    8. di accedere ai libri sociali previa richiesta inviata al segretario nazionale, il quale è tenuto ad accordare un appuntamento per l’accesso entro 15 giorni.
  6. Per esercitare i propri diritti il socio deve essere in regola con l’iscrizione all’UAAR per l’anno corrente e con quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 dell’Unione Europea.
  7. Per esercitare il diritto di voto e di essere eletto alle cariche sociali il socio deve essere iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, fatta eccezione per l’elezione a proboviro secondo quanto previsto dall’articolo 10 comma 1 del presente statuto.
  8. Il comportamento del socio verso gli altri soci deve essere basato sul rispetto reciproco e finalizzato all’interesse comune.
Articolo 5
Organi dell’associazione
  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. il Comitato di coordinamento;
    2. il segretario;
    3. il tesoriere;
    4. il Collegio dei probiviri;
    5. i coordinatori regionali;
    6. i circoli;
    7. il sindaco revisore.
  2. Tutti i riferimenti dello Statuto alla suddivisione del territorio dello Stato Italiano in province si riferiscono alla situazione alla data del giorno 1 gennaio 2013; le modifiche a tale suddivisione potranno essere deliberate dal Comitato di Coordinamento.
Articolo 6
Congresso nazionale
  1. Il Comitato di coordinamento indice in via ordinaria il Congresso nazionale con frequenza triennale.
  2. Il Comitato di coordinamento ha la facoltà di indire il Congresso nazionale anche in via straordinaria.
  3. La convocazione del congresso deve essere inviata ai soci a mezzo posta con almeno novanta giorni di anticipo sulla data di svolgimento. È considerata valida anche se inviata per via telematica con almeno centoventi giorni di anticipo sulla data di svolgimento e il servizio di distribuzione non ne notifica l’impossibilità di consegna al destinatario.
  4. Il Congresso nazionale può essere indetto anche da almeno un quarto dei soci o da più della metà dei circoli. In tal caso sarà cura del Comitato di coordinamento inviare la comunicazione ai soci, a mezzo posta, con le medesime modalità di cui al comma precedente.
  5. Un regolamento congressuale, emanato dal Comitato di coordinamento prima del Congresso, stabilisce sia le forme di rappresentanza, sia le modalità di votazione.
  6. Per le votazioni può essere definita dal Comitato di coordinamento una forma di rappresentanza. In tal caso:
    1. i rappresentanti sono eletti in assemblee che si svolgono in ogni provincia dove è operativo un circolo. Il Comitato di coordinamento può decidere di far svolgere assemblee anche in tutte o alcune delle province dove sia operativo un referente;
    2. il numero dei rappresentanti eletti è proporzionale al numero dei soci residenti nelle rispettive province;
    3. i soci residenti in province dove non è organizzata un’assemblea votano nell’assemblea organizzata nella provincia più vicina e contribuiscono a costituire la base su cui calcolare il numero dei rappresentanti da eleggere;
    4. le modalità di elezione dei rappresentanti dei soci residenti all’estero sono disciplinate dal regolamento congressuale.
  7. Il Comitato di coordinamento può altresì prevedere la possibilità di partecipazione diretta al Congresso di tutti i soci. In tal caso, per garantire la partecipazione e l’espressione del proprio voto a tutti i soci, il Comitato di coordinamento potrà prevedere anche la possibilità di avvalersi di strumenti telematici o del servizio postale: tali modalità devono comunque essere aderenti alla legge e allo statuto.
  8. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma seguente e dall’articolo 17 del presente statuto, le deliberazioni del Congresso sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
  9. Il Congresso nazionale può anche deliberare l’eventuale scioglimento dell’UAAR con la maggioranza dei tre quarti.
  10. Al Congresso compete l’elezione del segretario, dei membri del Comitato di coordinamento e del Collegio dei probiviri.
Articolo 7
Comitato di coordinamento
  1. Il Comitato di coordinamento è l’organo direttivo nazionale.
  2. È costituito dal segretario e da otto soci eletti direttamente dal Congresso nazionale in base al regolamento congressuale emanato dal Comitato di coordinamento.
  3. I soci eletti restano in carica tre anni.
  4. In caso di qualsiasi impedimento nel corso del mandato, malattia, morte, dimissioni, decadenza da socio, il membro sarà sostituito dal primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza del primo mandato.
  5. Nel caso non ci fossero sostituti disponibili, il Comitato di coordinamento rimane in carica con i membri rimanenti fino ad un minimo di 5, oltre al segretario. Sotto tale numero il Comitato di coordinamento si considera decaduto ed il segretario provvede a convocare un nuovo Congresso nazionale per il rinnovo contestuale del segretario, degli otto membri del Comitato di coordinamento, del Collegio dei probiviri.
  6. Non possono far parte del Comitato di coordinamento i probiviri.
  7. Il Comitato di coordinamento è convocato dal segretario: può altresì essere convocato da un terzo dei suoi membri.
  8. Per agevolare il proprio compito, il Comitato di coordinamento può discutere e deliberare anche con il supporto di ausilî telematici.
  9. Le deliberazioni del Comitato di coordinamento sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti.
  10. Il Comitato di coordinamento:
    1. pone in essere le deliberazioni del Congresso;
    2. elegge al proprio interno il tesoriere;
    3. conferisce onorificenze a nome dell’associazione;
    4. nomina i referenti;
    5. provvede all’assegnazione di tutti gli incarichi operativi;
    6. delibera le attività nazionali e le prese di posizione ufficiali;
    7. si occupa dell’amministrazione e delle necessità primarie per il funzionamento dell’UAAR;
    8. si adopera per il perseguimento degli scopi dell’UAAR, sia direttamente, sia in rapporto con i coordinatori regionali e con i circoli;
    9. autorizza la costituzione di circoli, nominando un apposito responsabile per la costituzione dei nuovi circoli;
    10. approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
    11. indice di norma il Congresso nazionale, predisponendone il regolamento elettorale e provvedendo a sottoporre alla sua attenzione le questioni di particolare importanza.
Articolo 8
Segretario
  1. Il segretario è un socio eletto dal Congresso nazionale e resta in carica tre anni.
  2. L’elezione a segretario causa il decadimento dalle eventuali cariche di proboviro, coordinatore regionale, coordinatore di circolo.
  3. Il segretario:
    1. coordina la direzione dell’UAAR;
    2. convoca di norma il Comitato di coordinamento e ne custodisce i verbali;
    3. custodisce l’elenco dei soci;
    4. custodisce l’elenco degli enti e delle persone con i quali l’UAAR intrattiene rapporti e ne decide la diffusione all’interno dell’UAAR stessa;
    5. ha la rappresentanza legale e rappresenta l’UAAR a tutti gli effetti, nei confronti di terzi e in giudizio.
  4. Il segretario può conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti e incaricati mediante il rilascio di procure – generali o speciali – per singoli atti o categorie di atti.
  5. Qualora il segretario si dimetta prima della scadenza del suo mandato, il Comitato di coordinamento provvede a convocare un nuovo Congresso nazionale, nel quale si provvederà contestualmente all’elezione del segretario, del Comitato di coordinamento e del Collegio dei probiviri.
  6. Nel caso di morte del segretario o di sue dimissioni per motivi di salute, il Comitato di coordinamento elegge al proprio interno un nuovo segretario che resterà in carica fino al successivo Congresso ordinario. Il membro eletto Segretario sarà sostituito nel Comitato di coordinamento dal primo dei non eletti disponibile.
Articolo 9
Tesoriere
  1. Il tesoriere è eletto dal Comitato di coordinamento, scelto tra i membri che ne fanno parte.
  2. Amministra il patrimonio dell’UAAR secondo le deliberazioni del Comitato di coordinamento e predispone i bilanci.
  3. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
Articolo 10
Collegio dei probiviri
  1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre soci eletti dal Congresso nazionale, che siano giunti almeno al quinto anno di iscrizione.
  2. Il Congresso elegge altresì due soci, con le medesime caratteristiche, come membri supplenti del Collegio. Essi subentrano ai membri effettivi in caso di loro morte, dimissioni o impedimento grave, secondo l’ordine stabilito dai voti ricevuti.
  3. Il Collegio dei probiviri e i membri supplenti del Collegio restano in carica tre anni.
  4. Non possono far parte del Collegio dei probiviri i membri del Comitato di coordinamento, i coordinatori regionali, i coordinatori di circolo e i referenti.
  5. Il Collegio dei probiviri interviene:
    1. sulle controversie sottopostegli dal Comitato di coordinamento;
    2. per verificare i requisiti necessari all’ammissione dei soci;
    3. per dirimere le controversie insorte tra i soci e gli organi dell’associazione;
    4. per dirimere eventuali conflitti di competenze tra gli organi dell’associazione.
  6. Le sanzioni disposte dal Collegio dei probiviri nei confronti dei soci il cui comportamento è stato riconosciuto essere in contrasto con gli scopi, le regole o l’unità dell’UAAR, possono essere:
    1. la diffida;
    2. la decadenza da eventuali incarichi ricoperti;
    3. la temporanea limitazione di una o più facoltà;
    4. la sospensione dall’attività associativa;
    5. l’espulsione a tempo determinato e indeterminato.
  7. I probiviri eleggono al proprio interno un presidente.
  8. Il Collegio dei probiviri è convocato dal presidente: può altresì essere convocato da uno dei suoi membri, in caso di impedimento del presidente.
  9. In caso di controversie, deve deliberare entro sessanta giorni dalla richiesta.
  10. Per agevolare il proprio compito, il Collegio dei probiviri può discutere e deliberare anche con il supporto di ausilî telematici.
  11. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono valide se prese con il parere favorevole di almeno due suoi membri, e sono inappellabili.
Articolo 11
Coordinatori regionali
  1. Laddove è operativo più di un Circolo all’interno della stessa regione, i Coordinatori di detti circoli eleggono annualmente un coordinatore regionale tra i soci residenti nella regione, essi stessi compresi.
  2. I coordinatori regionali svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di loro competenza, rappresentando l’UAAR presso le istituzioni regionali, proponendo e coordinando iniziative comuni tra i circoli della regione, i referenti e nelle province sprovviste di coordinatori o referenti.
  3. Non possono essere eletti coordinatori regionali il segretario e i probiviri.
Articolo 12
Circoli
  1. I circoli sono ramificazioni territoriali che rappresentano l’UAAR a livello provinciale, nonché presso tutti i comuni della provincia della quale riuniscono i soci. Essi prendono il nome dal capoluogo provinciale.
  2. Svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di propria competenza.
  3. Sono di norma costituiti dal Comitato di coordinamento laddove vi sono almeno dieci soci dell’associazione residenti nella medesima provincia.
  4. La loro costituzione dev’essere autorizzata dal Comitato di coordinamento, ed eseguita tramite un responsabile nominato dallo stesso Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento ha altresì facoltà di chiudere i circoli che non soddisfano più i requisiti previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento Circoli.
  5. Qualora lo ritenga opportuno in base al numero e alla distribuzione sul territorio dei soci l’assemblea di Circolo può costituire delegazioni e/o nominare delegati sul territorio provinciale, determinandone le competenze territoriali, il grado di autonomia reciproca e le facoltà del responsabile della delegazione; fatte salve la rappresentanza provinciale, nonché la competenza su tutto il residuo territorio della provincia, del capoluogo.
  6. Il Comitato di coordinamento può autorizzare la nascita di circoli all’estero, con modalità, competenze e delimitazione territoriale, anche sopranazionale, stabilite caso per caso.
  7. I circoli eleggono al loro interno un coordinatore e un cassiere. L’elezione è annuale e deve avvenire nel corso di un’assemblea convocata al completo. I circoli si devono altresì dotare di un attivo di circolo composto da almeno un socio oltre al coordinatore e al cassiere. All’assemblea convocata al completo spetta altresì stabilire le prerogativa di coordinatore, cassiere e attivo di circolo, nonché le modalità di elezione e di funzionamento di quest’ultimo.
  8. Il coordinatore ha la rappresentanza legale del circolo nei confronti di terzi e in giudizio. Il coordinatore può conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti e incaricati mediante il rilascio di procure – generali o speciali – per singoli atti o categorie di atti.
  9. Non possono essere eletti coordinatori di circolo i probiviri.
  10. Le deliberazioni dei circoli sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti (salvo quando si stabilisca espressamente una diversa maggioranza).
  11. Con periodicità annuale si svolge una riunione consultiva di tutti i coordinatori dei circoli.
Articolo 13
Sindaco revisore
  1. Il sindaco revisore è un professionista di specifica competenza, serietà ed esperienza iscritto al Registro dei revisori esistente presso il Ministero della Giustizia, eletto dal Congresso nazionale tra gli aspiranti che hanno sottoposto la propria candidatura e rimane in carica tre anni.
  2. La carica di sindaco revisore è incompatibile con lo status di socio UAAR.
  3. Il sindaco revisore può partecipare ai Congressi nazionali e alle riunioni del Comitato di coordinamento, e mantiene il potere di effettuare accessi, ispezioni e verifiche, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto.
  4. Il sindaco revisore svolge le funzioni previste dagli articoli 30 e 31 del Dlgs 117/2017, e in particolare:
    1. controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell’UAAR;
    2. verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
    3. predispone una relazione annuale da presentare in sede di approvazione del bilancio.
  5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza del sindaco revisore, il Comitato di coordinamento nomina un nuovo sindaco che resterà in carica fino al successivo Congresso ordinario.
Articolo 14
Referenti
  1. I referenti rappresentano l’UAAR a livello provinciale, nonché presso tutti i comuni della provincia, laddove non è stato costituito un circolo.
  2. Sono nominati dal Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento ha altresì facoltà di revocare tale nomina.
  3. Svolgono la loro attività adoperandosi per il perseguimento degli scopi dell’UAAR sul territorio di propria competenza, coordinando l’attività dei soci in vista della costituzione del circolo.
  4. Non possono essere nominati referenti i probiviri e i soci che ricoprono funzioni direttive in associazioni che perseguono scopi sociali affini a quelli dell’UAAR.
  5. Il comitato di coordinamento può nominare referenti all’estero, con modalità, competenze e delimitazione territoriale, anche sopranazionale, stabilite caso per caso.
Articolo 15
Gruppi tematici
  1. Il Comitato di coordinamento, su richiesta di un congruo numero di soci, può autorizzare la costituzione di gruppi tematici. Il Comitato di coordinamento ha altresì la facoltà di sopprimere detti gruppi tematici, qualora vengano meno i presupposti della loro costituzione.
  2. I gruppi tematici sono composti da soci uniti da affinità sociali, oppure dall’interesse per una specifica istanza, coerente con gli scopi associativi.
  3. I gruppi tematici eleggono al loro interno un responsabile, con modalità definite al momento della costituzione del gruppo stesso.
Articolo 16
Patrimonio
  1. L’UAAR può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
    1. quote e contributi degli associati;
    2. eredità, donazioni e legati;
    3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. I fondi a disposizione dell’UAAR sono depositati presso istituti di credito, bancario o postale, come stabilito dal tesoriere in accordo col segretario.
  3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo coincidono con l’anno solare.
  4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
  5. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
  6. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale coerenti con gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto.
Articolo 17
Variazioni dello statuto
  1. Le variazioni del presente statuto devono essere approvate da almeno due terzi del Congresso, tranne per quanto riguarda il cambiamento della sede legale, della casella postale e dell’indirizzo del sito Internet, i quali possono essere modificati dal Comitato di coordinamento senza necessità di convocare un Congresso. In tal caso farà testo, anche legalmente, il verbale della riunione del Comitato di coordinamento.
  2. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile italiano e alle altre norme di legge vigenti in materia.