Cassazione assolve il giudice Tosti: “Questione del crocefisso nei luoghi pubblici va affrontata”

La sesta sezione penale della Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza 28482 (cfr. Ultimissima 17 febbraio 2009) che ha annullato la condanna a sette mesi di reclusione contro il giudice Tosti, inflitta dalla Corte d’Appello de L’Aquila per omissione di atti d’ufficio. Il giudice di Camerino si era infatti rifiutato di tenere le udienze nelle aule dove era stato imposto il crocefisso, riportando all’attenzione delle cronache la questione della presenza dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, sollevata da tempo proprio dall’Uaar.
La sentenza della Cassazione (della quale danno notizia testate come Il Giornale e Il Resto del Carlino) sostiene infatti che si tratta di “una problematica di estrema delicatezza” e che va affrontata seriamente per definire se l’esposizione di un simbolo religioso sia in contrasto col principio della laicità dello stato, dato che la questione “ha una sostanziale dignità” ma non risultano fino ad ora “congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema”. La Cassazione, pur criticando i toni con i quali il giudice Tosti ha sollevato la questione (”esasperati”, con “espressioni a volte paradossali”), fa notare che la circolare del ministero della Giustizia risalente al 1926 che impose durante il fascismo i crocefissi nei luoghi pubblici “appare un atto privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa” e “non più in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione”. La Cassazione ammette inoltre che è necessario trovare “l’eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato” identitario “della presenza del crocefisso nelle aule di giustizia” e “la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di diversa fede e del non credente che rifiuta di avere una fede”.

Notizia inserita da Valentino Salvatore

Questo articolo è stato pubblicato sabato, 11 luglio 2009 alle 11:50 e classificato in Generale. Puoi seguire i commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Non puoi né inviare commenti, né inviare trackback.