Diritto d’amore

Stefano Rodotà
Laterza
2016
ISBN: 
9788858121245

Amore e diritto: un binomio imperfetto? D’altronde, difficile negarlo, la prima parola evoca qualcosa di intangibile, laddove invece la Legge è fatta per imbrigliare. Codificare l’amore potrebbe apparire una intollerabile forzatura. Non che l’amore, invero, sia sempre stato quel cavallo imbizzarrito e senza basto che si vorrebbe far credere. Le regole religiose, la conformità sociale (sovente informata da quelle regole) hanno comunque sempre cercato di tenerlo a bada. Sotto questo profilo, spiega bene Rodotà nella sua dotta e appassionante trattazione, il diritto ha rappresentato, piuttosto, una forma di liberazione da certi vincoli astratti, ancorati alla divinità, alla società, alla morale, alla natura che hanno tenuto soggiogato l’amore nella sua espressione. Se non fosse che, sotto altri aspetti, lo stesso diritto, opus hominis, ricettivo anche alle suggestioni culturali talvolta ha codificato autentiche mostruosità: la pregnanza dell’adulterio femminile che viene punito dalla art. 559 del Codice Penale fino al 1968 (per il marito la punizione solo nel caso di concubinato “stabile e notorio”) od ancora, il marchio d’infamia sui cosiddetti figli “illegittimi”, solo per rammentare qualche esempio; salvo riconoscere che la stella polare del diritto rimane il rispetto della persona dentro il cammino tortuoso di errori e di maturazione storica.

Come si sostanzia, allora, un diritto riferito all’amore? Difficile negare come esso diritto abbia trovato, nella tradizione giuridica, un suo perimetro ideale nel matrimonio, ritenuto l’unico territorio entro cui fosse possibile dare una legittimità istituzionale all’amore. Nondimeno, a ben vedere come i vari codici civili hanno parlato finora del matrimonio, emerge con chiarezza come esso sia in fondo nient’altro che un coacervo di obblighi reciproci nel quale la convenienza prevale abbondantemente sull’affetto e l’amore appare affatto residuale. La storia dei contratti matrimoniali ne è la prova lampante. Nell’Italia ottocentesca, le donne che si maritavano, perdevano ogni diritto di amministrazione dei propri beni; solo nel 1919 venne abolita quella che Alfieri chiamava la “umiliante approvazione del marito”. Per lungo tempo, a Novecento inoltrato, continuò la prassi dei matrimoni combinati dove gli sposi si conoscevano il giorno delle nozze (oggi tristemente attuali a danno di spose bambine in molti Paesi africani e asiatici e tra immigrate europee). Il detto donne e buoni dei paesi tuoi la dice lunga sulla considerazione della donna per certa mentalità patriarcale. Negli anni del boom si moltiplicarono i cosiddetti sensali del matrimonio che portavano le donne del sud al nord per sposare i contadini che le donne del nord disdegnavano preferendo gli operai delle città. Rivelatrice una lettera datata 1968, riportata dal libro, in cui l’autrice che si qualifica come ‘ex donna di campagna’, dice di essere fuggita da quell’ambiente perché sposare un contadino avrebbe significato essere sottomessa su tutto mentre l’uomo di città trattava la donna con rispetto. Alle donne meridionali non venivano consentite tali paturnie evidentemente. Eloquente, quanto a mentalità misogina incline a confinare la donna ideale entro i confini della maritata e a precluderlo fuori da questo recinto, è la vicenda delle “schede” stilate dalla FIAT all’epoca delle assunzioni di massa di lavoratori, ancora in gran parte provenienti dal sud, nelle grande fabbrica automobilistica a partire dagli anni Quaranta e fino alla fine degli anni Sessanta. Mentre per gli uomini la rilevanza era sulle simpatie politiche o sindacali per le donne erano i comportamenti privati. Si leggevano in queste schede, compilate da poliziotti, carabinieri, membri dei Servizi e finanche parroci, tutti pagati dalla FIAT, cose di questo genere ai limiti della morbosità: “sua sorella ha basso livello morale e facili costumi”; “alquanto civetta e frivola”; “reputazione morale mediocre. Notoria la sua relazione con un uomo sposato”. L’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori del 1970, abolirà la possibilità da parte del datore di lavoro, di raccogliere informazioni sulle opinioni politiche dei dipendenti ma, sorprendentemente, nulla dice sul comportamento sessuale, laddove gli uomini sono già protetti in ragione del loro sesso mentre per le donne si dovrà aspettare la Legge sulla Privacy del 1997.

L’amore “codificato”, ricorda Rodotà, ha conosciuto in Europa anche i suoi giudici formali se si pensa, tra il XI e XIII secolo, a quelle singolari “corti d’amore” (chiamate proprio così) composte da grandi dame e gentildonne (e all’uopo da qualche regina ). La soggettività riconosciuta alle donne (naturalmente di sangue nobile) si richiamava agli statuti dell’amor cortese. L’amore relegato a faccenda tra/di donne, non era esattamente un preambolo per la liberazione universale della condizione femminile. Tali corti, saranno ben preso soppiantate dai tribunali ecclesiastici che ricondurranno alla matrice religiose le relazioni tra i coniugi. Quando la competenza sul matrimonio, effetto della sua laicizzazione, passerà allo Stato, la disuguaglianza tra i coniugi, teorizzata anche da giuristi del calibro di Pietro Calamandrei, sarà vista come lo specchio della sovranità dello Stato medesimo calata in questa piccola istituzione e una sorta di antidoto alla sua indissolubilità. Retaggio culturale ereditato dalla Francia post 1789, laddove gli ex rivoluzionari che si battevano per la concessione dei diritti a neri, ebrei, schiavi e protestanti, negarono legittimità alla “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” i cui articoli non entreranno mai nel Code Napoléon del 1804. Bisognerà attendere il 1975 in Italia perché venisse soppresso il “lunghissimo Ottocento” del diritto di famiglia, esemplarmente riassunto nell’art. 144 del Codice Civile: “il marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata a accompagnarlo ovunque egli creda opportuna di fissare la sua residenza” quando ancora al marito erano concesse plateali violazione della vita privata della moglie come ad esempio il controllo della corrispondenza.

Se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea oggi si preoccupa di tutelare le unioni diverse da quelle del matrimonio, la Corte Costituzionale comincia timidamente a riconoscere il diritto alle persone dello stesso sesso di vivere liberamente la loro condizione di coppia, la fatica che ha contrassegnato l’approvazione (ancora non definitiva) di una legge sulle Unioni Civili e il dibattito infinito e gli scontri ideologici (con ingerenze ecclesiastiche sfrontate) attorno a questi temi la dicono lunga sul pregiudizio tipicamente italiano di considerare il matrimonio unica espressione legittima per realizzare e vivere l’amore tra due persone e di avere disprezzo per ogni altro forma di diritto d’amore.

Il libro termina con un accorato appello affinché ci sia un superamento della bigotta cultura del disgusto spesso irrorata da anacronistici precetti religiosi, per una cultura del rispetto che riconosca l’amore fuori dai contesti tradizionali senza rinunciare a dare a tutti la possibilità di accedere al matrimonio a prescindere dalle inclinazioni sessuali. Il ritardo culturale e, conseguentemente legislativo dell’Italia in Occidente è ancora un vulnus aperto.

Stefano Marullo
marzo 2016