Proposta di legge n. 1722 dell'1 luglio 1999

«Norme in materia di informazione e di educazione sessuale nelle scuole»

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

RODEGHIERO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, ARRAL, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, FROSIO, RONCALLI, GNAGA, MARTINELLI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme in materia di informazione

e di educazione sessuale nelle scuole

Presentata il 1^ luglio 1999

PROGETTO DI LEGGE - N. 1722

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge è volta ad ottenere l’introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola.

L’annosa problematica dell’informazione sessuale e sanitaria nelle scuole è giunta ad un blocco operativo dal quale è necessario uscire nel più breve tempo possibile.

Ciò si può fare solo attraverso un preciso e rapido progetto di fattibilità che segua un modello operativo. La mancanza, infatti, di una moderna informazione sessuale caratterizzata da risposte chiare e precise può incidere profondamente sulla personalità e sul futuro di ogni individuo.

Al di là di quanto previsto nei programmi di insegnamento per i vari ordini di scuole, l’educazione sessuale ha trovato in questi ultimi anni degli spazi nella realtà scolastica nel quadro della sperimentazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 ed, in modo assai significativo, nel quadro delle iniziative per l’educazione alla salute.

 

Nella scuola italiana, però, non è ancora consentito informarsi e parlare dei temi inerenti la sessualità e delle forme in cui essa si esprime.

 

I rari casi in cui si riscontra questo tipo di informazione sono da attribuirsi alla sensibilità di qualche insegnante o di qualche preside. L’istituzione scolastica, i programmi, persino i testi in uso, negano la differenza tra i sessi nella storia, nella cultura e nella scienza, tacciono sulla conoscenza dei corpi, cancellano la presenza di soggetti diversi, ragazze e ragazzi, all’interno della scuola.

 

La formazione culturale attuale non fornisce ai giovani strumenti che consentano loro di conseguire una consapevolezza di se stessi e della loro sessualità, contribuendo, in tal modo, al perpetuarsi di modelli discriminanti e di divisione sessuale dei ruoli.

 

La scuola deve fornire tutti gli strumenti di carattere informativo che consentano libere interpretazioni critiche personali.

 

L’urgenza del contributo della scuola nel settore della sessualità dipende da alcuni fattori tra cui, uno dei principali, l’impreparazione di molti genitori ed il loro continuo delegare ad altri questo tipo di informazione.

 

Il minore ha diritto ad essere illuminato su aspetti rilevanti del suo sviluppo, quindi se chi è ritenuto il principale attore di questa formazione non se ne occupa per negligenza o per incapacità, demanda in modo ovvio la responsabilità del compito ad altri, in questo caso alla scuola ed ai docenti.

 

L’educazione sessuale deve esigere un linguaggio preciso, obiettivo e semplice, non deve dare assolutamente adito a morbosità ed incomprensione, l’intervento deve essere misurato e l’educatore deve assumere di fronte a questi argomenti una posizione di naturalezza e, quindi, saper suscitare nell’educando un atteggiamento di tranquillità, in modo da poter discutere e riflettere con distensione.

 

Importante è ricordare che gli alunni dovranno maturare le loro conoscenze in un clima di autonomia, attraverso l’esercizio del pensiero e l’uso dell’intelligenza critica.

 

Le informazioni devono essere ricevute in un clima di serenità e di libertà psicologica per dirigersi con consapevolezza verso lo stato adulto, per scansare esperienze traumatiche o deludenti, per acquisire elementi di valutazione equilibrata circa la propria maturazione sessuale.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

  1. La scuola di ogni ordine e grado nel quadro delle proprie finalità e nell’adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei valori della Costituzione, nonché dei rispettivi ordinamenti, concorre all’informazione sui vari aspetti della sessualità e della salute, in collaborazione con la famiglia.
  2. L’informazione di cui al comma 1 è intesa come sviluppo di una coscienza individuale e collettiva per la promozione del benessere fisico e psichico dell’individuo, anche nel rispetto del contesto sociale nel quale è inserito ed in riferimento alla dimensione culturale, storica e morale.
  3. Al fine di cui al comma 2 l’informazione contribuisce:
    1. ad illustrare i dinamismi biofisiologici ed anatomici;
    2. a superare gli stereotipi diffusi nel contesto civile;
    3. a stimolare nel giovane il senso della responsabilità;
    4. a favorire una formazione aperta;
    5. a riconoscere il valore della diversa identità maschile e femminile.

Articolo 2

  1. Le tematiche inerenti alla sessualità costituiscono parte integrante dei programmi redatti dal Ministero della pubblica istruzione all’interno delle singole discipline concorrenti alla realizzazione dell’informazione e dell’educazione sessuale di cui alla presente legge.
  2. L’informazione di cui all’articolo 1 è realizzata a livello di singoli istituti tramite progetti annuali e poliennali articolati dai consigli di classe, inseriti dal collegio dei docenti nella programmazione educativa e deliberati dal consiglio di istituto.
  3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 1 devono essere adeguati all’età evolutiva degli alunni.

Articolo 3

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti a livello locale provvedono ad integrare i programmi di insegnamento per gli istituti scolastici ai sensi della presente legge.

Articolo 4

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti corsi di formazione psico-pedagogica-scientifico-sanitaria per i docenti incaricati ai fini della medesima.
  2. Per le attività di aggiornamento dei docenti di cui al comma 1, è prevista una consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale, nonché la collaborazione per l’attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale.
  3. Il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe o di interclasse, predispone l’eventuale inserimento di un esperto esterno come supporto al docente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

Articolo 5

  1. Le tematiche inerenti la sessualità e la famiglia sono definite dal consiglio di classe nel quadro dei criteri fissati dal collegio dei docenti e sono affidate ad insegnanti della scuola e, qualora necessario, ad esperti esterni per la trattazione di argomenti specifici.
  2. Eventuali iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla sessualità possono essere rivolte specificatamente alle famiglie interessate.

Articolo 6

  1. Le
  2. università, nell’ambito dei programmi dei corsi di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare, e dei programmi delle scuole di specializzazione per i docenti della scuola secondaria, tengono conto, nell’ambito della formazione dei docenti, della formazione a livello didattico, scientifico e pedagogico sulle tematiche inerenti la sessualità.

Articolo 7

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1996, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  2. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.