Vattimo: accanimento sui gay, ma io non bacio in pubblico

«Io in pubblico non ho mai baciato nessuno. Però c’è dell’accanimento nell’andare a stanare le coppie con la torcia». Gianni Vattimo non è di quelli che si nascondono. Già maoista, poi diessino e comunista italiano, ha liquidato la sinistra come «una porcata» e D’Alema come un politico «da rottamare». Attivista di Azione cattolica, nel tempo ha maturato una decisa propensione a bistrattare tutto quello che odora di incenso e clero. Cresciuto eterosessuale, ha fatto il suo outing pubblico nel ’76 con il Fuori di Angelo Pezzana. Qualche anno fa ha serenamente dichiarato di avere una relazione con un ventenne cubista, nel senso della discoteca. «Battitore libero del pensiero», Vattimo ha il dono dell’anticonformismo e della sincerità, talvolta ai limiti del brutale. È uno, per dire, che si autodefinisce «frocio» e non omosessuale. E per il quale «non basta essere gay per essere intelligenti».
E dunque, professore, ha visto? Gay che si baciano e carabinieri che li portano via come delinquenti. La solita Italia omofoba?
«Le versioni contrastano. Si parla di bacio o di altro. Ame è venuto in mente Clinton: lui sosteneva che il sesso orale non è vero sesso».
Lei crede ai ragazzi o ai carabinieri?
«È tutto molto ambiguo. Certo, se tra i due giovani era in corso un rapporto orale in mezzo alla strada, forse non va proprio bene».
Però?
«C’è qualcosa che non quadra. Le cronache dicono che sono stati illuminati dai fari. Quindi erano al buio, non visibili».
Al buio tutto è lecito?
«Non si può ovviamente rivendicare il diritto di fare sesso sulla pubblica via, ma il concetto di osceno prevede che qualcuno guardi o possa guardare».
E non è il caso?
«Mi pare che ci sia dell’accanimento nell’andare a stanare la gente con le pile. Che male c’è a stoccacciarsi un po’ al buio? Sa quante cose si vedrebbero nelle camere da letto se si aprissero le finestre e si inquadrassero le persone con le torce?»
Però quei due erano in luogo pubblico.
«L’altro giorno sono passato da via Salaria. C’era una signorina, chinata, che offriva il suo sedere nudo ai passanti. Probabilmente lo fa tutte le sere assieme alle colleghe. E non mi pare che intervenga qualcuno. Il concetto di osceno va e viene».
Se fosse stata una coppia etero si sarebbe chiuso un occhio?
«Credo proprio di sì, c’è più indulgenza con gli etero. Detto questo, forse i due addolciscono la cosa e sono andati un po’ oltre. Mala reazione dei carabinieri mi pare eccessiva».
È il frutto di una cultura omofoba?
«Si sa qual è il modo di pensare delle forze dell’ordine. Basta andarsi a rileggere le cronache delG8 diGenova.Eguardi che mio padre era un agente. In America sfilano i poliziotti gay. Se l’immagina da noi?».
Ha mai avuto problemi con le forze dell’ordine?
«Quarant’anni fa, a Torino, al parco del Valentino, noto luogo di dragaggio gay. Una sera ero in auto, era la prima volta e avevo un po’ paura. Ho visto un ragazzino, credo un marchettaro, maltrattato dalla polizia. Ho sentito il dovere cristiano di soccorrerlo — guardi un po’ dove si nasconde a volte il dovere cristiano—e sono intervenuto. Mi hanno identificato e mi hanno rimproverato: ma come, anche lei, professore… Però non stavo facendo nulla». […]

L’intervista completa è raggiungibile sul sito del Corriere 

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98 commenti

ren

Insomma un perfetto democristiano per giunta represso, altro che comunista. Meglio non scontentare nessuno eh, caro signor “filosofo” ?

Engine

Difficile stabilire cosa sia realmente successo.
Evitare di criminalizzare le forze dell’ordine che si,di bestialita’ ne hanno commesse in piu’ occasioni e che spesso non vengono chiamate a rispondere delle proprie responsabilita’.
Ed evitare di porsi immediatamente dalla parte della coppia,che per quanto ci riguarda potrebbe davvero aver compiuto atti osceni in luogo pubblico.
Dopotutto,non e’ che essere gay equivale ad essere per forza una persona onesta e dotata di una sufficiente intelligenza.
Pero’ e’ vero che in Italia c’e’ molta omofobia.E che i commenti di certi esponenti del Parlamento che dovrebbero rappresentare una intera Nazione,che comprende anche i gay.E i commenti di certe istituzioni religiose che trasudano ipocrisia.Non fanno molto per evolvere la coscienza sociale,per impedire che l’omofobia si diffonda maggiormente.

rossotoscano

@Engine
anche essere etero non equivale ad essere per forza onesti e dotati di sufficiente intelligenza…

claude

apriamo un processo e mettiamo da un lato coloro che agiscono liberamente, senza porsi alcun problema, in quanto “normali” e definendosi tali, credono di essere nel giusto e quelli che pur facendo qualcosa di “normale” e mi riferisco al bacio, ma “diversi per la società” devono pagare gabella.Bah!!!!!!!

RazioCigno

da PapaNews.it:

Il caso dei gay al Colosseo – Noi stiamo dalla parte dei Carabinieri
di Bruno Volpe

CITTA’ DEL VATICANO – I Carabinieri, e tutte le altre forze armate e di polizia che difendono l’Italia, meritano il massimo rispetto nostro e di qualsiasi vero appartenente alla cosiddetta società civile. E’ quindi grave, gravissimo, che un Ministro della Repubblica che si dice cattolico – ci riferiamo a Livia Turco -, non li protegga. Di cosa parliamo? Due omosessuali sono stati sorpresi, secondo il rapporto dei Carabinieri, in atti osceni a Roma, vicino al Colosseo, alla presenza di automobilisti e passanti, bambini compresi. Qualcuno ha tentato di far passare la versione del bacio e non quella dell’amplesso, compresa Livia Turco, che si e’ schierata a favore della coppia e non dei servitori dello Stato che sono intervenuti per ripristinare la normalità. Ora, se i due realmente si fossero soltanto scambiati qualche innocente effusione, il rapporto dei Carabinieri sosterrebbe il falso; tuttavia, non abbiamo dubbi sul fatto che i militari dell’Arma abbiano detto la verità e siano intervenuti per tutelare la pubblica decenza. Quindi, soprattutto quando non si hanno prove per sostenere le proprie tesi, nessuno, tantomeno un rappresentante delle Istituzioni, dovrebbe mettere in dubbio la serietà, l’efficienza e la fedeltà degli onesti servitori dello Stato. Ma forse in Italia è diventato troppo chiedere a politici e giornali di dire la verità e di schierarsi dalla parte di chi fa il bene comune. Naturalmente, non appena la notizia dell’intervento dei Carabinieri al Colosseo si è diffusa, le associazioni gay – e il fatto non ci meraviglia – hanno iniziato a protestare vibratamente. Lo ripeteremo sino alla noia: non abbiamo nulla contro gli omosessuali, ma per loro, come per le coppie composte da un uomo e una donna, esistono altri luoghi, certamente più riservati del Colosseo, per dare sfogo al proprio impeto. Se vogliono rispetto per sé, devono prima garantirlo agli altri. Comunque sia, è chiaro che i Carabinieri hanno fermato i protagonisti di questa vicenda non perché omosessuali, ma per il compimento di atti osceni in luogo pubblico. E poco importa che le organizzazioni gay abbiano preannunciato per l’1 e il 2 agosto una manifestazione nella Capitale per dei “baci collettivi”: i militari dell’Arma hanno fatto legittimamente il proprio dovere e nulla li potrà intimidire, nemmeno l’irresponsabilità di chi difende due persone che hanno scambiato il Colosseo per la propria camera da letto.

Alessandro Bruzzone

«Le versioni contrastano. Si parla di bacio o di altro. Ame è venuto in mente Clinton: lui sosteneva che il sesso orale non è vero sesso».

Carino questo passaggio.

Alessandro Bruzzone

Io trovo sciocco ogni pregiudizio. Se non si hanno prove certe, l’unica cosa è lasciare lavorare i giudici.

NukeGrey

Qui si deve cambiare aria.
Si deve cambiare clima.
Si deve cambiare mentalità.

Odio usare la parola “dovere” ma in questo è uno dei casi che mi spinge ad usarla.
E’ proprio necessario se non si vuole fare una fine miseranda, salvo poi piangere (sempre dopo) per i danni fatti (tanto è sempre colpa di qualcun altro).

Quello che noto, molto tristemente, è che c’è un vento destrorso e reazionario impostato a un bellamente fiero machismo fascista.
L’omofobia ne è una parte che interessa chiaramente gay e lesbiche, ma questa mentalità del ventennio ancora presente nella nostra società è innestata ovunque ci si giri.
Basti accendere una tv, leggere un giornale, sentire i commenti.
Cosa voglio dire?
Voglio dire che siamo diventati un paese di piccoli Briatore (personaggio, ancor prima che orrendo, sprezzante, ingorante e banale) che non perdono occasione di dire sempre la banalità come grande verità oppure di adeguarsi ai peggio conformismi retrogradi.

Si sta vivendo un periodo di enorme crisi in questo paese.
Una crisi che è legata ad altre questioni più grosse dell’Italia senza dubbio, ma anche una crisi che ormai solo un disturbato mentale negherebbe e che si sta palesando ovunque.
Le persone comuni come reagiscono alle crisi da sempre?
Reagiscono facendo dietro-front e cercando una illusoria sicurezza emotiva in tempi che furono e sposando una mentalità rigida e schematica in cui pochi slogan, senza alcun senso effettivo, rassicurano i malcapitati.

In tutto questo c’è il machismo fascista di cui sopra.
C’è l’omofobia, la paura del diverso e la legittimazione di un certo razzismo strisciante anche da parte della sinistra che confonde il problema della microcriminalità con l’immigrazione, dimostrando anche di non essere per nulla innovativa ma al contrario di essere in perenne ritardo sulle cose e sui fatti, quando invece dovrebbe giocare sempre d’anticipo (a che serve tutta quella cultura se poi si agisce in modo così sciocco?).

Questa retrocultura o cultura di retroguardia fatta di rutti, scoregge e figa e soldi rappresenta proprio questa paura che hanno gli italiani della crescita e sopratutto della responsabilità.
In altri paesi queste cose sono state superate da tempo, ma non perchè è piovuto da marte qualcuno che ha sistemato tutto, ma perchè è stata la popolazione a cambiare mentalità.
In Italia si fa invece fatica a scrollarsi di dosso certe cose. E mica è colpa del vaticano o dei politici, anzi questi non sono che l’espressione di questa Italia bigotta e trinariciuta che annaspa avanzando pretese su pretese senza mai dare nulla da punte parti.
Se si trattasse di una persona, sicuramente si direbbe che si tratta di una persona viziata che vive al di sopra delle proprie possibilità e senza alcuna meta o disegno per se stessa.

Il caso in questione dei due ragazzi è esemplare.
Ma anche si fossero fatti un sacrosanto pompino al buio?
Ma cosa è osceno?
Questa sarebbe una cosa oscena?
E la parata di tette culi e figa in televesione, sottoposta in continuazione al pubblico?
E i messaggi pubblicitari (solo italiani, fateci caso) sempre con la figona di turno che fa da testimonial anche in prodotti in cui c’entra come i cavoli a merenda?
Ciò che è osceno lo decide la società, lo stato come collettività di individui attraverso una legge che è fatta ad uso e consumo della collettivitàe non viceversa.
Inoltre ci sarebbe da dissertare ampiamente su cosa sia osceno nel 2007.
Io penso ad esempio che Ferrara in tv sia oscenissimo, al limite della perversione autolesionista.

Ci vorrebbe bell’esposto alla magistratura e una bella denuncia per abuso di potere, abuso in atti d’ufficio, falso ideologico, maltrattamenti ingiustificati (se è vera la versione dei due ragazzi).
Ricordiamoci che lo stato siamo noi e le leggi le riconosciamo noi per nostra tutela e che le forze armate sono pagate con le nostre tasse e non possono fare il cavolo che gli pare.

Ernesto

«non basta essere gay per essere intelligenti»
E Vattimo ne è la prova vivente.

dysphoria_noctis

x NukeGrey: il dramma è che tutto quello che giustamente tu hai sottolineato, in Italia passa come “moderatismo”.

Altrove viene tacciato semplicemente come imbecillaggine.

Nifft

Al di la della vicenda, per capire veramente qual’è il problema basterebbe fare un sondaggio di questo tipo:

E’ osceno un bacio tra un uomo e donna in pubblico? Si/No
E’ osceno un bacio tra persone dello stesso sesso in pubblico? Si/No

E’ facile fare una previsione… che c’è qualcosa di serio che non va in questa società.

IlFustigatoreDiGalliate

udc…. tutti cattolici… col pene degli altri

Salvo Zappala'

I gay dovrebbero cercarsi un altro testimonial delle loro idee, secondo me. Vattimo non mi e’ mai piaciuto. Il pensiero debole, di cui e’ creatore, e’ un week end del pensiero, cominciato come nichilismo estetizzante per delusi della sinistra e’ divenuto una forma di gaio cristianesimo (vedi Credere di Credere). Un pensiero equivoco…

Kaworu

io vattimo l’ho sentito parlare dal vivo a una conferenza in bicocca, e onestamente, tra la gente che ha parlato a quella conferenza, mi è sembrato il più vuoto e inconcludente (tanto che nessuno poi se l’è cagato al momento di applaudire alla fine di ogni intervento XD).

Lady Godiva

Certo che i problemi dell’Italia sono i baci tra gay.
Almeno fossero quelli! Saremmo a cavallo.

Lady Godiva

Mi auguro che adesso non si discuta per 6 mesi di un bacio o di un amplesso tra gay.
Accidenti non sono certo questi i problemi dell’Italia.

amohel

il mio compagno ed io camminavamo a braccetto (coppia gay per intenderci) e siamo stati fermati dai carabinieri che hanno chiesto i nostri documenti schedandoci. Il comportamento omofobo delle forze dell’ordine non è (per me) una novità.

andrea

a me e’ successa la stessa cosa camminado a braccetto con la mia ragazza. Un mormale controllo,visto che sono pagati anche per svolgere questa mansione.Che dovrei dire…che i Carabinieri sono eterofobi? Le regole valgono per tutti

Ernesto

andrea, bello, datti una calmata. non ci credo che tu sia stato fermato con la tua ragazza. ma che sei l’avvocato di un carabiniere?

andrea

@ernesto

se credi a quello che ti fa piu comodo, allora, sei fazioso e dimostri di avere poca apertura mentale per una discussione costruttiva

Pascal

Una volta mi trovavo in un luogo appartato (ma neanke tanto..)..ero con la mia ragazza ed eravamo entrambi mezzi nudi… Sono arrivati i carabinieri… C hanno kiesto i documenti…e con un sorriso complice..c hanno lasciato andare…

Cosa sarebbe successo se invece fossi stato con un ragazzo??

La risposta….ce l’abbiamo cn l’esempio d Roma..

KE VERGOGNA!

Ernesto

@ andrea
tu sei solo uno squallido omofobo che cerca pretesti per giustificare una discriminazione.
Quello che dice “Pascal” è ovvio per chiunque voglia capire.

andrea

@ernesto

ernsto diamoci pure del tu…vaffanculo
vediamo se almeno questo riesci a non interpretarlo come ti pare

andrea

@pascal

http://www.ansa.it/site/notizie/regioni/lazio/news/2007-07-28_12895663.html

2007-07-28 18:29
Atti osceni, 1640 persone denunciate ogni anno
Lombardia la regione dove reato viene piu’ perseguito
(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Sono circa 1.640 le persone che ogni anno – in base ai dati Istat – vengono denunciate per atti osceni (per un totale di 2.250 casi). E’ la stessa tipologia di reato per la quale sono stati fermati i due gay romani sorpresi in atteggiamenti intimi al Colosseo. La regione dove gli ‘atti osceni’ sono piu’ perseguiti e’ la Lombardia, poi la Toscana, la Sicilia, l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania. Fanalini di coda Sardegna, Marche, Umbria e Valle d’Aosta con appena 5 denunce.

1640 persone denunciate per atti osceni in luogo pubblico ogni anno, poi capita a una coppia gay e scoppia il casino…basta interpretare i fatti come piu ci fa comodo!!!Ci vuole poco a capire che i giornatisti cercano lo scoop cercando il sensazionalismo a tutti i costi.

Ernesto

@ andrea
contraccambio il vaffanculo.
Il fatto che ci siano 1640 denunce ogni anno non vuol dire che in quella situazione, davanti al colosseo in un luogo frequentato con i due in questione vestiti, che hanno contestato la denuncia (se fossero colpevoli ti pare che lo avrebbero fatto, genio? con tutta la pubblicità e lo scherno da parte della gente come te?), non vuol dire dicevo che in questo caso tutto si sia svolto in modo regolare?
O i carabinieri, che hanno massacrato i manifestanti inermi alla scuola Diaz e a Bolzaneto, te lo ricordo, valgono sempre di più di due gay?

andrea

@ernesto

non ti va giu la verita caro ernesto.faremo un codice con delle leggi ad hoc per quelli come te.
quando non sai controbattere metti in mezzo altre vicende.Chi ti dice che non puo’ essere vero quello che affermano i carabinieri? tu eri li per caso? o quello che e’ diverso dal tuo modo di ragionare e’ sempre sbagliato a priori?

ren

insomma qui son stati portati casi e testimonianze abbastanza lampanti, non è ancora chiaro che è un caso di discriminazione bella e buona?

andrea

@ren

scusa dove sarebbero le testimonianze in merito a questo caso?
c’eri tu con loro o qualcun’altro che ha visto?
ci sono prove?
come fai a dire che sono lampanti?
lampanti x te, fino a prova contraria siamo ancora nel dubbio in attesa che si faccia chiarezza.Li leggi i giornali?
Vogliamo condannare su supposizioni in base alla nostra ideologia?
senza prove?
Bel modo democratico e costruttivo di ragionare,complimenti

Magar

@ren
A me proprio lampante ed evidente non sembra. Confesso di non aver ancora capito se la coppietta si stesse solo baciando o si fosse spinta oltre, né quanto “appartato” fosse il luogo scelto. Può anche darsi che gli estremi per gli “atti osceni in luogo pubblico” ci fossero. Può darsi che in realtà bastasse un semplice richiamo, invece che portare via i due ragazzi. Può darsi che i carabinieri mentano su tutta la linea, per coprire la loro omofobia. Può darsi che siano i due ragazzi a mentire, e che fossero proprio passati ad un rapporto orale. A me, per ora, la vicenda pare ancora molto fumosa.

raphael

«Io in pubblico non ho mai baciato nessuno….

e ne vai pure fiero….mah

Ernesto

un codice di leggi “per quelli come me”?
1) c’è già chi ci ha pensato, ed era ideologicamente più vicino a quelli come te (un certo Hitler, non so se ci sei arrivato a studiarlo a scuola o i tuoi ti hanno mandato prima a zappare i campi – un’ottima decisione, fra l’altro).
2) anche se fosse, cosa ci sarebbe di male? Le donne hanno leggi apposta che le proteggono dalla discriminazione, dalle molestie e dalle violenza da parte degli uomini, e allora perché non potrebbe essere così anche per i gay nei confronti degli etero? o degli ebrei nei confronti dei gentili? non lo so, dimmelo se ci arrivi.

Questo in senso generale. Nel caso specifico non voglio ovviamente dire che le persone gay dovrebbero poter essere libere di fare sesso ovunque vogliano, ma che per esempio ai carabinieri potrebbero essere forniti mezzi per provare la loro versione in ogni circostanza simile a quella che ci troviamo a commentare.

andrea

@ernesto

1 lascia perdere hitler, per gli stupidi come te non basta nessuna legge ci vuole il trapianto di materia grigia

2 non sapevo che le donne avessero un codice penale a parte, dove l’hai letta su topolino?

3 l’ultima cosa e’ l’unica cosa con un briciolo di senso che hai detto

Ernesto

Ho scritto léggi, non codici penali.
Forse il tuo di trapianto t’è riuscito male, visti i risultati. Dico, nemmeno leggere.
Non ti preoccupare piccolo la prossima volta ti faccio i disegnini così capisci meglio.

andrea

@ernesto

varri a rileggere l’art.3 della costituzione ignorante

Ernesto

rileggitelo te l’art. 3 scazzone:

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

andrea

@ernesto

e quindi? quali sarebbero sti ostacoli in ordine economico e sociale?gli ostacoli ce li hai nella tua testa!!!! se poi parliamo di pregiudizi e’ un altro discorso, ma quelli che ci vuoi fare…non e’ certo una legge che puo’ cambiarli

Ernesto

Quanto scassi. Ma non c’hai nulla da fare invece che insultare la gente per tutto un pomeriggio? o le tue giornate nei campi le passi così invece di zappare? 🙂
I pregiudizi sono ovviamente un ostacolo alla libertà e all’uguaglianza di fatto di certe persone e la stato ha il dovere di eliminare questi ostacoli con le leggi, che sono l’unico mezzo che ha (tranne i lager,so che ti piacerebbero magari).

ti segnalo poi che per la sindrome di Tourette c’è una cura: aloperidolo alla mattina e alla sera. vedrai che poi ti senti mooolto meglio, da bravo 🙂

andrea

@ernesto

quindi mi stai dicendo che te vorresti una legge che elimina i pregiudizi…ti accorgi di quello che dici? tipo una legge che ti obbliga per forza ad avere un amico gay senno’ vai in galera? ahahaha un pregiudizio e’ un pregiudizio, puoi solo cambiarlo facendo capire alle persone le cose ,aprendogli la testa con la parola, non certo usando una legge

Ernesto

no, non è vero. Le leggi cambiano la mentalità della gente, insieme alle sentenze di tribunale, ai libri, ai film, etc.
per es. una legge che proibisce la discriminazione razziale fa pensare a molte persone che è un comportamente sbagliato e quindi a lungo andare sarà un po’ meno razzista.
Poi se ci pensi un po’ vedrai che gli illuministi e i despoti illuminati della fine del ‘700 hanno fatto proprio questo: migliorato la mentalità europea attraverso i decreti. L’emancipazione degli ebrei è cominciata allora e in parte anche dei gay (Napoleone decriminalizzò l’omosessualità).

andrea

@ernesto?

e tu che leggi proponi che gia’ non ci sono? un gabinetto nelle scuole per tutti i discriminati? facciamo una scuola con tanti bagni,uno per gli eterosessuali,uno per i gay, uno per le donne,uno per le lesbiche,uno per gli interisti…(soino discriminati anche quelli),uno per gli ebrei,uno per gli albanesi,uno per gli uomini di colore,uno per i bambini,uno per i vecchi,uno per gli orfani…..
a parte le battute, non mi risulta che i Gay siano discriminati per legge, quello al limite e’ il Vaticano

Ernesto

semmai un bagno unisex, ma questo è proprio fra le ultime cose da pensare.
Le leggi che mi vengono in mente sono contro la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sul luogo di lavoro, imporre agli insegnanti che puniscano severamente il bullismo omofobo nelle scuole (questa è la cosa forse più fondamentale), riconoscere la parità di diritta fra omosessuali e eterosessuali per quanto riguarda il matrimonio, punire l’accanimento omofobo da parte di certi poliziotti, etc
Ci sarebbe tanto da fare. Molto è stato fatto per es. nei paesi scandinavi, dove infatti i gay stanno più in pace.

andrea

@ernesto

i bagni inisex esistono,quando vai sul treno sono divisi uomini da donne?
Le leggi ci sono gia’, un altro conto e’ farle rispettare.
Per cambiare la testa delle persone ci vogliono le idee mica le leggi,torno a ripeterti,pensi che il proibizionismo ad esempio sia servito a qualcosa?

Ernesto

no, in Italia non c’è nulla di quello che ti ho elencato.

andrea

@ ernesto

io credo che le leggi invece ci siano,andrebbero solo fatte rispettare.
manca solo il matrimonio gay,questo si.se e’ per questo mancano anche i dico (o pacs) ,ma qui sforiamo in un altro discorso e andiamo fuori tema

Ernesto

caro andrea, non è così. Per es., il pacchetto di leggi contro, fra l’altro, le discriminazioni anti-gay è in discussione proprio in questo periodo in parlamento e molti vorrebbero stralciare la parte che riguarda i gay dalla parte che riguarda le donne per approvare solo quest’ultima.

Riguardo al proibizionismo: è una questione diversa. Il consumo d’alcol è una cosa privata che viene fatta per piacere personale. Una legge contro l’alcol tenta di modificare un comportamento privato che può essere fatto altrettanto bene di nascosto.
L’omofobia è un comportamento sociale che non può di solito essere nascosto, perché c’è una vittima (che denuncia).

PS
i bagni unisex ci sono solo sui treni.

andrea

non ho capito bene cosa intendi nella prima parte del tuo discorso e su questo non sono molto ferrato,in che cosa consisterebbero ste leggi?scaviamo nella sostanza.
Cosa intendi per “L’omofobia è un comportamento sociale che non può di solito essere nascosto, perché c’è una vittima (che denuncia)”, cosa c’entra questo con le leggi? non riesco a seguirti bene.Se la vittima sente di aver subito un maltrattamento ingiusto o una discriminazione da parte di chiunque (comprese forze dell’ordine) puo’ esporre una denuncia o una querela e ci sara’ un iter uguale per tutti per accertare il reato o meno,tutto questo indipendentemente dal sesso.Poi ovvio se usciamo dall’ambito della legge e’ ovvio che non siamo tutti uguali, un avvocato paghera’ piu irpef di un operaio, mi pare pure giusto!
Io mi sono sempre riferito all’ambito penale,visto che siamo partiti col discutere dei due ragazzi e del reato (presunto o non presunto che sia).
I bagni unisex non ci sono solo sul treno comunque,ti evito gli esempi.

Ernesto

Questo è il testo della proposta di legge:

Schema di disegno di legge recante “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.”

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006.

Titolo I
Misure di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza in famiglia , di genere e contro le discriminazioni

ART. 1
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Le amministrazioni statali, nell’ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni.

ART. 2
(Principi e strumenti nel sistema dell’istruzione e formazione)

1. Il sistema dell’istruzione e formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell’uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori.

2. Al comma 2 dell’articolo 284 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in fine, sono inserite le parole: «nonché, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna.».

ART. 3
(Principi e strumenti nel sistema sanitario)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in fine, sono inserite le parole «senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale.».

2. La rubrica del Titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, è sostituito con il seguente: “Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione.».

3. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:

«Art. 24- bis (Sistema sanitario)

Il Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri per i Diritti e le pari opportunità, delle Politiche per la famiglia, dell’Università, e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l’integrazione dei programmi di studi dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, l’intervento ed il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.».

ART. 4
( Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria)

Dopo l’articolo 24- bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:

« Art. 24-ter (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria)

1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell’uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

2. E’ vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l’immagine della donna o i riferimenti all’orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.”

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali possono chiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

4. Per l’esercizio delle funzioni Dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l’articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

ART. 5
(Statistiche sulla violenza)

Dopo l’articolo 24- ter del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater (Statistiche sulla violenza)

1. Ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istat, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.».

ART.6
(Sistema previdenziale)

1. Dopo l’articolo 24-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

«Articolo 24- quinquies (Sistema previdenziale)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da emanarsi entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, vengono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 609-octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero.».

ART. 7
(Registro dei centri antiviolenza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, nell’ambito delle strutture di competenza e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell’ambito di una Rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale.

2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l’iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e di altre entrate; tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un’attività continuativa nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l’iscrizione.

Titolo II
Diritti delle vittime del reato

ART. 8
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato)

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche della famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) l’informazione sulle misure previste dalla legge riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e soccorso delle vittime di violenza;

b) l’esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall’utenza;

c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare;

d) l’integrazione tra i servizi, qualora ne esistano di diversi con competenze ripartite;

e) la stabilità e continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni;

f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all’istruzione, alla formazione e all’inserimento professionale;

g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l’inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale.

ART. 9
(Programmi di protezione della vittima di violenza)

1. Le Regioni, gli enti locali e i Centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all’articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato sull’apposito Fondo per le politiche di pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo.

2. I programmi di protezione sociale e reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, quanto meno con riferimento alla durata del violenza testo approvato 5 processo penale, il reinserimento professionale, le esigenze di cura e sostegno dei figli a carico.

3. Le procedure e i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e reinserimento sono determinate con apposita intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata.

Titolo III
Dei delitti contro la persona e la famiglia

ART. 10
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. L’articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.».

ART. 11
(Sottrazione e trattenimento di minore all’estero)

1. Dopo l’articolo 574 del codice penale è aggiunto il seguente:

«574 bis. (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all’estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e col suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.».

ART. 12
(Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale)

1.Dopo l’articolo 604 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 604 bis. (Ignoranza dell’età della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona.».

2. L’articolo 609 bis, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell’attenuante il giudice valuta, oltre all’intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.».

3. All’articolo 609 ter, primo comma, numero 2), del codice penale dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».

4. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;».

5. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5 ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza;

5 quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».

6. L’articolo 609 quater, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell’attenuante il giudice valuta, oltre all’intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.».

7. All’articolo 609 quinquies del codice penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di stabile convivenza.».

8. Dopo l’articolo 609 decies del codice penale sono aggiunti i seguenti:

«609 undecies. (Adescamento di minorenni). Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

609 duodecies. (Computo delle circostanze). Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609 ter, 609 quater, quinto comma, 609 quinquies, terzo comma e 609 octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. ».

ART. 13
(Atti persecutori)

1. Dopo l’articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«612 bis. (Atti persecutori). Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio».

ART. 14 (Modifiche all’articolo 640 del codice penale)

1. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

« 1 bis) se ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61 n. 5;» .

ART. 15 (Altre modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 157, al sesto comma, dopo le parole “e 589, secondo e terzo comma” sono aggiunte le parole: “572, 600 bis, 600 ter, 609 bis aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609 ter, numeri 1, 5 e 5 bis, 609 quater , 609 octies e 609 undecies”.

b) all’articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla violenza testo approvato 8 necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur non essendo coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.»;

c) al primo comma dell’articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies; »;

d) negli articoli 604, 609 sexies, 609 septies, primo comma, 609 nonies, primo comma, 609 nonies, secondo comma, 609 decies, primo comma , 734 bis, le parole « 609 ter, » sono soppresse.

ART. 16 (Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: « reati di » sono inserite le seguenti:

« sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all’estero, » e dopo la parola: « minaccia, » sono inserite le seguenti: « atti persecutori, »;

b) all’articolo 282 bis , dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

c) dopo l’articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 282 ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».

c) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d bis) delitti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis e di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609 quater del codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all’articolo 609 ter, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609 octies del codice penale. »;

violenza testo approvato 9 d) all’articolo 392, il comma 1bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. »;

e) all’articolo 393, il comma 2 bis è abrogato;

f) all’art. 398, il comma 5 bis è modificato come segue:

1) prima della parola «600» è inserita «572,»;

2) le parole «e 609 octies» sono sostituite da «609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis»;

3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,»;

4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»;

5) le parole « abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti

«abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;

g) all’articolo 498, il comma 4 ter è modificato come segue:

1) prima della parola «600» è inserita la seguente: «572,»;

2)le parole «e 609 octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis»;

3) dopo le parole «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:

«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato »;

g) negli articoli 190 bis, comma 1 bis, 282 bis, comma 6, 398, comma 5 bis, 444, comma 1 bis, 472, comma 3 bis, 498, comma 4 bis, le parole « 609 ter, » sono soppresse.

Art. 17 (Giudizio immediato)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tal caso, il termine di cui al primo comma dell’art. 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni.

ART. 18 (Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere)

violenza testo approvato 10 1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere »;

b) al comma 1, lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere »;

c) al comma 3, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere ».

2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente:

«Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere».

3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere ».

4. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «comma 1, » sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 609 bis del codice penale, ».

ART. 19 (Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l’ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l’assistenza della persona offesa, e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell’ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria.

4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall’art. 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell’art. art. 18 del Testo Unico sull’immigrazione ovvero di programma speciale ai sensi dell’art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l’ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell’ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

violenza testo approvato 11 ART. 20 (Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei procedimenti per reati qualificati dalla discriminazione)

1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può costituirsi parte civile .

ART. 21 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 609 bis e 609 octies, , se commessi in danno di persona minorenne, e 609 quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.».

2. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia e con il ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 bis, secondo comma, della legge medesima.

Titolo IV
Modifiche al codice civile.

ART. 22
(Modifiche all’articolo 342 ter del codice civile)

1. L’articolo 342 ter, quarto comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

« Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l’allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l’ausilio della forza pubblica e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.».

2. All’articolo 342 ter del codice civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Il decreto emesso ai sensi dell’articolo 342 bis è sempre comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.».

Ernesto

Cosa intendi per “L’omofobia è un comportamento sociale che non può di solito essere nascosto, perché c’è una vittima (che denuncia)”, cosa c’entra questo con le leggi? non riesco a seguirti bene.

Era una risposta alla tua asserzione che le leggi non cambiano la mentalità della gente perché il proibizionismo non ha funzionato. Consumo di alcol e discriminazione sono due cose diverse. Le leggi che se ne occupano hanno a mio parere un’efficacia diversa nel cambiare i costumi della gente.

Ernesto

Questo è un riassunto se non hai tempo/voglia di leggere tutto:

Contenuto nel disegno di legge volto a favorire la sensibilizzazione, la prevenzione e la repressione di violenze causate da forme di odio, discriminazione e di prevaricazione.

Ritenendo di fondamentale importanza la prevenzione e l’informazione, il provvedimento punta su tre elementi:

* misure di sensibilizzazione;
* riconoscimento di particolari diritti alle vittime della violenza;
* ampliamento della tutela processuale sia penale sia civile.

Al debutto nuove fattispecie di reato:

* adescamento di minori attraverso la rete internet;
* sottrazione di minore;
* atti persecutori;
* truffa aggravata ai danni di soggetti deboli.

Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità del giudizio immediato per:

* reati di violenza sessuale;
* atti sessuali con minorenne;
* corruzione di minore;
* violenza sessuale di gruppo.

Infine, il provvedimento estende la previsione dell’aggravante generale in vigore ai reati commessi per motivi discriminatori fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

andrea

@ernesto

si ma vedi che non e’ una legge a tutela dei gay ma a tutela di tutti.Non sara’ che ci vuoi per forza vedere quello che ci vuoi vedere?

Ernesto

Serve anche contro le violenze contro i gay. Molti parlamentari, anche di sinistra, vorrebbero eliminare le misure a protezione dei gay per approvare solo la parte che riguarda le donne.

Ernesto

Il punto in ogni caso è che ancora non c’è nessuna legge contro i reati d’odio commesi nei confronti dei gay (e tu dicevi che invece c’era).

andrea

@ernesto

“Il punto in ogni caso è che ancora non c’è nessuna legge contro i reati d’odio commesi nei confronti dei gay (e tu dicevi che invece c’era).”
Scusa e dove avrei detto sta cosa?

andrea

@ernesto

faccio presente che anche un uomo (che non e’ ovvio una donna) e che e’ etero puo’ essere discriminato per orientamento sessuale.cosa rara che accada ma puo’ succedere.Io la vedo una legge per tutti.

Ernesto

faccio presente che anche un uomo (che non e’ ovvio una donna) e che e’ etero puo’ essere discriminato per orientamento sessuale.cosa rara che accada ma puo’ succedere.Io la vedo una legge per tutti.

mi sembra una risposta sofistica (o eristica?)

andrea

“io credo che le leggi invece ci siano,andrebbero solo fatte rispettare.
manca solo il matrimonio gay,questo si.se e’ per questo mancano anche i dico (o pacs) ,ma qui sforiamo in un altro discorso e andiamo fuori tema”

vedi che hai frainteso.intendevo dire che gia’ ci sono le leggi che tutelano tutti, indistintamente dal sesso, e che il problema e’ solo farle applicare,come sempre

andrea

@ernesto
“mi sembra una risposta sofistica (o eristica?)”

la legge deve essere uguale per tutti. Sono i principi generali della Costituzione.La legge deve prevedere tutti i casi.Il resto e’ statistica

Ernesto

Stavamo parlando di leggi che riguardano categorie discriminate, al fine di modificare la mentalità della gente.

andrea

no questo e’ quello che interpreti te, non e’ una legge ad hoc per nessuno

Ernesto

Non so, categorie particolarmente vulnerabili non meritano una particolare protezione?
Torniamo all’inizio della discussione: tu dai più importanza alla prima parte dell’art.3, io alla seconda.
In una democrazia liberali tutti dovrebbero avere le stesse opportunità, anche con leggi differenziate se occorre. Se no, che liberalismo è?
Non solo libertà negative, ma anche libertà positive!

Ernesto

no questo e’ quello che interpreti te, non e’ una legge ad hoc per nessuno

Ma come fai a dirlo! Il titolo della legge è:

Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.

E’ ovvio che è a favore di certe categorie (quelle discriminate).

andrea

e in che cosa gli uomini gay sarebbero piu vulnerabili degli uomini etero? sono uomini entrambi !
mica vorrai andare in pensione prima in quanto Gay uomo rispetto a un etero uomo ad esempio.
Comunque sia l’art.3 e’ chiaro e non puoi considerare la seconda parte se prima non dai per assodato la prima,non puoi prendere un estratto di un discorso,matutto l’articolo completo e vederlo nella sua interezza

Ernesto

Senti, ma sei un filosofo? un seguace di Schopenhauer?
No, perché sei davvero troppo retoricamente capzioso per essere un etero comune.(detto con tutto il rispetto per l’etero comune).

E’ palese che i gay siano più vulnerabili! Leggiti questo, va:

VARSAVIA — Succede di tutto ai gay in Polonia. Anche di vedersi consigliare il veterinario per un controllo medic o. Racconta Lech Wojtewski, 23 anni: «Ho appuntamento dal dermatologo. Mi degna appena di uno sguardo e mi congeda suggerendomi uno specialista adatto a “gente come me”. Mi reco al nuovo indirizzo e scopro che ospita l’ambulatorio di un veterinario. Richiamo il medico che mi apostrofa seccato: sei un animale, cosa ti aspettavi?». Marta Abramowicz aveva tutte le carte in regola per fare l’assistente alla facoltà di Psicologia all’Università di Varsavia: «Finché non hanno scoperto che ero impegnata nella campagna contro l’omofobia e mi hanno sbattuto la porta in faccia. Succede a Varsavia, immaginatevi in periferia. Sono pochissimi coloro che rivelano la loro omosessualità. Se lo fai rischi di perdere il posto di lavoro, di essere cacciata di casa ed esclusa dall’eredità».

Perseguitati, discriminati nel lavoro, vittime di un clima di odio e intolleranza, i gay lasciano la Polonia del governo omofobo dei gemelli Kaczynski. Robert Biedron, presidente della Fondazione polacca contro l’omofobia, calcola che negli ultimi anni quasi centomila fra gay e lesbiche hanno lasciato il Paese. «Se ne vanno in Gran Bretagna e Olanda per legalizzare le loro unioni, ma soprattutto — dice — perché qui l’aria si è fatta irrespirabile, specie dopo

Lech: «Il medico mi mandò dal veterinario»

l’ascesa al potere dei gemelli Kaczynski. Quando l’odio viene instillato giorno dopo giorno e i gay presentati come nemici della famiglia e un pericolo per la società, è chiaro che la situazione non può che peggiorare ». Anche se quest’anno i gay hanno potuto organizzare la loro parata — «una specie di corteo funebre, non certo le carnevalate che si vedono da voi» — per le strade della capitale, grazie alla decisione della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo che ha vanificato gli sforzi di chi (ed erano in molti, compreso il nuovo sindaco di Varsavia, l’ex governatore della Banca nazionale Hanna Gronkiewicz-Waltz) intendeva bloccarla.

Aggressioni, umiliazioni, pestaggi, intimidazioni: dai dossier che la Fondazione contro l’omofobia ha trasmesso all’Unione Europea e ad Amnesty International emerge un quadro da Medioevo. Dalle violenze fisiche su cui la polizia non indaga perché chi le ha subite ha «paura del ridicolo » e non le denuncia, ai libri di testo nelle scuole in cui l’omosessualità viene descritta come una deviazione che può causare malattie mentali. Dai libelli diffusi dall’ultradestra cattolica che bollano gli omosessuali come «inviati del demonio con l’obiettivo di distruggere la Chiesa», alle assoluzioni negate in confessionale a «peccatori bisognosi di cure mediche».

E il governo non fa nulla per combattere abusi e pregiudizi. Anzi. Per il presidente Lech Kaczyns ki, mostrarsi tolleranti con i gay significherebbe «aiutare la civiltà a disgregarsi». Ma è la Lega delle famiglie polacche, il partito dei cattolici radicali e antisemiti, a guidare la crociata contro i «pervertiti».

La comanda Roman Gyertich, il vicepremier nonché ministro della Cultura che vorrebbe bandire dalle scuole Kafka, Dostoevskij, Goethe e Witold Gombrowicz (quest’ultimo per «istigazione alla pederastia ») e che si sta battendo per far passare una legge che vieta la propaganda dell’omosessualità nelle scuole e prevede pesanti sanzioni, compreso il licenziamento, per gli insegnanti che confessano di essere gay. A lui si deve la massima «se diamo i diritti ai gay fra non molto dovremo riconoscerli anche alle scimmie». Un suo stretto collaboratore, Wojciech Wierzejski, ha esortato ad usare le maniere forti: «Verranno dei politici tedeschi alla marcia dei gay? Vuol dire che sono gay anche loro. E allora picchiateli con un bastone

sulla testa e vedrete che non torneranno più. I finocchi, si sa, sono vigliacchi per natura». «Se diamo i diritti ai gay, allora anche alle scimmie»

Pare che il ministero della Sanità abbia intenzione di monitorare il numero dei gay nel Paese e di far pubblicare una sorta di manuale per famiglie e insegnanti che aiuti a riconoscere i comportamenti omosessuali. «Siamo alle schedature o poco ci manca — insorge Biedron —, andrebbero a completare quelle fatte a metà degli anni 70 dai comunisti e di cui il potere si serve ancor oggi per ricatti ed epurazioni. Passo dopo passo arriveranno anche a proibire ai gay l’esercizio di certe professioni. Ne ha già accennato un esponente del governo mettendo in cima alla lista tutte le attività che comportano un contatto con il pubblico ».

A Biedron, 27 anni, una laurea in Scienze politiche, continuano ad arrivare e-mail gonfie di livore e insulti, quasi tutte firmate, pochi oramai si nascondono dietro l’anonimato, e dal contenuto offensivo pressoché identico: «Ehi sporco frocio, come ti va? Hai un marito e un bambino? Dovrebbero castrarti maiale. È uno scandalo che la tua organizzazione esista. Animali della tua risma andrebbero rinchiusi in un ospedale psichiatrico ».

Dall’ingresso dei Paesi post-comunisti nell’Unione Europea i gay dell’Est si aspettavano la fine dell’emarginazione e della clandestinità a cui li aveva condannati la dittatura. Di tanto in tanto da Strasburgo arrivano reprimende e moniti indirizzati a Varsavia, ma non basta. «Bruxelles per il momento ci offre soltanto un sostegno spirituale — afferma il leader della campagna contro l’omofobia —, quando senti il primo ministro dire che l’omosessualità va curata, magari con la forza, ti corrono i brividi per la schiena. I gemelli Kaczynski vorrebbero esportare la loro rivoluzione morale in Europa rinchiudendoci nella civiltà della morte che Papa Wojtyla contrapponeva alla civiltà dell’amore. L’Unione Europea può far molto, ma prima devono cambiare il clima e la mentalità all’interno del Paese e deve essere debellata l’ignoranza che raffigura i gay come malati da curare e guarire».

Non voglio andare in pensione prima, voglio leggi speciali che diano più anni di galera a uno che tenta di ammazzarmi a colpi di mazza da baseball se sa che sono gay!
E una legge che escluda dall’esercizio della professione un medico che mi consiglia di andare dal veterinario perché crede che i gay siano animali.
Per voi etero è tutto facile, vero?

Ernesto

Senti, ma sei un filosofo? un seguace di Schopenhauer?
No, perché sei davvero troppo retoricamente capzioso per essere un etero comune.(detto con tutto il rispetto per l’etero comune).

E’ palese che i gay siano più vulnerabili! Leggiti questo, va:

http://www.gaynews.it/view.php?ID=74819

Non voglio andare in pensione prima, voglio leggi speciali che diano più anni di galera a uno che tenta di ammaz zarmi a colpi di mazza da baseball se sa che sono gay!
E una legge che escluda dall’esercizio della professione un medico che mi consiglia di andare dal veterinario perché crede che i gay siano animali.
Per voi etero è tutto facile, vero?

andrea

da come parli sembrerebbe una proposta piu per avere dei privilegi che dei diritti di uguaglianza.tu come la vedi?

Ernesto

questa è una tipica risposta da cattotalebano. No, la vedo come una legislativa per debellare l’odio nei miei confronti da parte di fanatici intolleranti che mi rendono la vita difficile.

andrea

“Non voglio andare in pensione prima, voglio leggi speciali che diano più anni di galera a uno che tenta di ammaz zarmi a colpi di mazza da baseball se sa che sono gay!”

io invece voglio fare una legge che dia il doppio degli anni se succede a me! ma che razza di discorso e’ dai. se uno cerca di ammazzati c’e’ l’omicidio (tentato) e la pena e’ uguale per tutti.

io voglio eguaglianza tu vuoi privilegi

concludo dicendo che tu non sai se sono Gay o meno,ma gia’ hai tirato fuori le conclusioni. vedi che sei schierato e non obiettivo? mi caschi su una buccia di banana

Ernesto

Proprio in questo thread hai sbruffonescamente affermato di essere stato fermato dai carabinieri con la tua ragazza!!!
Ora capisco: sei un provocatore.

andrea

se vuoi eliminare l’odio fai campagne di sensibilizzazione,manifesti e tutto quello che ti pare come fanno tutte le persone discriminate…ci sono tanti modi per farsi sentire, non puoi pretendere di essere accettato su imposizione di una legge.

andrea

@ernesto

ma tu un dialogo lo sai fare senza mettere in mezzo l’orientamento sessuale? o quello e’ il tuo scudo?

Ernesto

in molti paesi del mondo occidentale ci sono leggi contro i crimini d’odio che danno l’aggravante a uno che commette un reato spinto da motivi, per l’appunto, d’odio.
Non sono privilegi. E tu non ne hai bisogno perché nessun gay si sognerebbe mai di prendere a mazzate un etero in quanto etero.

Ernesto

ma tu un dialogo lo sai fare senza mettere in mezzo l’orientamento sessuale? o quello e’ il tuo scudo?

mi hai accusato di presupporre che tu fossi etero. Sì, sei un provocatore. Spero che almeno tu ti stia divertendo.

andrea

si guarda mi sto prendendo insulti qui perche’ mi fa piacere.
insulti da persone Gay che tanto tolleranti non mi sembrano
e non dire che nessun gay si signerebbe etc etc…che quelli che hanno postato prima non erano certo i figli di Ghandi

andrea

“in molti paesi del mondo occidentale ci sono leggi contro i crimini d’odio che danno l’aggravante a uno che commette un reato spinto da motivi, per l’appunto, d’odio”

infatti d’odio…non di odio legato al sesso

le aggravanti ci sono anche in italia una a d esepio e’ quella per futili motivi

andrea

@ernesto

e’ diverso,io ho dato del deficiente,dello stupido,ma non in quanto Gay

omofobo cosa vuol dire invece? coda di paglia?

andrea

si erne’ prenditi ragione con la forza, che e’ ora di cena

Ernesto

infatti d’odio…non di odio legato al sesso

no, di odio legato a qualunque cosa.

le aggravanti ci sono anche in italia una a d esepio e’ quella per futili motivi

sì, ma i futili motivi sono generici e non sono la stessa cosa di motivo dettato dall’odio (che non è per nulla futile). Manca la funzione educatrice della legge, che convinca la gente a percepire come sbagliati i propri pregiudizi.

Ernesto

si erne’ prenditi ragione con la forza, che e’ ora di cena

ah! ammetti la tua disfatta dialettica!
Bravo. Ti rispetto per la tua onestà intellettuale.

andrea

i pregiudizi sono sempre sbagliati a prescindere.ti ripeto che se ci fossero pene piu severe per lo stesso delitto a parita’ di sesso non solo si andrebbe contro i principi della costituzione ma sarebbe una specie di privilegio inaccettabile. Anche per i Gay.
O i gay devono avere piu diritti degli Etero? non si parlava di avere pari dignita’,pari diritti…riconosciamo questo no?mi sembra piu che lecito

andrea

“ah! ammetti la tua disfatta dialettica!
Bravo. Ti rispetto per la tua onestà intellettuale.”

si guarda si vince un premio,chi piu posta primo arriva

Ernesto

Ma in realtà non è lo stesso delitto, e quindi ci stanno pene più severe in certi casi.
Tu pensi che un delitto dettato dal razzismo anti-gay abbia la stessa gravità di un omicidio a scopo di rapina?

andrea

e no, il delitto e’ lo stesso.a parita’ di delitto non conta il sesso.
io penso che rapinare un gay o rapinare un etero sia uguale.non puoi dare un’aggravante su questa cosa. esempio cretino: se accoppo uno investendolo con un camion vannoa vedere se il morto e ‘ Gay o meno per darmi piu o meno anni di omicidio colposo?

Ernesto

voglio dire che l’intenzione è differente: in un caso tu uccidi perché uno è gay (o ebreo o nero), nell’altro per prendergli i soldi. A mio parere è più grave la prima motivazione NON perché un gay (o un ebreo o un nero) è un privilegiato da proteggere ma perché la motivazione è l’odio contro una minoranza.
E la legge deve essere più severa per far capire alla gente che l’odio contro quella minoranza è sbagliato.

andrea

dal punto legale e’ la stessa identica cosa,nel senso che parliamo sempre dello stesso delitto la cui pena preveista quindi e’ la stessa.si puo’ al limite vedere se ci possono essere gli estremi per un’aggravante e se e’ applicabile,ma non credo si possa applicare al caso.bisognerebbe andare a vedersi il codice penale per essere piu precisi

andrea

Titolo XII: DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Capo I: DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE

Art. 575 Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e’ punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 576 Circostanza aggravanti. Pena di morte
. Si applica la pena di morte (1) se il fatto preveduto dall’articolo precedente e’ commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2) contro l’ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando e’ adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e’ premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
E’ latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61.
(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 e’ commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) con concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena e’ della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e’ commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e’ determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e’ punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo’ essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale (1).
(1)Articolo cosi’ sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 442.

Art. 579 Omicidio del consenziente
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui e’ punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto e’ commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un’altra infermita’ o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, e’ punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e’ minore degli anni quattordici o comunque e’ priva della capacita’ d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

Art. 581 Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto e’ punibile a querela della persona offesa (1).
(1)Articolo cosi’ modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e’ stato successivamente cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale e’ grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacita’ di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa e’ una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto (1).
La lesione personale e’ gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacita’ di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta’ della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l’aborto della persona offesa (1).
(1) Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 124.

Art. 584 Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e’ punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585 Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 576; ed e’ aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577, ovvero se il fatto e’ commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per “armi” s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e’ l’offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e’ dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 586 Morti o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Ernesto

Ho capito che dal punto di vista legale ATTUALE è lo stesso reato! Quello che io vorrei è un’aggravante specifica nel caso il crimine sia d’odio!

Ernesto

Senti questo lungo dialogo mi diverte, perché mi piace la discussione per sé, ma sembra un dialogo con un sordo. E’ ovvio che io ho ragione e tu hai torto. 😀
Forse non ti rendi conto di quanto voi etero siate bastardi contro di noi, dalle offese continue a scuola e sul luogo di lavoro, alle discriminazioni nelle assunzioni alla violenza fisica per strada. Le nostre richieste di leggi che permettano di vivere tranquilli gli etero ignoranti (della nostra situazione) e perbenisti come te le vedono come richieste di privilegi.
Bravo, bello, bravo. Torna nel tuo bel mondo di nobili princìpi tanto che te frega? tu sei già a posto con le leggi che esistono…

andrea

@ernesto

“Ho capito che dal punto di vista legale ATTUALE è lo stesso reato! Quello che io vorrei è un’aggravante specifica nel caso il crimine sia d’odio!”

raccogli le fime per una petizione se vuoi cambiare le cose.
Quello che tu vorresti,per molti e’ un privilegio.

“Forse non ti rendi conto di quanto voi etero siate bastardi contro di noi, dalle offese continue a scuola e sul luogo di lavoro, alle discriminazioni nelle assunzioni alla violenza fisica per strada. Le nostre richieste di leggi che permettano di vivere tranquilli gli etero ignoranti (della nostra situazione) e perbenisti come te le vedono come richieste di privilegi.”

io mi rendo conto solo della tua prepotenza nell’insultare chi e’ diverso da te.Pretendi tolleranza e semini odio,pretendi pari diritti e poi chiedi leggi a tuo favore.Io faccio un discorso con te con toni educati cercando di farti capire il perche’ certe cose sono sbagliate e altre meno e te generalizzi dando del bastardo a chi e’ diverso da te.Tu non mi conosci e non sai quello che ho sofferto io nella vita, quindi non permetterti di sentirti superiore a me solo per il fatto che sei Gay…quello che credeva nelle razze superiori era Hitler,io credo nella tolleranza e nel rispetto reciproco,quello che manca a un fanatico prepotente come te che vuole solo cercare la ragione a tutti i costi e vorrebbe sopperire alla propria frustrazione con dei privilegi.Tu non sei un invalido (spero), hai due braccia ,due gambe ed un cervello e come essere umano sei uguale a me,non sei uan donna incinta da tutelare o un bambino.Se ti senti discriminato prenditela con gli stupidi che lo fanno ogni volta che lo fanno,e alza giustamente la voce,ma non con me che non mi sono mai permesso.Finche farai il fanatico e l’antipatico la gente non ti amera’ mai,a prescindere dal sesso.

“Bravo, bello, bravo. Torna nel tuo bel mondo di nobili princìpi tanto che te frega? tu sei già a posto con le leggi che esistono…”

se proprio non me ne fregasse non starei qui a perdere tempo a cercare di far ragionare un arrogante come te,che disprezza tutto quello che non e Gay chiamando gli etero omofobi.Finche’ sei il primo a buttare merda sugli altri poi non pretendere di essere accettato. E RIPETO CHE STO PARLANDO A TE IN PRIMA PERSONA,NON AL MONDO GAY DIETRO IL QUALE TI NASCONDI. SONO STRACONVINTO CHE LA MAGGIORANZA DELLE PERSONE GAY HANNO MOLTI PIU’ VALORI E MOLTE PIU’ QUALITA’ DI QUELLE CHE TU QUI ESPRIMI CON LA TUA VIOLENZA VERBALE E ARROGANZA.
Se non vuoi una discussione pacifica potevi dirlo prima che evitavo di postare

Ernesto

Non cercare di rovesciare il tavolo in questo modo veramente patetico!
Mi correggo su un unico punto:
“Forse non ti rendi conto di quanto MOLTI DI voi etero siate bastardi contro di noi, dalle offese ” etc.
Ma questa è la realtà dei fatti! E smettila di negare con motivazioni assurde come quella che sarei IO l’intollerante fanatico, che chiediamo dei privilegi (solo uno che ha vissuto tranquillo nella classe dominante, davvero privilegiata, della società – maschio bianco etero – può pensare che siano privilegi!), che penso che i gay siano una razza superiore (di certo in generale superiore ai violenti come te), che dovrei rispondere INDIVIDUALMENTE alle continue violenze dalla più sottile a quella fisica diretta che devo subire dagli etero (molti etero, la maggioranza), e tutte le altre coglionesche cazzate che hai sparato così ignorante come sei!
Tu non sai un cazzo su come dobbiamo vivere e vieni qui a dirmi che io chiedo dei privilegi? che io spargo fango?
La verità è che tu SEI un omofobo e lo dimostra il fatto che cerchi sempre di far passare i gay come quelli che si considerano superiori e che “disprezzano gli etero” (e non lo hai fatto solo con me ma anche con quelli dell’altro thread che hai insultato).
Buona fortuna.

andrea

@ernesto

“MOLTI DI voi etero ” …….bravo 🙂 io mi chiamo andrea e faccio parte di quei pochi

“solo uno che ha vissuto tranquillo nella classe dominante, davvero privilegiata, della società – maschio bianco etero – può pensare che siano privilegi”
E TE CHE NE SAI DI COME HO VISSUTO IO?LO VEDI CHE CI RICASCHI NELL’ACCUSARE SENZA CONOSCERMI?

“La verità è che tu SEI un omofobo e lo dimostra il fatto che cerchi sempre di far passare i gay come quelli che si considerano superiori e che “disprezzano gli etero” (e non lo hai fatto solo con me ma anche con quelli dell’altro thread che hai insultato).”

NON HAI CAPITO UN CAZZO DI QUELLO CHE HO SCRITTO EPPURE SONO STATO CHIARO NEL POST PRIMA.VATTI A RILEGGERE.IO NON HO PARLATO DEI GAY,HO PARLATO DI TE IN PRIMA PERSONA.LO VEDI CHE GENERALIZZI E TI NASCONDI FACENDO LA VITTIMA?
NON HO DETTO CHE I GAY PENSANO DI ESSERE UNA RAZZA SUPERIORE,HO DETTO CHE QUESTO LO VORRESTI TE CON DELLE LEGGI AD HOC.C’E’ UNA BELLA DIFFERENZA.
E QUANDO NON SAI CHE REPLICARE TIRI FUORI LA STORIA DELL’OMOFOBO.TU NON RAPPRESENTI TUTTI I GAY GRAZIE A DIO, E SE TI DICO CHE SEI UN CRETINO,COME DIMOSTRI QUI DI ESSERE,NON INSULTO I GAY MA INSULTO TE IN QUANTO ERNESTO.
MA SICCOME NON HAI ARGOMENTI TI FA COMODO FARE LA VITTIMA E GENERALIZZARE…VOI ETERO…VOI NON SAPETE…VOI CHI? IO RAPPRESENTO ME STESSO,MI CHIAMO ANDREA E STO PARLANDO CON TE CHE FAI IL CONIGLIO,NON MI CHIAMO “VOI ETERO”.E RIPETO CHE CONTINUI A NASCONDERTI DIETRO UNA FACCIATA DI IPOCRISIA E DI COMODO PERCHE’ SEI UN VIGLIACCO

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