Il Consiglio di Stato: l’UAAR è legittimata ad agire, ma la visita pastorale è “culturale”

Nell’ottobre di tre anni fa il vescovo di Padova Antonio Mattiazzo programmò un ciclo di visite pastorali in alcune scuole della sua diocesi. L’UAAR diffidò i dirigenti scolastici dall’accondiscendere alla richiesta, ma inutilmente: l’associazione presentò pertanto ricorso al TAR del Veneto. Il Tribunale amministrativo lo dichiarò incredibilmente inammissibile, “per carenza di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente”: sostenne in pratica che l’UAAR, benché sia un’associazione di promozione sociale riconosciuta dal ministero, non può far valere le prerogative legali che la legge sulle associazioni promozione sociale le riconosce.
Non c’era alcun precedente di questo tipo. Il TAR condannò inoltre l’UAAR al pagamento della cifra esorbitante di 6.000 euro: anche in questo caso difettavano i precedenti. A parere dell’associazione la sentenza era già scritta: due dei tre membri del collegio erano infatti già stati protagonisti della sentenza 1110/2005, quella che definì il crocifisso “simbolo della laicità dello Stato”. Sì, proprio la sentenza poi bocciata dalla Corte di Strasburgo.
L’UAAR ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che si è espresso nei giorni scorsi con una decisione agrodolce. Secondo il Consiglio, la sentenza del TAR del Veneto è “meritevole di censura”: l’UAAR possiede infatti “la capacità, ai sensi dell’art. 27 della legge citata, di promuovere azioni giurisdizionali a tutela dell’interesse dell’associazione, e quindi di “ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità” generali perseguite dall’associazione”.
Secondo il Consiglio, però, “non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cattolica, dal momento che, indipendentemente dalla qualificazione contenuta nel codex iuris canonici, sottolineata dai ricorrenti e che ha invece valore limitato all’ordinamento al quale si riferisce, la visita programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale”.
Il Consiglio ha altresì deciso che le spese siano compensate tra le parti.
L’UAAR saluta con soddisfazione la parte di sentenza che la legittima ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli atei e degli agnostici. Non può tuttavia che rammaricarsi per il fatto che sia stata ritenuta legittima una visita pastorale che, secondo quanto sostenuto dallo stesso Consiglio di Stato nel 2004, è “complemento necessario del culto e suo naturale prolungamento”. Lo stesso vicariato di Teolo aveva Teolo definito la visita pastorale come “una delle forme, ma tutta particolare, con cui il Vescovo … mantiene i contatti personali con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio, per conoscerli e dirigerli, esortarli alla fede e alla vita cristina, nonché per vedere con i propri occhi nella loro concreta efficienza, e quindi valutarli, le strutture e gli strumenti destinati al servizio pastorale”: concetti che non ci sembrano avere a che fare con la cultura, ma piuttosto con il culto. In un certo senso, il Consiglio di Stato ha “secolarizzato” la visita pastorale, derubricandola a mero incontro culturale: una posizione in linea con chi difende la liceità della presenza del crocifisso nelle aule in quanto “arredo scolastico”. Da questo punto di vista, la sentenza non dovrebbe piacere nemmeno alle gerarchie ecclesiastiche.
L’UAAR non intende comunque considerare chiusa la vicenda: se vi sarà la possibilità di portarla alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lo farà. E’ del resto la ragion d’essere dell’associazione stessa.

Raffaele Carcano – segretario UAAR

Notizia inserita da Raffaele Carcano

Questo articolo è stato pubblicato martedì, 13 aprile 2010 alle 17:02 e classificato in Generale, UAAR. Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Non puoi né inviare commenti, né inviare trackback.