d’iniziativa dei deputati
GRILLINI, POLLASTRINI, VIOLANTE, FEDI, SGOBIO, SASSO, PINOTTI, CIALENTE, BANDOLI, SCOTTO, D’ANTONA, RAMPI, LONGHI, CRISCI, CHIAROMONTE, SCHIRRU, MARTELLA, CODURELLI, FASCIANI, CINZIA MARIA FONTANA, NICCHI, MADERLONI, RANIERI, META, BUGLIO, ALBONETTI, BALDUCCI, BELLILLO, BRANDOLINI, CHICCHI, CORDONI, CRISAFULLI, CUPERLO, DATO, DE BIASI, DE BRASI, DE SIMONE, DE ZULUETA, DEL BUE, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCESCATO, GAMBESCIA, GHIZZONI, GIULIETTI, GUADAGNO, MANCINI, MARAN, MARCHI, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MOTTA, OTTONE, PEDULLI, PETTINARI, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO
Disciplina del patto civile di solidarietà
Presentata il 28 aprile 2006
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende fornire la possibilità di optare per uno strumento regolativo pattizio più snello e leggero alle coppie che non intendano impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio. Si tratta di un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi a ogni rilevazione, data l’assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali. La presente proposta di legge non intende imporre autoritativamente il nuovo istituto alle coppie di fatto che vogliano rifuggire da ogni vincolo giuridico, ma soltanto offrire una possibilità di scelta in più a chi desidererà usufruirne. Si tratta, in sostanza, di prendere atto che il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l’assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevisti dall’altra.Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l’accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l’esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla modifica del regime fiscale delle successioni. Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale vigente.
Ancora più grave è che un tale trattamento punitivo venga inflitto a chi non ha potuto nemmeno scegliere se sposarsi o meno, semplicemente perché la vigente legislazione matrimoniale italiana non prevede la possibilità di sposarsi per due persone dello stesso sesso. Agli omosessuali italiani, che come tutti gli esseri umani non hanno scelto il proprio orientamento sessuale, e quindi affettivo, è oggi vietato di scegliere un qualunque tipo di regolamentazione giuridica dei rapporti familiari e di coppia creatisi attraverso convivenze stabili, magari anche pluridecennali. E tuttavia va detto che la presente proposta di legge non è uno strumento atto a perseguire o a realizzare la parità di diritti per i cittadini omosessuali (parità pure prescritta e imposta da princìpi costituzionali fondamentali, come quelli che regolano l’uguaglianza formale dei cittadini, senza distinzioni, fra l’altro, di «condizioni personali», e la loro «pari dignità sociale», nonché la tutela dei loro «diritti fondamentali» non solo come singoli, ma anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la [loro] personalità», secondo quanto disposto dagli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione). Alla realizzazione della parità formale ed effettiva dei diritti dei cittadini e delle cittadine omosessuali dovranno provvedere altri più specifici e avanzati (e forse più controversi) provvedimenti legislativi, del resto già presentati alla Camera dei deputati nel corso della XIV legislatura (proposta di legge atto Camera n. 3893 sulla «disciplina dell’unione affettiva», presentata il 14 aprile 2003): provvedimenti analoghi a quelli già oggi vigenti in quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale. Come richiesto da princìpi sempre più acquisiti alla coscienza civile e giuridica europea, la parità di diritti per i cittadini omosessuali potrà infatti dirsi realizzata solo quando sarà loro consentito di scegliere di regolare la propria vita e i propri rapporti giuridici e patrimoniali optando fra le stesse alternative che sono a disposizione dei cittadini eterosessuali. Ciò non toglie, ovviamente, che la presente proposta di legge, se offre ai cittadini eterosessuali una possibilità di scelta in più, mira pure a garantire almeno nella pratica anche ai cittadini omosessuali un’opportunità di risolvere molti drammatici problemi concreti, e una forma di regolamentazione e di riconoscimento giuridico delle proprie unioni che non le confini obbligatoriamente, come ora, nell’impossibilità di fruire di ogni e qualunque forma di tutela e di garanzia. Come accennato, la regolamentazione dettata per il patto civile di solidarietà non si applica alle famiglie di fatto che intendano effettivamente rimanere tali, perché decise non solo a non applicare alla propria vita lo strumento della vigente legislazione matrimoniale, ma anche a non attribuire alla propria unione alcun carattere giuridicamente vincolante. Per quanto riguarda le unioni di fatto di quei cittadini che non intendano neppure ricorrere al nuovo istituto, si dovrà provvedere con altra proposta di legge che si limiti ad assicurare una qualche minimale forma di tutela necessaria a salvaguardare gli interessati dai possibili effetti esistenziali catastrofici di eventi impreveduti, codificando e conferendo in tale modo sistematicità a regole in gran parte già introdotte dalla giurisprudenza.
Infine, la presente proposta di legge non ha lo scopo di modificare in alcun modo lo status giuridico dei figli delle parti del patto civile di solidarietà: si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali. Resta ovviamente il fatto che assicurare alle famiglie non tradizionali un nuovo strumento regolativo pattizio significa anche assicurare loro prospettive di maggiore stabilità e consistenza anche formali, a tutto vantaggio della condizione giuridica ed esistenziale di tutti i membri di tali famiglie, inclusi gli eventuali figli delle parti.
Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali va preliminarmente sfatata una leggenda, negli ultimi anni sempre più insistentemente propagata dagli avversari di qualunque forma di riconoscimento giuridico delle unioni familiari di tipo non tradizionale. Il primo comma dell’articolo 29 della Costituzione non pone alcun ostacolo a tale riconoscimento. La disposizione afferma che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», ma nulla afferma e nulla vieta circa il riconoscimento di altre forme di convivenza familiare: e ciò per il semplice fatto che un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati. L’articolo 29, primo comma, stabilisce, infatti, soltanto che lo Stato non può fare a meno di garantire «i diritti» delle famiglie fondate sul matrimonio, alle quali viene così assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolativo dello Stato: di qui l’illegittimità costituzionale di una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie. L’autonomia della famiglia fondata sul matrimonio, come «formazione sociale intermedia», non può essere invasa da interventi autoritari, come quelli messi in atto dai regimi fascisti che erano appena tramontati all’epoca dell’approvazione della Costituzione, o da quelli comunisti che stavano nascendo nell’Europa centro-orientale, volti a soppiantarla a vantaggio di regolamentazioni autoritative di taglio statalista o collettivista e di modelli organizzativi o di fini contrastanti con quello di sede del libero e autonomo svolgimento della personalità dei suoi singoli componenti e di tutela dei loro «diritti inviolabili» (così definiti dall’articolo 2 della Costituzione).
Anche in linea più generale, d’altra parte, è del tutto illogico pretendere che la particolare o rinforzata tutela esplicitamente garantita dalla Costituzione a una specifica situazione obblighi positivamente anche a denegare lo stesso trattamento ad altre situazioni socialmente analoghe o identiche: la garanzia costituzionale rinforzata di un diritto non implica di per sé anche l’obbligo costituzionale di negare la parità di trattamento ai casi in cui, pure, essa non sia costituzionalmente dovuta. Gli articoli 33, primo comma, e 19 tutelano in modo particolare, rispettivamente, la libertà di insegnamento e la libertà di culto, ma nessuno si sogna di trarne la conseguenza che la libertà di espressione del pensiero in altri campi, garantita in modo meno incondizionato dall’articolo 21, debba essere obbligatoriamente limitata al solo fine di sottolinearne un presunto minore valore o una minore dignità nei casi che non sono oggetto della tutela rinforzata prevista dagli articoli 33 e 19. Affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di qualcuno (perché sono la storia recente e gli avvenimenti altrove in corso a consigliare di farlo) non equivale a vietare qualunque minimo riconoscimento dei diritti di qualcun altro; e comunque una così rilevante denegazione di diritti, per essere obbligatoria benché derogatoria rispetto a princìpi fondamentali della Costituzione, dovrebbe almeno essere stata formulata in modo espresso.
Questo però non significa che, come già accennato, altre indicazioni, anche cogenti, non siano desumibili da altre disposizioni costituzionali. Una norma cardine dell’intero ordinamento costituzionale italiano come l’articolo 3, primo comma, che impone l’uguaglianza formale fra i cittadini come parametro fondamentale di legittimità della legge ordinaria, impone che situazioni giuridiche uguali siano trattate in modo uguale. Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico. Non solo, quindi, l’articolo 29, primo comma, non impone un trattamento differenziato, ma la Costituzione vigente nel suo complesso - e in alcuni casi gli impegni internazionali dell’Italia - impongono, al contrario, parità di trattamento e parità di diritti.
E ancora: si è detto che l’articolo 29, primo comma, colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle «formazioni sociali intermedie». Tali «formazioni sociali», che dunque ricomprendono anche la famiglia (tradizionale e matrimoniale) come caso speciale, rivestono il ruolo essenziale di luoghi «ove si svolge la personalità» del singolo individuo, come recita l’articolo 2. Come tali esse sono i luoghi all’interno dei quali «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Che fra tali «formazioni sociali» possano riconoscersi anche le «famiglie di fatto» comincia ad essere abbastanza pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ed è altrettanto chiaro dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia che il loro fine comune è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani fondamentali degli individui che le compongono (tanto che non ha mai avuto successo il tentativo di attribuire alla famiglia - neppure alla famiglia tradizionale e matrimoniale - il carattere di persona giuridica, titolare di situazioni giuridiche soggettive distinte e sovraordinate rispetto a quelle dei singoli componenti): è evidente che, a questi effetti, qualunque discriminazione non potrebbe che ritenersi del tutto illegittima.
L’articolo 1. - (Finalità). Illustra lo scopo della proposta di legge che è quello di rendere esercitabile un diritto inviolabile dell’uomo e della donna (come prescrive l’articolo 2 della Costituzione) e cioè quello di realizzarsi pienamente in una relazione affettiva, senza che una condizione personale (qual è l’essere omosessuale) o una propria convinzione di carattere politico o religioso (che imponga a due partner eterosessuali di non contrarre matrimonio) sia di impedimento a ciò. L’assenza di un qualsiasi strumento giuridico alternativo al matrimonio, istituto non accessibile in particolare alle persone lesbiche e gay, rende fortemente problematica le convivenze stabili create da questi ultimi, lasciandoli senza alcuna forma di tutela.
Articolo 2. - (Definizioni). - È importante sottolineare la portata innovativa nell’ambito del sistema contrattuale italiano della definizione di patto civile di solidarietà. Oggi in Italia i contratti devono rigorosamente avere contenuto di carattere patrimoniale. Senza questa innovazione legislativa due soggetti non possono allo stato attuale stipulare accordi relativi alle questioni di carattere non patrimoniale concernenti la loro convivenza. Articolo 3. - (Presupposti). - I presupposti, elencati in questo articolo, stabiliscono dei divieti per alcune persone a contrarre un patto civile di solidarietà. Per esempio, non è possibile stipularlo tra un padre e una figlia, o tra due fratelli o sorelle. Tali divieti vengono chiamati dalla legge casi di incapacità speciale, nel senso che alcune persone in ragione delle loro qualità o delle relazioni di parentela o affinità che le legano non possono avere accesso al patto civile di solidarietà. L’articolo è strutturato sulla falsariga dell’articolo 87 del codice civile che prevede norme analoghe a proposito del matrimonio. L’articolo 87 del codice civile non è stato ripreso integralmente perché la sua formulazione ha come presupposto l’eterosessualità dei nubendi, circostanza che non si verifica necessariamente in caso di patto civile di solidarietà. Da notare che esplicitamente si commina, al contratto stipulato in violazione del presente articolo, la sanzione della nullità, che può essere rilevata anche dal pubblico ministero, che in genere è legittimato a sollecitare l’intervento giudiziale in materia di status delle persone.
Per contrarre un patto civile di solidarietà non è previsto alcun obbligo preventivo di convivenza tra i due futuri partner.
Articolo 4. - (Costituzione del patto civile di solidarietà). - L’articolo prescrive un obbligo di forma per la validità dell’atto. Se il contratto non viene stipulato nella forma dell’atto pubblico sottoscritto alla presenza dell’ufficiale dello stato civile è nullo, non essendo sufficiente un semplice contratto stipulato in forma privata. La procedura per la sottoscrizione e la registrazione del patto civile di solidarietà prevede che venga presentata una domanda in carta libera all’ufficiale dello stato civile del comune in cui almeno uno dei due contraenti sia residente.
La domanda deve contenere:
la richiesta congiunta di essere convocati per la sottoscrizione del patto, che deve essere disposta dall’ufficiale entro un mese dalla presentazione dell’istanza;
l’autocertificazione che attesti la sussistenza di una dei presupposti di cui dall’articolo 3. Nel caso manchi questa autocertificazione, che rappresenta uno strumento per lo snellimento dell’attività amministrativa collegata alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà, questi non può essere accolto dall’ufficiale dello stato civile. Alla presenza dell’ufficiale di stato civile le parti sottoscrivono tre copie del patto civile di solidarietà, che vengono datate e firmate anche dall’ufficiale, che trattiene per sé una delle tre copie da conservare nel registro dello stato civile in cui viene iscritto il patto civile di solidarietà. Dal momento dell’iscrizione nel registro, e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento, il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi, quindi potrebbe non regolare esclusivamente i rapporti tra le parti contraenti, ma anche i rapporti giuridici tra le stesse e i terzi. Per costituire, modificare o cancellare un patto civile di solidarietà non devono essere pagati tributi, quali per esempio bolli, diritti di segreteria e quant’altro. Infine, è previsto che in caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile deve convocare le parti per la sottoscrizione entro dodici ore dalla ricezione dell’istanza.
Articolo 5. - (Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà). - Sul modello dell’articolo 98 del codice civile, si regola con quest’articolo la fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale a ricevere e iscrivere un patto civile di solidarietà. Il rifiuto deve essere scritto e motivato. Tale atto è impugnabile con un ricorso dinanzi a un tribunale ordinario, perché pur essendo un atto amministrativo si verte in materia di diritti soggettivi. Il tribunale, che decide con rito camerale, in base agli articoli da 737 a 742-bis del codice di procedura civile (grazie al rinvio operato dal comma 5 del presente articolo), ove accolga il ricorso, può ordinare al pubblico ufficiale di ricevere e iscrivere il patto nei pubblici registri, con sentenza. Se il ricorrente ne avrà fatta espressa richiesta, potrà ottenere dal tribunale anche la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi all’illecito del pubblico ufficiale. Il tribunale potrà anche decidere per una condanna generica al risarcimento del danno, rinviando a un separato giudizio la quantificazione dello stesso.
Articolo 6. - (Norme applicabili al patto civile di solidarietà). - Il comma 1 del presente articolo introduce una norma di chiusura, perché rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di contratti per regolare tutti gli aspetti connessi alla stipulazione di un patto civile di solidarietà. Il comma 2 è in linea con il principio per cui gli atti personalissimi non tollerano l’apposizione di termini e condizioni.
Articolo 7. - (Contenuto del contratto). - Questa importante norma, a differenza della precedente, definisce il contenuto non patrimoniale del patto nella regolazione dei rapporti personali dei partner. La collaborazione alla vita di coppia è un dovere, ma lo sforzo dei contraenti non si può spingere al di là delle proprie capacità e possibilità. In ogni caso tale sforzo deve essere volto a favorire la solidarietà e la comunione all’interno della vita di coppia.
Articolo 8. - (Regime patrimoniale). - Le scelte di natura patrimoniale sono rimesse del tutto o quasi alla volontà delle parti. Se i partner nulla convengono a tale proposito, ad essi si applicherà automaticamente il regime patrimoniale della separazione dei beni, regolato dal codice civile. In alternativa potranno liberamente scegliere se il regime degli acquisti realizzati dopo la costituzione del patto civile di solidarietà ricadano in un regime di comunione ordinaria o legale, il che comporta delle grosse differenze di regime soprattutto nell’eventualità dello scioglimento della comunione stessa. La scelta del regime patrimoniale va annotata a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.
L’articolo si preoccupa anche di prevedere un obbligo di contribuzione alla vita di coppia, a cui però le parti possono derogare prevedendo espressamente che sia solo uno dei partner a provvedere alle necessità economiche del mènage. Sempre che le parti non dicano espressamente il contrario, dei debiti contratti per soddisfare le esigenze della vita di coppia rispondono entrambi i partner solidalmente, purché si tratti di somme di ammontare ragionevole. Ciò vuol dire che il creditore può - a sua scelta - decidere di soddisfarsi per l’intero credito sul patrimonio di uno dei due. Il partner che ha pagato l’intero debito potrà, poi, rivalersi per la metà sull’altro partner.
Articolo 9. - (Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale). - Essendo il patto civile di solidarietà valido anche nei confronti dei terzi e dello Stato dal momento dell’iscrizione nel registro dello stato civile, questa norma importantissima prevede che, a loro tutela, le modifiche al contenuto patrimoniale sono opponibili ai terzi solo dal momento della loro annotazione nel registro dello stato civile.
Articolo 10. - (Malattia e decisioni successive alla morte). - La norma prevede che a colui che abbia stipulato un patto civile di solidarietà sia consentito di prendere tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, nonché alle modalità di svolgimento della cerimonia funebre qualora il soggetto interessato non le abbia precedentemente prese con un testamento biologico o delegato a un soggetto diverso dal partner con una procura sanitaria. Qualora fosse necessario nominare un amministratore di sostegno, l’articolo 2, comma 2, della legge dispone, introducendo l’articolo 403-bis del codice civile, che la persona legata ad altra da un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge.
Articolo 11. - (Diritti successori). - Solo nel caso in cui il defunto non abbia fatto testamento, al partner a lui legato da un patto civile di solidarietà si applicheranno le norme sulla successione legittima (articolo 565 e seguenti del codice civile) e in particolare l’articolo 581 e seguenti, previsti per la successione del coniuge. Qualora, invece, il defunto abbia fatto testamento, sarà quest’ultimo a fare fede.
Articolo 12. - (Diritto al lavoro). - Questa norma opera una sostanziale equiparazione tra soggetti sposati e soggetti che hanno stipulato un patto civile di solidarietà. Qualora, infatti, lo status di coniuge sia titolo per l’inserimento in graduatorie occupazionali o per l’inserimento in categorie privilegiate di disoccupati o sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, lo stesso avverrà per chi avrà stipulato un patto civile di solidarietà, a condizione che questo risulti iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni.
Ciò garantisce una vera libertà di scelta tra il contrarre o il non contrarre matrimonio. Infatti, la prospettiva di avere titolo di preferenza in ragione del matrimonio celebrato, in vista dell’ottenimento di un posto di lavoro, potrebbe indurre il cittadino a sposarsi anche se ciò non è in linea con le sue convinzioni o con quelle del partner.
Dall’altro lato, la previsione di una durata minima di due anni del patto civile di solidarietà impedisce del tutto che siano attuati comportamenti fraudolenti, facendo altresì prova della serietà e della stabilità del patto medesimo.
Articolo 13. - (Militari e Forze dell’ordine). - Grazie a questa norma, la sottoscrizione di un patto civile di solidarietà comporterà la possibilità di ottenere tutti i benefìci legati all’appartenenza a un nucleo familiare. Si potrà finalmente ottenere, per quanto riguarda in particolare le convivenza di militari lesbiche e gay, che queste possano venire alla luce in piena dignità ed essere equiparate per determinati fini alle coppie sposate eterosessuali.
Anche in questo caso è previsto che il patto civile di solidarietà duri da almeno due anni, così che non vi siano dubbi sulla serietà e la stabilità dell’unione.
Articolo 14. - (Disciplina fiscale e previdenziale). - Con questa norma la pensione di reversibilità, per esempio, spetterà al partner solo se il patto civile di solidarietà dura da almeno due anni, mentre nel caso del matrimonio è sufficiente che questo duri anche da un solo giorno.
Più in generale nelle materie indicate dal presente articolo (fisco, lavoro, previdenza, pensioni) sono riconosciuti anche ai componenti di un patto civile di solidarietà i diritti, le forme di tutela, di vantaggio e protezione che la legislazione ad ogni livello assegna alle persone in considerazione dell’appartenenza a un nucleo familiare.
La durata minima di due anni del patto civile di solidarietà rappresenta l’elemento probante della serietà e della stabilità dell’unione.
Articolo 15. - (Assistenza sanitaria e penitenziaria). - Per la prima volta, in maniera espressa, il legislatore precisa chi possa stare vicino al malato o assistere un carcerato, legittimando indirettamente il coniuge (dato che una norma espressa in tale senso ancora non esisteva) e contemporaneamente il partner di un patto civile di solidarietà.
Articolo 16. - (Scioglimento del patto civile di solidarietà). - La norma prevede le diverse modalità di scioglimento del patto civile di solidarietà, ed è improntata al massimo della velocità e all’assenza di formalismo.
La morte, il matrimonio, e ovviamente il mutuo consenso, fanno sciogliere automaticamente il patto.
Nel caso in cui invece sia solo uno dei due contraenti a voler sciogliere il patto, ciò sarà possibile con la trasmissione a mezzo dell’ufficiale giudiziario di un documento che contenga la dichiarazione di non voler continuare a rimanere vincolato al contratto. Decorsi tre mesi dal momento della notificazione, il patto si considererà sciolto. Ovviamente, dovrà essere data pubblicità allo scioglimento del patto attraverso l’annotazione nel registro dello stato civile.
Finché non viene annotato lo scioglimento del patto registrato, per i terzi lo scioglimento si considera come non avvenuto. Pertanto, i terzi devono essere tutelati se acquistano diritti confidando sulla sussistenza del patto, prima dell’annotazione del suo scioglimento.
Articolo 17. - (Provvedimenti riguardo ai figli comuni). - Se il patto civile di solidarietà è stipulato tra appartenenti a sessi diversi, la coppia potrebbe mettere al mondo dei figli. Quando ciò avviene, e in caso di successivo scioglimento del patto, la norma stabilisce che, in mancanza di accordo, sia il giudice ad adottare i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli, ai sensi degli articoli del codice civile che dispongono allo stesso modo nel caso di figli nati all’interno del matrimonio.
Articolo 18. - (Effetti patrimoniali dello scioglimento). - È rimessa alla libertà delle parti la determinazione delle conseguenze economiche della fine del rapporto, che possono essere indicate direttamente nel patto civile di solidarietà.
Tuttavia, nei casi in cui sulle questioni patrimoniali relative alla fine del rapporto dovessero nascere tra i partner delle controversie, la norma prevede una competenza funzionale del tribunale.
Articolo 19. - (Disposizioni di diritto internazionale privato). - Con questa norma si intendono adottare quelle norme di diritto internazionale privato rese necessarie dal proliferare di istituti giuridici simili al patto civile di solidarietà presenti in quasi tutti gli Stati europei.
Tale articolo, trovando una soluzione al suddetto problema, pone delle regole di diritto internazionale privato in base alle quali:
1) si permette a chiunque viva in Italia di contrarre un patto civile di solidarietà;
2) si riconosce per la capacità di accedere a uno degli istituti menzionati e per le altre condizioni della loro validità, la competenza delle legge del luogo dove sono contratti;
3) si riconosce per la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i contraenti, nonché in materia di scioglimento del rapporto, la competenza della legge nazionale comune e, in mancanza, della legge del luogo dove il contratto è stato concluso. Se la legge straniera applicabile non disciplina tali contratti, si applica la legge italiana;
4) si riconosce la competenza della giurisdizione italiana in materia di nullità, annullamento, separazione e scioglimento del contratto, quando uno dei contraenti è italiano o il contratto è stato concluso in Italia.
Articolo 20. - (Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana). - L’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, regola la fattispecie del permesso di soggiorno per motivi familiari. Con il comma 1 dell’articolo 20 della legge che si propone si è inteso equiparare la posizione del coniuge a quella del partner di un patto civile di solidarietà.
In questo modo lo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno un anno ad altro titolo e che contragga un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione europea o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante, potrà ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma dovrà effettivamente convivere con il partner, tranne nel caso in cui dall’unione siano nati figli.
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso scioglimento del patto civile di solidarietà, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavori autonomo o per studio.
Con il comma 2 dell’articolo 20 la norma sull’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero viene novellata, prevedendo come presupposto per l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero
Articolo 21. - (Modifiche al codice civile). - Per la sostanziale equivalenza degli interessi coinvolti sia nel caso sussista un matrimonio sia nel caso tra le parti sia stato stipulato un patto civile di solidarietà, la presente norma prevede che i partner di tale patto:
godano dei benefìci di legge concessi ai coniugi nell’ambito dell’impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile);
siano equiparati ai coniugi qualora sia necessario nominare un amministratore di sostegno;
abbiano il dovere reciproco di fornirsi gli alimenti in caso di bisogno, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto civile di solidarietà. Tale dovere cessa immediatamente qualora il partner bisognoso contragga matrimonio o un nuovo patto;
godano della sospensione della prescrizione durante la durata del patto.
Articolo 22. - (Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392). - Si tratta della legge sulla locazione degli immobili urbani. Con la norma in commento si porrà definitivamente termine ad una querelle che ha visto coinvolta anche la Corte costituzionale. Il partner di un patto civile di solidarietà si vedrà riconosciuto il diritto di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal proprio/a compagno/a al momento del suo decesso.
Articolo 23. - (Modifiche al codice penale). - Alcune norme del codice penale che prevedono delle esimenti in ragione del rapporto di coniugio esistente tra i soggetti protagonisti della fattispecie vengono estese ai conviventi di fatto e a coloro che hanno stipulato un patto civile di solidarietà: si tratta della assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articolo 307 del codice penale) e di alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia (articolo 384 del codice penale).
Articolo 24. - (Modifiche all’articolo 199 del codice di procedura penale). - Con questa norma i conviventi di fatto o i partner di un patto civile di solidarietà potranno astenersi dal deporre nel caso in cui l’imputato o il coimputato del medesimo reato sia il proprio partner.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge garantisce l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge per «patto civile di solidarietà» si intende l’accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato allo scopo di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Capo II
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ
Sezione I
CONDIZIONI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ
Art. 3.
(Presupposti).
1. Non può contrarre un patto civile di solidarietà chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un patto civile di solidarietà.
2. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà fra loro le persone indicate nei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile.
3. Il divieto previsto dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo 87 del codice civile non opera quando i contraenti il patto civile di solidarietà sono dello stesso sesso.
4. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 87 del codice civile nel caso in cui i contraenti il patto civile di solidarietà sono di sesso diverso.
5. Non possono contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra era legata da un patto civile di solidarietà.
6. Non possono altresì contrarre un patto civile di solidarietà le persone delle quali l’una è stata rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare per i reati di cui al comma 5.
7. La mancanza dei presupposti di cui al presente articolo comporta la nullità del patto civile di solidarietà. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi ha interesse o del pubblico ministero.
Art. 4.
(Costituzione del patto civile di solidarietà).
1. Il patto civile di solidarietà deve essere sottoscritto, a pena di nullità, davanti all’ufficiale dello stato civile.
2. Le parti contraenti, congiuntamente, presentano istanza in carta libera all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti chiedendo di essere convocate per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà.
3. Nell’istanza ciascuno dei contraenti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 3 della presente legge.
4. È fatto obbligo all’ufficiale dello stato civile di convocare le parti per la sottoscrizione del patto civile di solidarietà entro e non oltre un mese dalla data di presentazione dell’istanza.
5. In caso di grave pericolo di vita, l’ufficiale dello stato civile convoca i contraenti nel termine di dodici ore dalla ricezione dell’istanza.
6. L’ufficiale dello stato civile appone la data e la firma su tre esemplari originali del patto civile di solidarietà, trattenendone uno presso di sé e procede immediatamente a iscriverlo nel registro dello stato civile.
7. Il patto civile di solidarietà è opponibile ai terzi dal momento dell’iscrizione nei registri dello stato civile e fino all’annotazione dell’avvenuto scioglimento.
8. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere o iscrivere il patto civile di solidarietà qualora manchi la dichiarazione di cui al comma 3.
9. Tutti gli atti necessari alla costituzione, alla modificazione e alla cancellazione del patto civile di solidarietà sono esenti da tributo.
Art. 5.
(Rifiuto di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà).
1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere il patto civile di solidarietà.
2. Contro l’eventuale rifiuto, da motivare per iscritto, è ammesso ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio entro un mese dal deposito.
3. Il tribunale, ove accerti la sussistenza dei requisiti, con sentenza ordina all’ufficiale dello stato civile di presiedere alla sottoscrizione del patto civile di solidarietà e di iscriverlo nei registri.
4. Nella stessa sentenza di cui al comma 3 il tribunale, su istanza di parte, pone a carico dell’amministrazione comunale le spese del giudizio e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidare anche in separato giudizio.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
Sezione II
EFFETTI E MODIFICHE DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ
Art. 6.
(Norme applicabili al patto civile
di solidarietà).
1. Al patto civile di solidarietà si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di contratti.
2. Eventuali termini o condizioni presenti nel patto civile di solidarietà si hanno per non apposti.
Art. 7.
(Contenuto del contratto).
1. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha il dovere di collaborare alla vita di coppia, in ragione delle proprie capacità e possibilità.
Art. 8.
(Regime patrimoniale).
1. Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa.
2. Salvo diversa volontà espressa dalle parti del patto civile di solidarietà, le stesse sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, entro limiti ragionevoli, per soddisfare le esigenze della vita di coppia.
a) la comunione legale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione III, del codice civile;
b) la comunione convenzionale, come regolata dal libro I, titolo VI, capo VI, sezione IV, del codice civile.
4. Il regime patrimoniale scelto deve essere annotato a margine dell’iscrizione nel registro dello stato civile.
5. Qualora i contraenti del patto civile di solidarietà non abbiano previsto diversamente, il regime patrimoniale legale è la separazione dei beni. In tale caso si applicano le norme del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.
Art. 9.
(Modifica delle convenzioni sul regime patrimoniale).
1. Gli accordi di carattere patrimoniale contenuti nel patto civile di solidarietà devono essere modificati, a pena di nullità, nelle stesse forme di cui all’articolo 4 e sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro annotazione nei registri dello stato civile.
Art. 10.
(Malattia e decisioni successive alla morte).
1. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto ovvero di una procura sanitaria e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere, anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.
2. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte di natura religiosa o morale, le modalità di svolgimento della cerimonia funebre, la scelta del luogo di sepoltura ovvero la decisione di cremare il corpo del defunto sono adottate dall’altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.
Art. 11.
(Diritti successori).
1. Nella successione legittima, disciplinata dal libro II, titolo II, capo II, del codice civile, i diritti spettanti al coniuge sono estesi alla persona legata al defunto da un patto civile di solidarietà.
2. Al contraente di un patto civile di solidarietà che sopravvive è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni, sia in caso di successione legittima sia nel caso di successione testamentaria, per la durata di un anno.
Art. 12.
(Diritto al lavoro).
1. Nel caso in cui l’appartenenza a un nucleo familiare sia titolo di preferenza per l’inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni, tali diritti sono estesi anche ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.
2. Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un pubblico concorso, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.
Art. 13.
(Militari e Forze dell’ordine).
1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell’ordine connessi con l’appartenenza a un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.
Art. 14.
(Disciplina fiscale e previdenziale).
1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall’appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e stipulato da almeno due anni.
2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.
3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un’attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro.
Art. 15.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Le parti di un patto civile di solidarietà hanno reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione all’assistenza sanitaria e penitenziaria.
Sezione III
SCIOGLIMENTO DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ
Art. 16.
(Scioglimento del patto civile di solidarietà).
1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una delle parti contrae matrimonio.
2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all’altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. È nullo l’accordo con il quale le parti escludono l’esistenza di tale diritto, anche quando l’esclusione riguarda entrambi i contraenti.
3. L’ufficiale dello stato civile annota l’avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:
a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;
b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;
c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell’originale dell’atto notificato.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.
Art. 17.
(Provvedimenti riguardo ai figli comuni).
1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, l’affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli comuni dei contraenti, se vi è disaccordo, sono disposti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile.
Art. 18.
(Effetti patrimoniali dello scioglimento).
1. Con il patto civile di solidarietà le parti possono regolare le conseguenze economiche dello scioglimento del patto stesso.
2. In caso di disaccordo tra le parti la controversia è di competenza del tribunale.
Sezione IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Art. 19.
(Disposizioni di diritto internazionale privato).
1. Possono concludere un patto civile di solidarietà in Italia, ai sensi della presente legge, un cittadino straniero e un cittadino italiano fra loro, o due cittadini stranieri.
2. All’estero, la costituzione del patto civile di solidarietà tra due persone, di cui almeno una di cittadinanza italiana, e la modificazione del medesimo patto, sono assicurate dalle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane ai sensi della presente legge.
3. Dopo l’articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. - (Condizioni per costituire il patto, civile di solidarietà e l’unione civile o registrata). - 1. La capacità per costituire un patto civile di solidarietà, un’unione civile o registrata o un altro istituto affine e le altre condizioni per la loro validità sono regolate dalla legge del luogo ove il patto è stato concluso o l’unione è sorta.».
4. All’articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti parole: «, il patto civile di solidarietà, l’unione civile o registrata ed ogni altro istituto affine». Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, dopo la, parola: «matrimonio», sono aggiunte le seguenti: «e delle unioni non matrimoniali».
5. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà o da unione civile o registrata). - 1. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine sono regolati dalla legge nazionale comune. In mancanza di cittadinanza comune o in caso di più cittadinanze comuni, si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata.
2. I rapporti personali e patrimoniali fra soggetti uniti da patto civile di solidarietà, da unione civile o registrata o da altro istituto affine, qualora non siano disciplinati dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
3. In deroga al comma 1, sono altresì retti dalla legge italiana gli effetti del patto civile di solidarietà, dell’unione civile o registrata o di altro istituto affine sulla titolarità dei beni mobili che si trovano in Italia, nonché gli effetti di atti di disposizione compiuti su tali beni, qualora siano più favorevoli al terzo contraente di buona fede».
6. Dopo l’articolo 31 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Scioglimento -del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata. - 1. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata e regolato dalla legge nazionale comune delle parti contraenti al momento della domanda di scioglimento; in mancanza si applica la legge dello Stato ove il patto è stato concluso o l’unione è stata celebrata.
2. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata, qualora non sia previsto dalla legge straniera applicabile, è regolato dalla legge italiana».
7. L’articolo 32 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata). - 1. In materia di nullità di annullamento, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, del patto civile di solidarietà e dell’unione civile o registrata, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi o delle parti contraenti di un patto civile di solidarietà o di un’unione civile o registrata è cittadino italiano, il matrimonio è stato celebrato in Italia o il patto è stato concluso in Italia o l’unione è stata registrata in Italia».
Sezione V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE STRANIERO
Art. 20.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari e acquisto della cittadinanza italiana)
1. All’articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o un patto civile di solidarietà»;
b) al comma 1-bis dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o al patto civile di solidarietà»;
c) al comma 5, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «o del patto civile di solidarietà».
2. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Lo straniero o l’apolide che ha stipulato un patto civile di solidarietà da almeno cinque anni con un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, quando ha risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della Repubblica purché il patto stesso non abbia perso per qualsiasi motivo efficacia prima del deposito dell’istanza all’autorità competente a dichiarare l’acquisto della cittadinanza».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.
(Modifiche al codice civile).
1. All’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, le parole: «il coniuge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «il coniuge o la persona legata da un patto civile di solidarietà».
2. Nel libro I, titolo XII, capo I, del codice civile, all’articolo 404 è premesso il seguente:
«Art. 403-bis. - (Persone unite da un patto civile di solidarietà). - Ai fini delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinate dal presente titolo, la persona legata un patto civile di solidarietà è equiparata al coniuge».
3. All’articolo 433, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o la persona legata da patto civile di solidarietà».
4. All’articolo 438 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La persona che è stata legata da un patto civile di solidarietà è tenuta a prestare gli alimenti all’altra parte contraente, fino al termine di due anni dallo scioglimento del patto. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa comunque nel momento in cui l’avente diritto contrae matrimonio o un nuovo patto civile di solidarietà».
5. All’articolo 2941 del codice civile, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) tra le persone legate da patto civile di solidarietà;».
Art. 22.
(Modifica all’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392).
1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso il conduttore sia parte di un patto civile di solidarietà, gli succede nel contratto la parte superstite del medesimo patto».
Art. 23.
(Modifiche al codice penale).
1. Il terzo comma dell’articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto, dell’altra parte di un patto civile di solidarietà, ovvero della persona cui è legato da un’unione di fatto».
2. Il primo comma dell’articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o l’altra persona cui è legato da un’unione di fatto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».
Art. 24.
(Modifiche all’articolo 199 del codice di procedura penale).
1. All’articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o l’altra parte di un patto civile di solidarietà o la persona legata da un’unione di fatto con l’imputato o con uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre»;
b) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «e di altri soggetti».