Cassazione: “per esenzione Ici su attività commerciali della Chiesa non basta autocertificazione”

Secondo la Corte di Cassazione, per gli immobili della Chiesa che svolgono attività commerciali non basta l’autocertificazione al fine di ottenere l’esenzione dall’Ici. Dando così ragione, scrive Il Gazzettino, al Comune di Cannobio (VB) in causa col locale monastero delle Orsoline sul Lago Maggiore. Il monastero, attrezzato con camere che mette a disposizione di turisti a luglio e agosto quando non ci sono le educande, per non pagare l’imposta aveva inviato una autocertificazione. Ma con le sentenze 23314 e 23315 la Cassazione afferma che non si può ottenere l’esenzione “senza verificare, alla stregua della realtà fattuale, la concreta sussistenza delle condizioni legittimanti”. Inoltre “è onere del contribuente dimostrare” di poterne usufruire, cosa che “non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato”. C’è bisogno infatti di “verificare che tale attività pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di una attività commerciale”, chiarisce la Corte. La Commissione Tributaria di Torino ora chiederà chiarimenti al monastero sull’affitto delle camere nei mesi estivi.

Valentino Salvatore

Questo articolo è stato pubblicato giovedì, 10 novembre 2011 alle 10:57 e classificato in Generale, Notizie. Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Non puoi né inviare commenti, né inviare trackback.