Risposta del Ministero dell’Interno all’UAAR 27 gennaio 2001

IL SEGRETARIO PARTICOLARE DEL MINISTRO DELLINTERNO

F/6366

 

Roma, 27 gennaio 2001

 

Egregio Dottor Giorgio Villella, Segretario Nazionale UAAR

 

In relazione alla Sua richiesta, per incarico del Signor Ministro, Le trasmetto l’unito appunto predisposto al riguardo dai competenti uffici di questo Dicastero.

 

Colgo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

 

Franco Minucci

APPUNTO

OGGETTO: Esposizione del crocifisso nei seggi elettorali

 

Il Segretario nazionale dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha rivolto istanza al Signor Ministro affinché siano diramate esplicite disposizioni per la rimozione di eventuali simboli religiosi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto.

 

Analoghe richieste a tutela della laicità dello Stato risultano essere state formulate già in passato, formando oggetto di attenta riflessione anche alla luce di una sentenza in materia della Corte di Cassazione (n. 439 del 10/3/2000) con la quale viene «confermata l’esigenza che venga rispettato il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato nelle sezioni elettorali».

 

Si premette che con norme contenute nei RR.DD. 965/1924 (art. 18), 20009/1925 (art. 130) e 1297/1928 (art. 119 e allegato C) venne disciplinata, all’epoca, l’esposizione del crocifisso nelle aule degli istituti di istruzione elementare, media e dei convitti nazionali: norme, secondo l’autorevole avviso del Consiglio di Stato (parere n. 63 dl 17.4.1988), non abrogate implicitamente dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica.

 

Con la richiamata sentenza la Corte di Cassazione, nel giudicare in merito al rifiuto di un componente di un Ufficio elettorale di sezione di adempiere al proprio incarico per la presenza nell’edificio di simboli religiosi, in nessun punto, invero, fa obbligo alla pubblica amministrazione di rimuovere dai seggi elettorali simboli od immagini proprie di una unica fede religiosa, ma si limita a stabilire che «costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose».

 

Per completezza si soggiunge che, sia secondo i principî stabiliti dalla Costituzione in tema di libertà religiosa, sia in base alle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale in materia, non sussiste un obbligo né un divieto circa l’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere.