Crocifisso: il falso sul sito del governo

Della normativa che, secondo il sito del governo, giustificherebbe la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche si era già accennato in un’Ultimissima del 10 novembre 2009. Durante la puntata di mercoledì de La vita in diretta Marco Palmisano è tornato sull’argomento, affermando che “l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è legge dello Stato italiano”. Palmisano citava e mostrava la home page del sito del governo, sfidando il prof. Franco Coppoli a dimostrare che il sito del governo mente. Sul sito del governo c’è in effetti scritto quanto segue: Nell’ordinamento italiano l’esposizione del crocifisso è regolamentata dal decreto legislativo 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In particolare, gli articoli 159 e 190 lo includono tra gli arredi delle aule”.
Il Testo Unico è facilmente recuperabile in rete. Gli articoli citati recitano quanto segue:

Art. 159 – Oneri a carico dei Comuni
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art. 190 – Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell’articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

Il crocifisso non è mai citato esplicitamente, né si comprende in quale fattispecie possa ricadere, tra quelle citate. Salvo smentite, è dunque lecito affermare che il sito del governo mente.

Notizia inserita da Raffaele Carcano

Questo articolo è stato pubblicato sabato, 6 marzo 2010 alle 17:28 e classificato in Generale. Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Non puoi né inviare commenti, né inviare trackback.